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Legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 (BUR n. 13/1981)
Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , 'Legge regionale forestale'
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 (BUR n. 13/1981) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 , "LEGGE REGIONALE FORESTALE"
Legge abrogata dall’articolo 6, della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
SOMMARIO
- Legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 (BUR n. 13/1981) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 , "LEGGE REGIONALE FORESTALE"
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 (BUR n. 13/1981) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 , "LEGGE REGIONALE FORESTALE"
Art. 1
La Regione provvede al rifinanziamento degli interventi di cui al titolo I della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , con fondi propri o con fondi assegnati alla regione dallo Stato o altrimenti disponibili.
Art. 2
Per gli interventi stabiliti dalla
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:
artt. 8 - 10 - 19 - 20 - lett. a): 6.900 milioni per l'esercizio 1981, 6.900 milioni per l'esercizio 1982, 7.450 milioni per l'esercizio 1983, 6.650 milioni per l'esercizio 1984, 6.620 milioni per l'esercizio 1985;
art. 20 - lett. b), 21 e 22: 500 milioni per l'esercizio 1981, 500 milioni per l'esercizio 1982, 500 milioni per l'esercizio 1983, 400 milioni per l'esercizio 1984, 400 milioni per l'esercizio 1985;
art. 11: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 12: 250 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 17: 200 milioni per l'esercizio 1981, 200 milioni per l'esercizio 1982, 221 milioni per l'esercizio 1983, 200 milioni per l'esercizio 1984, 200 milioni per l'esercizio 1985;
art. 18: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 23: 140 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 25: 450 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 26: 1.600 milioni per l'esercizio 1981, 1.600 milioni per l'esercizio 1982, 1.600 milioni per l'esercizio 1983, 1.400 milioni per l'esercizio 1984, 1.400 milioni per l'esercizio 1985;
art. 27: 400 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 28 e 29: 331 milioni per l'esercizio 1981, 331 milioni per l'esercizio 1982, 350 milioni per l'esercizio 1983, 331 milioni per l'esercizio 1984, 331 milioni per l'esercizio 1985;
art. 30: 500 milioni quale limite di impegno per l'esercizio 1981 e per la durata di 20 anni;
art. 31 - primo comma: 50 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 31 - secondo comma: 10 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985.
artt. 8 - 10 - 19 - 20 - lett. a): 6.900 milioni per l'esercizio 1981, 6.900 milioni per l'esercizio 1982, 7.450 milioni per l'esercizio 1983, 6.650 milioni per l'esercizio 1984, 6.620 milioni per l'esercizio 1985;
art. 20 - lett. b), 21 e 22: 500 milioni per l'esercizio 1981, 500 milioni per l'esercizio 1982, 500 milioni per l'esercizio 1983, 400 milioni per l'esercizio 1984, 400 milioni per l'esercizio 1985;
art. 11: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 12: 250 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 17: 200 milioni per l'esercizio 1981, 200 milioni per l'esercizio 1982, 221 milioni per l'esercizio 1983, 200 milioni per l'esercizio 1984, 200 milioni per l'esercizio 1985;
art. 18: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 23: 140 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 25: 450 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 26: 1.600 milioni per l'esercizio 1981, 1.600 milioni per l'esercizio 1982, 1.600 milioni per l'esercizio 1983, 1.400 milioni per l'esercizio 1984, 1.400 milioni per l'esercizio 1985;
art. 27: 400 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 28 e 29: 331 milioni per l'esercizio 1981, 331 milioni per l'esercizio 1982, 350 milioni per l'esercizio 1983, 331 milioni per l'esercizio 1984, 331 milioni per l'esercizio 1985;
art. 30: 500 milioni quale limite di impegno per l'esercizio 1981 e per la durata di 20 anni;
art. 31 - primo comma: 50 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985;
art. 31 - secondo comma: 10 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-1985.
Art. 3
La Giunta regionale promuove ed attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale.
Per gli interventi previsti dal presente articolo è fissato il seguente stanziamento di spesa:
- 285 milioni per l'esercizio 1981, 253 milioni per l'esercizio 1982, 250 milioni per l'esercizio 1983, 199 milioni per l'esercizio 1984, 197 milioni per l'esercizio 1985.
Per gli interventi previsti dal presente articolo è fissato il seguente stanziamento di spesa:
- 285 milioni per l'esercizio 1981, 253 milioni per l'esercizio 1982, 250 milioni per l'esercizio 1983, 199 milioni per l'esercizio 1984, 197 milioni per l'esercizio 1985.
Art. 4
I programmi di cui al titolo 1 - artt. 8, 34 e 35 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 5
Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, quarto comma, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1981 in L. 11.816 milioni, si provvede come segue:
- in quanto a L. 10.000 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) (per 6.000 milioni), art. 20 - lett. b), 21 e 22 (per 400 milioni9), art. 11 (per 100 milioni), art. 12 (per 250 milioni), art. 17 (per 150 milioni), art. 18 (per 100 milioni), art. 23 (per 140 milioni), art. 25 (per 450 milioni), art. 26 (per 1.000 milioni), art. 27 (per 400 milioni), art. 28 e 29 (per 300 milioni), art. 30 (per 500 milioni), art. 31 - primo comma (per 50 milioni), art. 31 - secondo comma (per 10 milioni) e
in quanto a L. 150 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante riduzione del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partita: "Rifinanziamento legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;
- in quanto a L. 1.816 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) (per 900 milioni), art. 20 lett. b), 21 e 22 (per 100 milioni), art. 17 (per 50 milioni), art. 26 (per 600 milioni), artt. 28 e 29 (per 31 milioni) e in quanto L. 135 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante utilizzazione parziale della quota 1981 delle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- per gli esercizi 1982 e 1983 si provvede per L. 10.000 milioni mediante utilizzazione dei rispettivi stanziamenti di L. 10.000 milioni della categoria seconda del titolo primo della spesa (spesa programmata) del bilancio pluriennale 1981-1983 e per la restante spesa mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77.
Per gli esercizi 1984 e 1985 si provvede rispettivamente per L. 1.180 milioni e L. 1.148 milioni mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77 e per L. 10.000 milioni a carico delle risorse regionali.
- in quanto a L. 10.000 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) (per 6.000 milioni), art. 20 - lett. b), 21 e 22 (per 400 milioni9), art. 11 (per 100 milioni), art. 12 (per 250 milioni), art. 17 (per 150 milioni), art. 18 (per 100 milioni), art. 23 (per 140 milioni), art. 25 (per 450 milioni), art. 26 (per 1.000 milioni), art. 27 (per 400 milioni), art. 28 e 29 (per 300 milioni), art. 30 (per 500 milioni), art. 31 - primo comma (per 50 milioni), art. 31 - secondo comma (per 10 milioni) e
in quanto a L. 150 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante riduzione del cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partita: "Rifinanziamento legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;
- in quanto a L. 1.816 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) (per 900 milioni), art. 20 lett. b), 21 e 22 (per 100 milioni), art. 17 (per 50 milioni), art. 26 (per 600 milioni), artt. 28 e 29 (per 31 milioni) e in quanto L. 135 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante utilizzazione parziale della quota 1981 delle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- per gli esercizi 1982 e 1983 si provvede per L. 10.000 milioni mediante utilizzazione dei rispettivi stanziamenti di L. 10.000 milioni della categoria seconda del titolo primo della spesa (spesa programmata) del bilancio pluriennale 1981-1983 e per la restante spesa mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77.
Per gli esercizi 1984 e 1985 si provvede rispettivamente per L. 1.180 milioni e L. 1.148 milioni mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77 e per L. 10.000 milioni a carico delle risorse regionali.
Art. 7
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata
Variazioni in aumento: Cap. 021002019 - "Assegnazioni sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani"" |
Competenza 1.816.000.000 |
Cassa 1.816.000.000 |
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione: Cap. 196219760 Variazioni in aumento: Cap. 012101473 - "Attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale" - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77 - (Art. 3 - legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 ) |
10.000.000.000 135.000.000 |
10.000.000.000 135.000.000 |
Cap. 012101476 - "Attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale" - (Art. 3 - legge regionale 20-3-1981, n. 8)
|
150.000.000 |
150.000.000 |
Cap. 012101477 - "Contributi in conto capitale per interventi per il miglioramento di boschi esistenti, per l'arboricoltura da legno, per rimboschimenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate" di cui agli artt. 20 - lett. b), 21 - 22 - Legge regionale n. 52/78
|
400.000.000 |
400.000.000 |
Cap. 012101479 - "Interventi per la difesa idrogeologica" di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) - legge regionale n. 52/78 e
legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77
|
900.000.000 |
900.000.000 |
Cap. 012101482 - "Interventi per la difesa idrogeologica" di cui agli artt. 8, 10, 19, 20 - lett. a) - Legge regionale n. 52/78
|
6.000.000.000 |
6.000.000.000 |
Cap. 012101483 - "Catasto opere di sistemazione idraulico-forestale e servizio neve e valanghe" di cui all'art. 11 - Legge regionale n. 52/78
|
100.000.000 |
100.000.000 |
Cap. 012101484 - "Pronto intervento per ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale" di cui all'art. 12 - Legge regionale n. 52/78
|
250.000.000 |
250.000.000 |
Cap. 012101485 - "Difesa fitosanitaria" di cui all'art. 18 - Legge regionale n. 52/78
|
100.000.000 |
100.000.000 |
Cap. 012101486 - "Pianificazione forestale" di cui all'art. 23 - Legge regionale n. 52/78
|
140.000.000 |
140.000.000 |
Cap. 012101487 - "Pascoli montani" di cui all'art. 25 - Legge regionale n. 52/78
|
450.000.000 |
450.000.000 |
Cap. 012101488 - "Spese per la produzione di materiale forestale" di cui agli artt. 28, 29 - Legge regionale n. 52/78
|
300.000.000 |
300.000.000 |
Cap. 012101489 - "Fondo forestale regionale" di cui all'art. 30 - Legge regionale n. 52/78
|
500.000.000 |
500.000.000 |
Cap. 012101491 - "Contributi per la realizzazione di strade silvo-pastorali e di impianti a fune" di cui all'art. 26 - Legge regionale n. 52/78
|
1.000.000.000 |
1.000.000.000 |
Cap. 012101492 - "Carta forestale e dei dissesti e statistica forestale" di cui all'art. 31 - primo comma - Legge regionale n. 52/78
|
50.000.000 |
50.000.000 |
Cap. 012101493 - "Formazione professionale" di cui all'art. 31 - secondo comma - Legge regionale n. 52/78
|
10.000.000 |
10.000.000 |
Cap. 012101494 - "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali" di cui all'art. 17 - Legge regionale n. 52/78
|
150.000.000 |
150.000.000 |
Cap. 012101496 - "Contributi in conto capitale per interventi per il miglioramento dei boschi esistenti, per l'arboricoltura da legno, per rimboschimenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate" di cui agli artt. 20 - lett. b), 21, 22 legge regionale n. 52/78 - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977
|
100.000.000 |
100.000.000 |
Cap. 012101497 - "Interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali" di cui all'art. 17 legge regionale n. 52/78 - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77
|
50.000.000 |
50.000.000 |
Cap. 012101498 - " Contributi per la realizzazione di strade silvo-pastorali e di impianti a fune" di cui all'art. 26 legge regionale n. 52/78 - Somma finanziata con assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77
|
600.000.000 |
600.000.000 |
Cap. 012101499 - "Spese per la produzione di materiale forestale" di cui agli artt. 28, 29 legge regionale n. 52/78 - Somma finanziata con assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/1977
|
31.000.000 |
31.000.000 |
Cap. 012301546 - "Contributi ai Consorzi ed Aziende Consorziali" di cui all'art. 27 - Legge regionale n. 52/78
Totale |
400.000.000 _______________ 11.816.000.000 |
400.000.000 ______________ 11.816.000.000 |
Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione d'assegnazione statali provvederà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5 .
SOMMARIO
- Legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 (BUR n. 13/1981) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 , "LEGGE REGIONALE FORESTALE"