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Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 (BUR n. 60/1981)

Interventi per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese artigiane

Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 (BUR n. 60/1981) (Abrogata)

INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 25, della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 (BUR n. 60/1981)

INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE


Titolo I
Finalità e destinatari


Art. 1
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane ed espandere i livelli occupazionali secondo i propri indirizzi programmatici, agevola nuovi investimenti e l'ammodernamento tecnologico delle aziende concedendo:
a) contributi in conto interessi per crediti a medio termine concessi dagli istituti e aziende di credito autorizzati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni e integrazioni;
b) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria effettuate da società di "leasing";
c) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni.


Titolo II
Contributi su mutui a medio termine di cui alla lettera a) dell'articolo n. 1

Art. 2
I contributi in conto interessi per crediti a medio termine sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, nonché di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessarie all'attività delle imprese.
Per la concessione dei contributi di cui al precedente comma la Regione si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e dei "plafonds" di contributo periodicamente assegnati a imprese artigiane del Veneto nel fondo istituto ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa medesima.
La Regione provvede a integrare con propri conferimenti le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione di detti "plafonds" di contributo nel limite massimo di un terzo della parte derivante da conferimenti statali.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a definire con propria deliberazione i limiti e le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, di cui al comma precedente, da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 3
Agli effetti dell'agevolazione disposta dal presente titolo il tasso a carico delle imprese artigiane è determinato nella misura del 60 per cento rispetto al tasso massimo da assumere come base ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La misura di cui al precedente comma è ridotta al 50 per cento per le imprese localizzate nelle aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo o nei settori riconosciuti in stato di grave crisi occupazionale con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Per le operazioni di credito non superiori a 20 milioni e per quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti il tasso di cui al primo comma è elevato, in ogni caso, all'80 per cento e la durata massima dell'intervento non può superare 36 mesi.
Art. 4
L'importo massimo e la durata dei finanziamenti ammissibili al contributo in conto interessi sono determinati con riferimento ai limiti massimi consentiti per effetto dell'art. 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1980 e successive modificazioni.
Per le modalità di concessione dei contributi in conto interessi e per le limitazioni non disciplinate dalla presente legge valgono le norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede, tramite il proprio ufficio regionale per il Veneto, a fornire alla Giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica del credito agevolato, evidenziando le operazioni ammesse al contributo in conto interessi e quelle respinte, con la specificazione del motivato parere oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo.
Con periodicità annuale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede, direttamente, a comunicare alla Giunta regionale i dati consuntivi del credito agevolato, articolati per settori e per aree territoriali, con sufficienti elementi di valutazione socio-economica riferiti anche agli indirizzi programmatici perseguiti dalla Regione.


Titolo III
Contributi su operazioni di locazione finanziaria
di cui alla lettera b) dell'articolo n. 1

Art. 6
I contributi regionali in conto canoni di locazione finanziaria sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine e attrezzature idonei all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento dell'attività produttiva.
Per locazione finanziaria, agli effetti del presente titolo, si intende la locazione (correntemente denominata "leasing") di beni immobili o mobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Ai contributi regionali di cui al primo comma non sono ammissibili gli organismi consortili ai quali sono erogabili le provvidenze disciplinate dalla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .
Art. 7
Le domande intese a ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono pervenire alla Giunta regionale, direttamente o tramite le cooperative artigiane di garanzia, non oltre sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria.
A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;
b) copia del contratto di locazione finanziaria;
c) dichiarazione che per la stessa operazione non sono state chieste né concesse agevolazioni da altri enti pubblici;
d) relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi anche di carattere occupazionale cui tende l'investimento.
Art. 8
I contributi di cui al presente titolo sono concessi nella misura del 7 per cento del valore originario dei beni oggetto della locazione a parziale copertura dei canoni anticipati alla firma del contratto o comunque del primo canone corrisposto, nel limite massimale di contributo che in ogni caso non può essere superiore a lire 20 milioni. L'aliquota predetta è elevata all'8,50 per cento per le imprese operanti in aree definite marginali dal programma regionale di sviluppo.
In relazione all'irregolare svolgimento del rapporto di locazione è data facoltà alla Giunta regionale di ridurre il contributo o di revocarne la concessione.


Titolo IV
Contributi su mutui a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo n. 1

Art. 9
I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia o dal loro consorzio regionale, finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, sono concessi nella misura del 5 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi decreti di attuazione.
I contributi sono concessi per importi massimi delle singole operazioni di lire 20 milioni e per una durata non superiore ai 36 mesi.
Art. 10
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, le imprese artigiane interessate presentano la domanda alla Giunta regionale per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza la quale, con dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione, attesta:
a) l'effettiva destinazione del finanziamento da agevolare alle finalità stabilite dalla presente legge;
b) l'avvenuta ammissione del finanziamento alla fidejussione da parte della cooperativa artigiana di garanzia.
Alla domanda devono essere allegati un certificato recente di iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale delle imprese artigiane e una attestazione dell'istituto o azienda di credito specificante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale mutuato.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale e il relativo importo è erogato per il tramite dell'istituto o azienda di credito mutuante con modalità previste da apposita convenzione.


Titolo V
Criteri generali di attuazione

Art. 11
La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni esercizio, i criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori di interesse regionale tenendo conto particolarmente dei settori in cui si riscontra la presenza di una concentrazione produttiva o di una complessa dinamica di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nonché dei settori tecnologicamente più avanzati.
Contestualmente alla determinazione di cui al precedente comma, la Giunta regionale indica le modalità attraverso le quali dovranno essere privilegiate le esigenze di investimento o finanziarie delle imprese operanti nei settori ritenuti prioritari.
Art. 12
Nell'ambito dei criteri prioritari di cui all'articolo precedente sono privilegiate:
a) le necessità di ripristino dell'attività produttiva da parte di imprese colpite da evento naturale calamitoso, normalmente non coperto da assicurazione;
b) le necessità di trasferimento dell'attività produttiva da parte di imprese sottoposte a pubblico esproprio o a sfratto esecutivo o a ordine dell'autorità competente per inidoneità igienica o ambientale dei locali o delle lavorazioni;
c) le iniziative intraprese per agevolare la ricerca o la produzione di beni aventi per finalità migliori soluzioni per lo sfruttamento di fonti energetiche;
d) le iniziative idonee a incrementare l'attività produttiva delle imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri;
e) le iniziative connesse a insediamenti produttivi in aree artigianali attrezzate o alla valorizzazione ambientale dei centri storici;
f) le iniziative intraprese nella Regione da lavoratori emigranti rimpatriati;
g) le iniziative attuate da imprese che occupano alle dipendenze almeno un lavoratore portatore di handicaps.
Art. 13
L'ammissione al contributo in conto interessi di cui all'art. 2 della presente legge delle operazioni di credito non superiori a 20 milioni e di quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti presentate alla Cassa per il credito di imprese artigiane è deliberata sulla disponibilità del fondo residuo dopo l'ammissione delle operazioni di altra natura.
Art. 14
Gli interventi regionali previsti dalla presente legge non sono ammissibili per agevolare:
- spese per l'acquisto di terreno o per opere di urbanizzazione primaria in zone destinate a insediamenti produttivi;
- spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre, uffici e magazzini la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del laboratorio;
- spese per l'acquisto di mezzi di trasporto destinabili a uso promiscuo;
- spese per mobili di arredamento anche d'ufficio o per altre attrezzature, macchine e impianti non direttamente collegabili all'uso produttivo nella specifica attività svolta nell'azienda;
- spese per laboratori o macchinari la cui costruzione risale rispettivamente a oltre cinque anni e a oltre un anno.
Art. 15
Le operazioni agevolate di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa artigiana di garanzia e del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia, in base ad apposite convenzioni con qualsiasi istituto o azienda di credito o società di "leasing", in conformità alle rispettive norme statutarie.
Art. 16
Le disposizioni del titolo II della presente legge si applicano anche alle domande di contributo in conto interessi su operazioni di credito a medio termine non ammesse alle agevolazioni creditizie di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge stabiliti per l'esercizio 1981 in complessive lire 11.200.000.000, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, capitolo 196219760, del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 nelle seguenti misure:
- per lire 7.500.000.000 dalla partita "rifinanziamento legge regionale intervento a favore dell'artigiancassa";
- per lire 1.700.000.000 dalla partita "interventi nel settore dell'artigianato";
- per lire 2.000.000.000 dalla partita "aumento finanziamento a favore delle cooperative artigiane di garanzia.".
Art. 18
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:

Cap. 196219760

In aumento:
Cap. 022002050 "Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane"
Competenza

11.200.000.000






8.000.000.000
Cassa

11.200.000.000






8.000.000.000
Cap. 022002052 "Contributi a imprese artigiane in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria" (capitolo di nuova istituzione)
Cap. 022002053 "Contributi a imprese artigiane in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia"

Totale in aumento



1.200.000.000



2.000.000.000
______________
11.200.000.000



1.200.000.000



2.000.000.000
_______________
11.200.000.000
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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