crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 (BUR n. 60/1981)

Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 (BUR n. 60/1981) (Abrogata)

NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata dall’articolo 35, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 .



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 81/1981
S O M M A R I O
Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 (BUR n. 60/1981)

NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO.


Capo I - Disposizioni generali



Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione della legge
La presente legge regola la pesca in tutte le acque pubbliche interne della regione, continue e discontinue, sorgenti fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse, come stabilito dall'art. 1 del rd 11 dicembre 1933, n. 1775.
La presente legge regola inoltra la pesca nei corsi di acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno così come delimitato dall'art. 1, secondo comma del dpr 2 ottobre 1968, n. 1639, richiamato dall'art. 100, quarto comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Le acque del lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata da effettuarsi entro un anno.
La Regione Veneto redige un piano di settore per l'acquacoltura determinando l'elenco dei comuni i cui territori hanno natura e caratteristiche tali da poter realizzare impianti di acquacoltura. I comuni, così individuati, si dotano entro tempi stabiliti dal piano di settore, di strumenti urbanistici e norme relative che consentano la realizzazione di impianti di acquacoltura nel più rigoroso rispetto dell'ambiente e della legge 319 del maggio 1976 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Art. 2 - Pesca e acquacoltura
Costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura gli organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
La Regione Veneto promuove, nel quadro della programmazione, l'attività di pesca, la conservazione e l'incremento degli organismi di cui al comma precedente e dei relativi ambenti, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura.
Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di tali organismi.
Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli stessi.

Art. 3 - Attribuzioni in materia di pesca e di protezione del patrimonio ittico
Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, in materia di pesca nelle acque interne, sono delegate alle province fatto salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimenti di revoca della delega.
La Regione e le province si avvalgono della collaborazione delle cooperative dei pescatori professionali, delle associazioni e federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, della associazioni naturalistiche e protezionistiche che operano nel territorio, dei sindacati dei lavoratori del settore ittico, del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 56 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , degli istituti di ricerca, degli istituti universitari e di ogni altro ente e organismo che svolge la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 - Censimento delle acque e censimento di derivazione
Le province competenti per il territorio, al fine di accertare le caratteristiche ecologiche e il conseguente gradi di pescosità delle acque di cui all'art. 1, ne effettuano il censimento generale, avvalendosi dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav), secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.
Tale censimento deve essere effettuato almeno ogni 5 anni.
Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque comprese le derivazioni per le quali, ai fini della tutela del patrimonio ittico, con particolare riferimento all'art. 10 del tu 8 ottobre 1931, n. 1604, l'organo statale o regionale competente al rilascio è tenuto a richiedere il parere della provincia.
Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di derivazioni di acqua ai fini di pesca, piscicoltura, molluschicoltura in genere, devono comunicare alla provincia le concessioni di derivazioni di acque che utilizzano, la quantità di acqua derivata, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimissione delle acque prelevate.
La Regione applica a carico del concessionario, che esercita l'attiva per i fini di cui al comma precedente, un diritto di prelievo in conformità all'art. 2, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Gli introiti che ne derivano vengono assegnati alle province in base alle concessioni esistenti nel territorio, per le finalità di cui alla presente legge.

Capo II - Regolamentazione della pesca, struttura e gestione del territorio, funzioni amministrative
Art. 5 - Regolamentazione della pesca
L'esercizio della pesca viene disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di pesca che il Consiglio regionale, su proposta delle province, deve approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge in materia di uso di reti e di altri attrezzi permessi, con la descrizione sommaria degli stessi e l'indicazione del tempo e delle località in cui possono essere adoperati.
Il regolamento regionale stabilisce, inoltre, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie come pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con l'unione o con il collegamento di più reti o parti di esse.
Il regolamento regionale di pesca deve prevedere, altresì, la classificazione delle acque in principali, secondarie e marittime interne e stabilire i periodi di divieto di pesca, gli arnesi da pesca, le eventuali limitazioni dei capi catturabili e gli eventuali divieti di uso di determinate esche e pasture.
Le proposte delle province di cui al primo comma devono essere preventivamente sottoposte al parere delle rispettive commissioni provinciali per la pesca di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 6 - Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca
Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per la pesca.
Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'assessore regionale preposto alla trattazione degli affari concernenti la pesca o suo delegato, che la presiede;
b) gli assessori alla pesca di ciascuna provincia o loro delegati;
c) il coordinatore del dipartimento servizi speciali per l'agricoltura;
d) il coordinatore del dipartimento per l'economia montana;
e) tre rappresentanti regionali designati dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo dei pescatori di professione;
f) sette rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni nazionali e regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, più rappresentative nell'ambito della Regione Veneto;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante designato dall'Esav;
i) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
l) un esperto di ittiobiologia designato dall'università di Padova;
m) un rappresentante designato dalle associazioni dei produttori nel settore dell'acquacoltura;
n) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
o) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella regione.
Funge da segretario un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Le designazioni di cui alle lettere e), f), g), i), l), m), n), o), del secondo comma devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
I componenti di cui alle lettere c) e d) del secondo comma possono farsi sostituire da altro membro appartenente allo stesso ufficio.
La Commissione regionale potrà valersi, di volta in volta, di esperti dei vari settori interessati.
Ai componenti la commissione che non appartengono agli organi istituzionali della Regione o non siano dipendenti della stessa, è corrisposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
I componenti la commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
La commissione deve essere costituita entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Compito della commissione è di esprimere suggerimenti, pareri e proposte in ordine ai programmi di finanziamento in favore della pesca, della piscicoltura, dell'acquacoltura e della valorizzazione degli ambienti naturali, compresi in quest'ultimo il drenaggio dei corsi d'acqua che sfociano nel mare e la costruzione di rifugi o ripari per le barche e le attrezzature dei pescatori di professione.

Art. 7 - Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca
Presso ogni provincia è istituita una commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne.
Essa è nominata con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale, o un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;
b) un rappresentante designato dall'ufficio regionale del genio civile;
c) il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o suo delegato, per le province montane;
d) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
e) i rappresentanti dei pescatori di professione, se operanti nella provincia, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale nel numero seguente:
- 6 per Venezia;
- 1 per Belluno;
- 1 per Vicenza;
- 1 per Treviso;
- 2 per Verona;
- 4 per Rovigo;
- 2 per Padova;
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi più rappresentative, organizzate a livello regionale e operanti nella provincia;
g) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella provincia;
h) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
l) un rappresentante designato dalle comunità montane per le province montane;
m) un rappresentante dei produttori del settore della molluschicoltura, relativamente alle commissioni provinciali di Venezia, Rovigo e Padova;
n) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura.
Funge da segretario un funzionario nominato dal Presidente della Giunta provinciale.
I componenti della commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Le designazioni di cui alle lettere e), f), g), i) l), m), n), del secondo comma devono pervenire al Presidente della Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
I componenti di cui alle lettere b) e d) del secondo comma possono farsi sostituire da altro membro appartenente allo stesso ufficio.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La commissione deve essere costituita entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La commissione, oltre a fornire i pareri sulle proposte di regolamento regionale ed eventuali modifiche e sui provvedimenti delle province circa le limitazioni e i divieti temporanei, esprime suggerimenti e pareri su tutte le iniziative volte a incrementare e favorire la pesca, la piscicoltura, la acquacoltura, la tutela della ittiofauna, la valorizzazione degli ambienti naturali e il coordinamento delle attività di pesca in aree omogenee.
Ai componenti la commissione è corrisposto, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, una indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Art. 8 - Suddivisione delle acque interne
Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone:
Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica in:
provincia di Verona, con la linea ferroviaria Milano-Venezia, dal confine con la provincia di Brescia fino al confine con la provincia di Vicenza, escluso il lago di Garda; provincia di Vicenza, con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino all'intersecazione con quella di Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, lungo la ss n. 11 sino a Torri di Quartesolo al bivio con la provinciale "Camisana"; lungo la stessa sino al confine con la provincia di Padova;
provincia di Padova, con la strada Camisano-Piazzola sul Brenta; con la strada provinciale Piazzola sul Brenta-Campo San Martino e con la strada Campo S. Martino - S. Giorgio delle Pertiche-Camposampiero-Loreggia, fino al confine trevigiano;
provincia di Treviso, con il tratto dell'incrocio tra la ss n. 307 fra Loreggia e Resana e il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, sino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano - S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Motta di Livenza fino al confine con la provincia di Venezia;
provincia di Belluno, tutte le acque;
provincia di Venezia, con la linea ferroviaria Mestre-Latisana, dal confine provinciale presso S. Stino di Livenza al confine provinciale presso S. Michele al Tagliamento con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Fraganziolo.
Zona B. comprende tutte le altre acque esistenti a valle della zona "A" e a monte della "C", delimitata dalla strada statale "Romea" n. 309 e dalla linea ferroviaria Mestre-Portogruaro, a eccezione della così detta Valle di Brenta nella parte compresa tra la "Romea" medesima e la sp fra Cascina dei Colombera e Brondolo.
Zona C: comprendente le restanti acque ubicate a valle della delimitazione della zona "b" e le acque marittime interne.

Art. 9 - Classificazione della pesca
L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, nelle seguenti classi:
- pesca professionale;
- pesca dilettantistica o sportiva;
- pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
La pesca professionale è l'attività che viene esercitata in modo esclusivo o prevalente, a scopo di lucro e può svolgersi sia in forma cooperativistica che in forma autonoma.
La pesca dilettantistica o sportiva è l'attività che viene esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro.
La pesca scientifica e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione e protezione e il loro esercizio è subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte della Regione.
I pescatori di mestiere, allo scopo di ottenere la licenza di pesca di categoria "A", devono comprovare l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e possono usare le reti e attrezzi di pesca consentiti dal regolamento regionale.
I pescatori di mestiere, iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi e in possesso del permesso previsto dalla legge 15 marzo 1975, n. 589, possono ottenere la licenza di pesca di categoria "A" per esercitare la stessa nelle acque interne, senza l'obbligo di iscrizione nel registro dei pescatori di professione in acque interne.
I pescatori dilettanti o sportivi possono esercitare la pesca esclusivamente con i mezzi previsti dalla licenza regionale, in conformità alle limitazioni stabilite dal regolamento regionale.
La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria "B", esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale.
La pesca subacquea può essere effettuata soltanto dall'alba al tramonto.

Art. 10 - Autorizzazione di pesca
Per esercitare la pesca nelle acque interne della Regione Veneto è necessario essere muniti:
- della licenza di pesca rilasciata in conformità a quanto stabilito dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, le cui attestazioni di versamento devono essere allegate al libretto-pesca;
- del tesserino regionale di pesca per le acque ove è richiesto e limitatamente ai pescatori non professionisti, che ha validità annuale e può essere ottenuto previo versamento dell'importo corrispondente al costo del tesserino stesso.
In ciascun foglio del tesserino, che è strettamente personale e non cedibile, dovrà essere preventivamente indicata, la giornata di uscita e, successivamente, il numero delle catture, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di pesca.
I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il permesso di pesca equiparato alla licenza di categoria "B" presso le amministrazioni provinciali che lo rilasceranno su apposito stampato predisposto dalla Regione. Il permesso predetto non è soggetto alle tasse o sopratasse regionali, escluse quelle di bollo vigenti, ha validità di tre mesi e non potrà essere rinnovato nel corso dell'anno.
I pescatori residenti e non residenti nella Regione Veneto e i cittadini stranieri possono ottenere il tesserino regionale da una delle amministrazioni provinciali del Veneto o dal comune ove temporaneamente soggiornano, versando, preventivamente, l'importo relativo al costo del tesserino.
La Regione trattiene il 20 per cento delle entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca che utilizza per attuare interventi di protezione dell'ambiente e per corresponsione dell'indennità di cui al successivo art. 14, nonché per gli oneri di carattere generale devianti dall'applicazione della presente legge.
La Regione Veneto suddivide, tra le province, il restante 80 per cento degli introiti derivanti dalle tasse regionali, relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di pesca.
Tale suddivisione si effettua tendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero e della lunghezza dei corsi d'acqua e del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.
Le province utilizzano gli importi loro spettanti per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per effettuare un'efficace opera educativa e informativa nei confronti dei pescatori e per procedere a una costante azione di ripopolamento ittico.
Le province riservano una quota parte degli introiti, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, operanti a livello regionale o nazionale, su dettagliati programmi preventivamente presentati alle amministrazioni provinciali e approvati, in linea tecnica, dalla giunta provinciale, previo parere della commissione tecnica consultiva provinciale pesca di cui all'art. 7.

Art. 11 - Divieti e permessi di pesca
E' proibita la pesca con materiale esplodente, nonché con l'uso della corrente elettrica o, comunque, con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare gli organismi acquatici, di cui all'art. 2; tali organismi non potranno essere raccolti né commerciati.
E' fatto obbligo tassativo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e ogni tipo di impianto che ostacoli la rimonta delle varie specie ittiche.
E' vietato collocare, attraverso i corsi o bacini di acqua pubblica, apparecchi fissi o mobili di pesca e non, che possano impedire del tutto il passaggio degli animali acquatici, salvo che non si tratti di opere concesse a titolo di allevamento ittico, per sbarramenti idroelettrici o per altri scopi, assentiti a norma di legge.
E' pure vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua comunque in via di prosciugamento, naturale o artificiale
Gli utenti di acque pubbliche, come precisato al precedente comma, o di acque private comunicanti con quelle pubbliche, prima di porre in asciutta completa o incompleta corsi o bacini di acque, devono darne avviso al presidente della giunta provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dal medesimo presidente, ai sensi dell'art. 7 del rd 23 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'art. 45 del dpr 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare le operazioni di recupero degli animali acquatici, al quale, provvedono le amministrazioni provinciali anche con l'uso di apparecchiature elettriche.
E' fatto divieto di immettere nelle acque di tipo "A" le seguenti specie ittiche: lucci, pesce gatto, pesce persico, persico trota, luccioperca e ogni altra specie ritenuta nociva alla sopravvivenza dei salmonidi.

Art. 12 - Lunghezze minime dei pesci ed epoca di proibizione di pesca
Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici delle acque interne devono avere raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:
trota di lavo c. 25; carpione cm 25; salmonidi cm 20; coregone cm 30; temolo cm 30; pesce persico reale cm 20; tinca cm 20;: carpa cm 30; agone, alosa, persico trota, sardina cm 15; storione cm 60; anguilla cm 30; barbo cm 25; cavedano cm 25; luccio cm 30; gambero cm 7.
Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del gambero, dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
Per le acque ricadenti in territori classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona "C", potranno essere stabilite, dal regolamento regionale, misure diverse per quanto attiene ai salmonidi e ai timallidi.
La pesca di detti animali acquatici è proibita nei seguenti periodi:
- trota di lago: dal 15 ottobre al 15 febbraio;
- carpione: dall'1 dicembre al 31 gennaio, e dall'1 al 31 luglio;
- salmonidi: dall'1 ottobre al 30 marzo;
- coregone: dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- temolo: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- pesce persico reale: dall'1 al 31 maggio;
- persico trota: dall'1 al 31 maggio;
- tinca: dall'1 al 30 giugno;
- carpa: dall'1 al 30 giugno;
- agone, alosa, sardina: dal 15 maggio al 15 giugno;
- luccio: dall'1 gennaio al 28 febbraio;
- gambero. dall'1 aprile al 30 giugno.
Per le acque ricadenti in territori classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi, nonchè per la zona "C", potranno essere stabiliti, dal regolamento regionale, periodi diversi per quanto attiene ai salmonidi e ai timallidi.
Nei detti periodi di divieto di pesca, a eccezione di primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi.
Ai fini della tutela e del migliore rendimento delle risorse biologiche delle specie ittiche, il cui ambiente abituale e naturale è identificabile con le acque marittime comunicanti con lagune, bacini e corsi d'acqua, salsa o salmastra nonché nelle lagune, le lunghezze minime totali che gli animali acquatici, nelle medesime viventi, devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, non ne siano vietate, sono quelle previste dagli articoli 87, 88, 89, 90 del dpr 2 ottobre 1969, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
Per le specie non previste dal presente articolo, il regolamento regionale potrà stabilire le misure minime e i periodi di divieto della pesca e il commercio in base alle necessità ambientali e al patrimonio ittico.

Art. 13 - Vigilanza e ripopolamenti
Le province competenti per territorio possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non inferiore ad anni due, né superiore ad anni cinque.
Tali zone devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.
Agli effetti della determinazione delle zone di ripopolamento e per una migliore disciplina della pesca in tutti i corsi d'acqua, il territorio di ogni provincia può essere suddiviso in compartimenti coincidenti, per quanto possibile, con i bacini imbriferi dei corsi d'acqua principali e ben delimitati d infrastrutture o linee facilmente rilevabili.
La vigilanza verrà effettuata, nel territorio di loro competenza, a opera delle amministrazioni provinciali che, oltre a coordinare e disciplinare l'attività di vigilanza, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescatori e dei cacciatori.
Le giunte provinciali organizzeranno periodicamente corsi obbligatori di formazione, qualificazione e aggiornamento delle guardie sia dipendenti direttamente dalle provincie che quelle volontarie.

Capo III - Diritti esclusivi e concessioni


Art. 14 - Diritti esclusivi di pesca
Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria.
L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta della provincia territorialmente competente, osservate le disposizioni di cui agli articoli 24 e 29 del rd 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni.

Art. 15 - Concessioni di piscicoltura in acque interne
Le concessioni di piscicoltura in acque interne previste dall'art. 11 del rd 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni con le quali può essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, salvo rinnovo, possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico, ai sensi del medesimo art. 11 del rd 8 ottobre 1931, n. 1604.
Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque di cui al quarto comma dell'art. 100 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono rilasciate dalla Giunta regionale, fermo restando l'obbligo di acquisizione del parere di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Art. 16 - Acque di bonifica
Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con la provincia, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca e della piscicoltura possono arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. I suddetti elenchi potranno essere previsti su richiesta degli enti aventi in gestione le acque sopraindicate.
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma è vietato.
In tali acque può essere catturato da personale incaricato dalle province il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento e ittiogenici.
L'esercizio della pesca nelle restanti acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di tipo "B".
Sentiti i comuni territorialmente interessati, le province possono riservare a favore dei pescatori di professione residenti nei comuni stessi e iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, parte delle acque non comprese negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo tenuto conto delle caratteristiche di portata e pescosità naturale.
Per particolari esigenze di difesa del patrimonio ittico ed ecologico, le province possono rilasciare concessioni nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al primo comma, ed associazioni sportive di pescatori locali, a condizione che siano regolarmente costituite e diano prova di capacità ed esperienza nel campo della fauna ittica, nonché in quello del rispetto dell'ambiente.

Art. 17 - Accesso agli argini
E' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, salvo motivi di sicurezza, di pubblico interesse o di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura.

Capo IV - Gare di pesca sportiva, apprendisti e collaboratori: pescatori di professione nelle acque della zona "C"


Art. 18 - Gare di pesca sportiva
Relativamente alle zone di cui all'art. 8, i presidenti delle giunte provinciali approvano il calendario delle gare o manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia, fissando anche i tratti dei corsi d'acqua dove le stesse si svolgono, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale della pesca.
Durante le gare o manifestazioni di pesca sportiva, i medesimi tratti vengono chiusi alla libera pesca e tali rimangono: per la zona "A", dal momento dell'immissione del pesce fino a cinque giorni dal termine della gara, per dar modo al pesce di diffondersi nell'ambiente; per le zone "B" e "C", dalla mezzanotte del giorno precedente la gara al termine della stessa.
Per la inclusione nel calendario, gli organismi interessati presentano domande al presidente dell'amministrazione province competente per territorio, entro il 31 gennaio per la zona "A" ed entro il 15 marzo per le zone "B" e "C", con il programma delle manifestazioni.
La inclusione nel calendario è subordinata:
- per le acque in cui si effettuano gare di pesca a salmonidi, gli organizzatori sono tenuti a immettere nelle stesse, almeno 12 ore prima della gara sotto il controllo delle guardie addette alla vigilanza, chilogrammi 1 di salmonidi per ogni concorrente iscritto a ciascuna gara, tenuto conto della salvaguardia delle specie indigene.;
- per le acque in cui si effettuano gare di pesca a ciprinidi, valgono le disposizioni di cui al comma precedente.
La misura di tali salmonidi o ciprinidi dovrà essere superiore a quelle minime previste dalla presente legge.
I concorrenti ammessi alle gare regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime nei tratti di cui al primo comma del presente articolo anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'art. 10, ove richiesto. Le gare autorizzate vengono soppresse qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni suindicate.

Art. 19 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione
Nelle acque interne della zona "C" il coniuge del pescatore di professione, in qualità di "coadiuvante" e i figli, in qualità di "apprendisti" dal quattordicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo, possono coadiuvare il pescatore titolare purchè siano assicurati contro gli infortuni presso L'INAL o presso altro istituto assicurativo e siano muniti della licenza di pesca di categoria "A".
Le amministrazioni provinciali rilasciano la predetta licenza, senza l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei pescatori di professione, su domanda del pescatore titolare, vistata dal sindaco del comune di residenza.
I collaboratori dei pescatori di professione e gli apprendisti utilizzano la licenza del titolare, sul quale l'amministrazione provinciale riporta i loro nominativi.

Capo V - Pesca e piscicoltura in acqua all'interno della proprietà privata


Art. 20 - Proprietà private
Per la pesca nei laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di aree di proprietà privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, o alimentate da acque sorgive, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
Per la piscicoltura, l'allevamento intensivo o estensivo, il ripopolamento ittico, la piscicoltura nelle zone di risaia l'esercizio dell'attività di subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle province allo scopo di accertare l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto e subordinare tale autorizzazione alle condizioni di sicurezza ecologica indicate dalla commissione di cui all'art. 6.
L'autorizzazione di cui al comma precedente è richiesta anche per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento e per le riserve di pesca.
Nella prima applicazione della presente legge, gli interessati sono tenuti a richiedere l'autorizzazione entro il termine che sarà indicato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto in cui verranno precisate anche le direttive alle province delegate.

Art. 21 - Tabelle
Coloro che, ai sensi dei precedenti articoli, hanno titolo all'esercizio della pesca o della piscicoltura devono provvedere, ai proprie spese, all'installazione di tabelle nei luoghi indicati nelle relative autorizzazioni nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto, ai fini, soprattutto, della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 33 del tu 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il tipo, le misure, le caratteristiche e i modi di apposizione delle tabelle saranno stabiliti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Capo VI - Sanzioni


Art. 22 - Sanzioni amministrative
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta, è sgotto alla sanzione amministrativa da lire 30.000. a lire 300.000.
Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorrerà in una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000.
Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.
Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel tu 8 ottobre 1931, n. 1604 e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabile sono triplicate.
Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e il risarcimento del danno, verrà disposto dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
Le amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a solo scopo di ripopolamento.

Capo VII - Norma transitoria


Art. 23 - Pesca nella laguna di Venezia
Sino all'emanazione del regolamento per la pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Venezia, la licenza di pesca di tipo "B" rilasciata dalla provincia al pescatore dilettante o sportivo, abilita all'esercizio della pesca nella laguna di Venezia con l'uso esclusivo dei seguenti attrezzi:
1) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore e con non più di tre ami ciascuna;
2) bilancia a mano o a carrucolo.
Il lato massimo della rete non deve essere superiore a metri 2,50 mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a millimetri 10. La distanza tra più bilance misurata tra i punto più vicini, non deve essere inferiore a metri 20;
3) fiocina.
La distanza fra il primo e l'ultimo dente non deve superare i centimetri quindici. E' consentito l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa durante il periodo che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;
4) fureghin.
Lunghezza massima consentita dalla rete metri 20. La larghezza della magli a non deve essere inferiore a millimetri 22. E' consentito l'uso di una sola rete per ciascun pescatore;
5) parangale fisso con non più di 100 ami.
E' consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore alla distanza non inferiore a metri 100;
6) volega.
Diametro non superiore a centimetri 50. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca primaverile delle seppie, con l'ausilio di fonte luminosa.
Al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna al pescatore dilettante o sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di chilogrammi cinque di pesci pro capite salvo il caso di un unico capo di peso superiore.

Capo VIII - Disposizioni finanziarie


Art. 24 - Norma finanziaria
La spesa per l'anno 1981 per il pagamento delle indennità di presenza di cui agli articoli 6 e 7 graverà sul cap. 192019110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 25 - Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.




SOMMARIO