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Legge regionale 20 marzo 1981, n. 9 (BUR n. 13/1981)

Rifinanziamento della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , 'Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e successive modificazioni ed integrazioni'

Legge regionale 20 marzo 1981, n. 9 (BUR n. 13/1981) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 , "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1981, n. 9 (BUR n. 13/1981) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 , "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ DIRETTO-COLTIVATRICE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI"


Art. 1
Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice è rifinanziata la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , e successive integrazioni, con lo stanziamento di spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000 inclusi.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1981 mediante riduzione di lire 1.500 milioni del capitolo 196219760 - "Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Ulteriore fondo per contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;
- per gli esercizi successivi al 1981 mediante l'utilizzazione della spesa programmata dalla categoria I - titolo I, del bilancio pluriennale 1981-1983.
Art. 2
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:

Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza

1.500.000.000
---
_________________
1.500.000.000
Cassa

---
1.500.000.000
________________
1.500.000.000
Variazioni in aumento:

Cap. 011201153 - "Contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice"




1.500.000.000




1.500.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO