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Legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 (BUR n. 11/1982)

Norme per l'attuazione nella Regione del Veneto degli interventi previsti dalla legge 1 agosto 1981, n. 423 'Interventi per l'agricoltura'

Legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 (BUR n. 11/1982) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 1 AGOSTO 1981, N. 423 "INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 (BUR n. 11/1982)

NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 1 AGOSTO 1981, N. 423 "INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA".

Art. 1
La presente legge detta le norme per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 1 agosto 1981, n. 423 "Interventi per l'agricoltura".
Art. 2
I fondi che verranno assegnati alla Regione del Veneto in forza della legge 1 agosto 1981, n. 423, saranno destinati a incremento degli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 22 dicembre 1978, n. 69.
I fondi assegnati a norma dell'art. 1 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dai nuovi commi aggiunti all'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , dopo il sesto comma.
I fondi assegnati a norma del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 1 agosto 1981, n. 423 sono destinati a incremento dell'autorizzazione di spesa per il 1982 previsto a norma dell'art. 50, secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 istituendo distinti capitoli di spesa.
I fondi assegnati a norma dell'art. 3, terzo comma della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal nuovo comma aggiunto all'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 dopo l'ultimo comma.
I fondi assegnati a norma dell'art. 4 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinati ad incremento degli stanziamenti disposti per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 49 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
I fondi assegnati a norma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinati a incremento del capitolo di spesa iscritto nel bilancio 1982 a norma degli articoli 48 e 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
I fondi assegnati a norma dell'art. 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono distinati a incremento dello stanziamento disposto per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
Art. 3
Per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla regione a norma della legge 1 agosto 1981, n. 423, artt. 1, 3, 4, 16 saranno applicate le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 alla quale vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- Art. 50, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
"per consentire una più conveniente collocazione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici che richiedono processi di stagionatura e invecchiamento a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso sugli interessi su prestiti agrari di esercizio della durata massima di mesi dodici.
I prestiti di cui al comma precedente possono anche essere estinti alla scadenza finale prevista e sono privilegiati sul prodotto conservato e sul ricavato della sua vendita. Il relativo concorso regionale sarà corrisposto in unica soluzione all'atto del perfezionamento dell'operazione".
- Art. 50, i commi penultimo e ultimo sono così modificati:
"Le agevolazioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo possono essere concesse anche a organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengono conferiti dai propri aderenti prodotti già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva.
I prestiti previsti dal quarto, quinto e settimo comma saranno contratti a termine dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni; il concorso regionale su tali prestiti dall'art. 65 e successive modificazioni".
- Art. 50, dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"A favore di produttori singoli e associati può essere concesso un contributo per la raccolta e il trasporto del latte, secondo i criteri fissati dal CIPAA".
- Art. 31, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente nuovo comma:
- Alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può essere concesso un concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari non assistiti dal concorso pubblico, nonché da interventi finanziari dei soci. Tali mutui potranno coprire fino al 70 per cento delle predette passività a condizione che per l'estinzione della rimanente quota concorrano i soci".
Art. 4
A modifica dell'art. 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 , le disposizioni relative alla misura delle indennità compensative ivi previste, vengono sostituite dalle norme stabilite nei commi quarto e quinto dell'art. 5 della legge dell'1 agosto 1981, n. 423.
Art. 5
Le disposizioni degli artt. 63 e 64 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , si applicano agli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 6
Ad avvenuta comunicazione delle assegnazioni statali di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare le conseguenti variazioni di bilancio, ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .



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