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Legge regionale 30 marzo 1982, n. 11 (BUR n. 13/1982)

Rifinanziamento dellalegge regionale 10 agosto 1979, n. 49 , concernente interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni, e della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 , concernente “Norme per l’esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate”

Legge regionale 30 marzo 1982, n. 11 (BUR n. 13/1982) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1979, n. 49 , CONCERNENTE INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E IL RISTABILIMENTO DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E DI PORTI INTERNI, E DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1979, n. 50 , CONCERNENTE "NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1982, n. 11 (BUR n. 13/1982) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1979, n. 49 CONCERNENTE INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E IL RISTABILIMENTO DI OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E DI PORTI INTERNI E DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1979, n. 50 , CONCERNENTE "NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE"

Art. 1
La legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 , concernente "Interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni" e la legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 , concernente "Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate" sono rifinanziate per:
a) L. 696.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 ;
b) L. 951.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 .
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1982 a complessive L. 1.647.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 196219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo", partite: interventi nel settore trasporti.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Competenza
Cassa
Cap. 196219760
1.647.000.000
1.647.000.000
In aumento:


Cap. 031003014 "Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale e spese di gestione e finanziamento dei Cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali ( legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 )"







951.000.000







951.000.000
Cap. 031003016 "Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e funzionamento dei Cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale ( legge regionale 10 agosto 1979, n. 49 )"







696.000.000







696.000.000

1.647.000.000
1.647.000.000
Art. 4
Per gli esercizi finanziari successivi le spese saranno determinate annualmente con legge di bilancio.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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