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Legge regionale 30 marzo 1982, n. 12 (BUR n. 13/1982)

Integrazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione dei programmi di completamento di edilizia agevolata e convenzionata ai sensi dell'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Legge regionale 30 marzo 1982, n. 12 (BUR n. 13/1982) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI COMPLETAMENTO DI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1982, n. 12 (BUR n. 13/1982)

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI COMPLETAMENTO DI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Art. 1
I fondi iscritti nel capitolo n. 047004703 del bilancio regionale per la concessione di contributi negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui all'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono integrati con onere a carico della Regione, della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella misura stabilita dall'art. 19 della stessa legge.
L'importo da stanziare dal 1983 in poi per la finalità di cui al precedente comma sarà determinato con legge di bilancio, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.
Alla quantificazione della spesa necessaria, si farà fronte con la legge ordinaria di approvazione del bilancio a decorrere dall'esercizio 1983.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.







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