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Legge regionale 7 aprile 1982, n. 13 (BUR n. 14/1982)

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'Unità Sanitaria Locale

Legge regionale 7 aprile 1982, n. 13 (BUR n. 14/1982) (Abrogata)

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DELL’UNITA' SANITARIA LOCALE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 1982, n. 13 (BUR n. 14/1982)

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DELL’UNITA' SANITARIA LOCALE.

Art. 1 - Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del dpr 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta da sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.
Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.
Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dall'unità sanitaria locale.
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l’iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.
Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.
Art. 2 - (Nomina dei membri da parte dell’USL)
Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.
Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare a ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.
Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all’organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.
Art. 3 - Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali
Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richiesti dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo contrattuale del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.
Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiunte.
La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.
Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni 15, trascorso inutilmente il quale, provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all’art. 2 e in conformità alla normativa di cui al successivo art. 11.
Art. 4 - Costituzione
La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.
Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione, incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell’unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.
Art. 5 - Insediamento
Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato, dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all’elezione del presidente con l’osservanza delle modalità appresso indicate.
Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.
In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.
In detta seconda votazione risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.
Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di questo ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.
Art. 6 - Durata in carica e rinnovo
La commissione di disciplina dura in carica tre anni.
L’iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.
Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All’uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione e avvia le procedure di rinnovo.
Il presidente e i membri effettivi della commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.
Art. 7 - Presidente
Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale allo espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l’ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.
All’inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del dpr 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante; salvo sua diversa determinazione. Il membro designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.
In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto a una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell’art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all’ultimo comma del successivo articolo.
Art. 8 -Membri
I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.
Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza a ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l’effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente articolo 6.
Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.
Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tale fine si procede con le modalità e i criteri indicati all’art. 2, se trattasi di membro nominato, e allo art. 3 in caso di membro designato.
Art. 9 - Segretario
Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nello espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l’altro provvede alla tenuta obbligatoria:
- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;
- di un registro di spedizione;
- di un registro originale dei verbali delle sedute.
Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.
In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell’art. 4.
A ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell’ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.
Art. 10 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l’eventuale membro previsto al penultimo comma dell’art. 1.
I membri supplenti hanno diritto a intervenire a tutte le riunioni ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.
La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.
Salvo quanto previsto all’articolo 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art. 11
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al dpr 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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