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Legge regionale 21 aprile 1982, n. 14 (BUR n. 16/1982)
Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1980-1981 al 31 dicembre 1982
Sommario
“Legge regionale 21 aprile 1982, n. 14 (BUR n. 16/1982) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1980-1981 AL 31 DICEMBRE 1982
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 21 aprile 1982, n. 14 (BUR n. 16/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1980-1981 AL 31 DICEMBRE 1982
Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per il biennio 1980-1081, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1982.
Art. 2
Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classifica alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 21 aprile 1982, n. 14 (BUR n. 16/1982) (Novellazione)
- PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1980-1981 AL 31 DICEMBRE 1982