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Legge regionale 30 aprile 1982, n. 15 (BUR n. 17/1982)

Intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nel territorio della Comunità montana Comelico-Sappada

Legge regionale 30 aprile 1982, n. 15 (BUR n. 17/1982) (Abrogata)

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA COMELICO-SAPPADA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1982, n. 15 (BUR n. 17/1982)

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA COMELICO-SAPPADA

Art. 1
Al fine di effettuare un intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nei comuni di S. Stefano di Cadore e S. Pietro di Cadore della Comunità montana Comelico-Sappada è stanziata la somma di L. 1.500.000.000.
Art. 2
L'intervento di cui al precedente articolo è previsto per lo sgombero del materiale di frana caduto in prossimità della miniera piombo-zincifera di Salafossa in data 6 agosto 1980, nonché per la realizzazione delle opere di difesa passiva atte ad assicurare protezione all'insediamento industriale, alla sottostante strada statale n. 355 e alla sponda sinistra del torrente Cordevole di Val Visdende.
Art. 3
Per la realizzazione dell'intervento la Comunità montana Comelico-Sappada presenterà, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di sistemazione idrogeologica della zona interessata.
Il progetto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consultiva in materia di lavori pubblici.
Il progetto deve prevedere che la effettuazione delle opere avvenga per stralci funzionali in concomitanza con l'esecuzione, da parte della società proprietaria della miniera, dei necessari lavori di riassetto dei fabbricati e di riattivazione degli impianti e dei macchinari danneggiati dalla frana.
L'appalto dei lavori avverrà dopo che tra la Comunità montana e la società proprietaria della miniera sarà stata stipulata una convenzione che preveda l'impegno a iniziare i lavori di sgombero dei materiali di frana e delle opere di consolidamento e ad avviare gli impianti entro due mesi dalla fine degli stessi lavori di ripristino. La medesima convenzione deve prevedere anche le penalità da applicarsi in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dalla società proprietaria della miniera.
Per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Art. 4
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.
Art. 5
Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1982 di L. 1.500.000.000 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con apposito Istituto di credito un mutuo della durata massima di anni 20 al saggio massimo del 20 per cento.
Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo di cui al comma precedente a decorrere dall'esercizio 1983 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-1984.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata


Variazioni in aumento:
Competenza
Cassa
Cap. 051005010, "Prestiti a lungo termine per spese di investimento"

1.500.000.000

1.500.000.000
Spesa


Variazioni in aumento:


Cap. 012101480, "Intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nel territorio della Comunità montana Comelico-Sappada" (capitolo di nuova istituzione)




1.500.000.000




1.500.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.






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