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Legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 (BUR n. 24/1982)

Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia, anestesia e rianimazione

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 (BUR n. 24/1982) (Abrogata)

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLE SCUOLE DI RADIOLOGIA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 (BUR n. 24/1982)

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLE SCUOLE DI RADIOLOGIA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE.


Art. 1
A decorrere dall’anno accademico 1981/ 82 la Regione del Veneto, istituisce per i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia e iscritti alle relative scuole di specializzazione presso una facoltà medica del Veneto: n. 8 borse di studio per iscritti alla scuola di radiologia e n. 8 borse di studio per iscritti alla scuola di anestesia e rianimazione.
L’importo lordo di ciascuna delle predette borse di studio é di L.6.000.000 annue, erogabili in tre rate quadrimestrali.
Art. 2
Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposito concorso bandito dalla Regione.
La commissione giudicatrice è composta come segue:
- l’assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, presidente;
- due esperti nelle materie comprese nei piani di studio delle scuole interessate, di cui uno indicato dalla associazione regionale di categoria;
- due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni anche di segretario.
Il candidato potrà inoltre produrre, all’atto della presentazione dei documenti, sue eventuali pubblicazioni, ricerche, elaborati e ogni altro titolo di cui la commissione effettuerà preventivamente idonea valutazione.
Art. 3
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno fare domanda alla Giunta regionale allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione a una delle scuole di specializzazione di una delle facoltà mediche della Regione, nonchè il certificato di cittadinanza.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità di non essere titolari di rapporto di impiego, di incarico o di consulenza, e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.
Il bando di concorso, emanato con decreto del Presidente della Giunta dovrà indicare la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di ammissione, i requisiti e le condizioni generali richiesti dalla presente legge.
Al bando sarà data la massima diffusione nelle sedi universitarie e sanitarie; esso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 4
I borsisti hanno l’obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste dal piano di studio delle singole scuole di specializzazione.
Al fine della integrazione fra preparazione teorica e pratica, i borsisti dovranno osservare gli orari previsti dalle scuole frequentate per il tempo pieno.
Art. 5
Le borse di studio hanno durata annuale.
Esse sono automaticamente rinnovabili per un periodo massimo di anni tre, previo accertamento da parte della Giunta regionale che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.
Art. 6
Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare alla Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e a pena di decadenza, la certificazione della attività svolta di cui all’art. 4 e la certificazione del superamento delle prove d'esame previste dal piano di studi, rilasciate dalla scuola di specializzazione, dichiarando al contempo di non essere titolari di rapporti d'impiego, di incarico o di consulenza e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.
In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la Giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.
Art. 7
Alla spesa derivante dalla presente legge, ammontante per l’esercizio finanziario 1982 in L. 96.000.000, si fa fronte mediante riduzione della corrispondente somma del capitolo 196219740 “ Fondo globale spese correnti normali ” (partita “ Borse di studio per specializzazione in igiene, medicina preventiva e sanità pubblica in radiologia e anestesia ”) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, ai sensi dell’art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 8
Allo stato di previsione della spesa per lo esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

Competenza
Cassa
Fondo di riserva di Cassa
L. 96.000.000
L. 96.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 041204097 “ Conferimento borse di studio per specializzazioni in igiene, medicina preventiva e sanità pubblica in radiologia e anestesia ” (capitolo di nuova istituzione)



L. 96.000.000



L. 96.000.000

Per gli esercizi successivi l’ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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