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Legge regionale 31 maggio 1982, n. 18 (BUR n. 24/1982)

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale, contributi per investimenti

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 18 (BUR n. 24/1982) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1982, n. 18 (BUR n. 24/1982)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Art. 1
In applicazione degli articoli 8, 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese o esercizi di trasporto pubblico locale, per gli anni 1981 e 1982, contributi in conto capitale sulle spese di investimento in base a un programma approvato dalla Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
Le modalità per l'attuazione del programma e per la erogazione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 2
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono utilizzate le somme provenienti dalle assegnazioni statali di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Alle corrispondenti variazioni di bilancio si provvederà ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO