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Legge regionale 31 maggio 1982, n. 19 (BUR n. 24/1982)

Riapertura dei termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 , limitatamente alle imprese agricole

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 19 (BUR n. 24/1982) (Abrogata)

RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1981, n. 18 , LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE AGRICOLE

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1982, n. 19 (BUR n. 24/1982) (Novellazione)

RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1981, n. 18 , LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE AGRICOLE

Articolo unico
Per l'utilizzazione globale dei fondi stanziati per contributi alle imprese agricole ai sensi della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18 , sono riaperti i termini di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale precitata per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande presentate dalle imprese agricole oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 4 della precitata legge regionale sono ritenute valide purchè le stesse presentino, entro il nuovo termine di cui al comma precedente, istanza di richiamo.



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