crv_sgo_leggi

Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982)

Integrazione dell'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , relativo al patrocinio legale assicurato dalla Regione ai propri dipendenti

Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2 (BUR n. 2/1982) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 , RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE ASSICURATO DALLA REGIONE AI PROPRI DIPENDENTI.

Articolo unico
All'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'impiegato interessato, anziché avvalersi dell'assistenza legale assicurata alla Regione dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ricorra a un libero professionista di sua fiducia, la Regione, nel caso in cui il giudizio si concluda con provvedimento definitivo di proscioglimento in sede penale o di esito favorevole in sede civile, può provvedere nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, su domanda dell'interessato con allegata relativa parcella vistata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente, al rimborso o al pagamento a favore del dipendente delle spese di eventuali consulenze tecniche, comunque nei limiti delle tariffe forensi".


SOMMARIO