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Legge regionale 31 maggio 1982, n. 21 (BUR n. 24/1982)

Finanziamento delle celebrazioni dell'anno francescano

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 21 (BUR n. 24/1982) (Abrogata)

FINANZIAMENTO DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNO FRANCESCANO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1982, n. 21 (BUR n. 24/1982)

FINANZIAMENTO DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNO FRANCESCANO

Art. 1
La Regione del Veneto nella ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, al fine di associarsi alle celebrazioni che a livello internazionale, nazionale e interregionale vengono in tale circostanza promosse, aderisce ai programmi predisposti dai relativi comitati.
La Regione del Veneto, inoltre, decide la propria partecipazione al comitato interregionale coordinato dalla Regione Umbria e sostiene le iniziative dallo stesso promosse.
La Regione del Veneto, in particolare, sostiene e coordina le iniziative, da attuarsi nel territorio regionale, per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi attraverso un comitato regionale Veneto, che verrà costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto da tre rappresentanti del Consiglio regionale, dai Sindaci delle città capoluogo, dai rettori delle università e da un rappresentante per ogni famiglia Francescana della Regione.
Art. 2
Quale contributo regionale per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo è stanziata la somma di L. 200.000.000.
Ai fini di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la Giunta regionale è autorizzata a erogare, in unica soluzione, al Presidente della Regione Umbria, Presidente del comitato interregionale, la somma di lire 60.000.000.
Ai fini di cui al comma terzo dell'articolo precedente, la Giunta regionale è autorizzata a erogare, al Presidente del comitato regionale Veneto per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, la somma di L. 140.000.000.
Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato in misura della metà alla presentazione del relativo programma con annesso preventivo di spesa e, per il saldo, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute in attuazione del programma stesso.
Art. 3
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge per l'esercizio 1982 in L. 200.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 196119720 "Fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
Cap. 196119720

L. 200.000.000

L. 200.000.000

Variazioni in aumento:
Cap. 051205082 "Contributo regionale per partecipazione alle celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi" (Capitolo di nuova istituzione)






L. 200.000.000






L. 200.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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