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Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 (BUR n. 34/1982)

Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale

Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 (BUR n. 34/1982)

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DOMANDE O RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Articolo unico

Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La documentazione di cui al comma primo e i relativi allegati, fatta eccezione per i casi in cui la normativa tributaria non disponga diversamente, viene presentata in carta semplice. ( 1)


Note

( 1) Comma aggiunto da art. 41 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 (BUR n. 34/1982)

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DOMANDE O RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Articolo unico
Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.


SOMMARIO