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Legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 (BUR n. 34/1982)

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 . Organizzazione delle Unità sanitarie locali

Legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 (BUR n. 34/1982) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1980, n. 13 . ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 (BUR n. 34/1982) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1980, n. 13 . ORGANIZZAZIONE DELLE UNITà SANITARIE LOCALI.

Art. 1 - Articolazione dei settori
L'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 , è sostituito dal seguente:
L'attività sanitaria e sociale dell'USL si articola nei seguenti settori:
a) settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per la prevenzione e la tutela dagli inquinamenti dell'ambiente, dalle malattie professionali e dagli infortuni; per le attività di medicina legale; per l'igiene degli alimenti;
b) settore per la promozione e la tutela della salute nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per l'assistenza sanitaria nell'ambito materno-infantile, nell'età scolare, nell'età prelavorativa, nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera, anche in riferimento all'attività consultoriale materno-pediatrica e familiare, alla medicina scolastica, alla medicina sportiva, alla cura e riabilitazione degli handicappati;
b1) settore per la tutela sociale nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per le attività finalizzate alla tutela sociale materno- infantile dell'età scolare e dell'età prelavorativa, al sostegno della famiglia, anche mediante servizi integrativi o sostitutivi di essa; per l'individuazione precoce dei casi di bisogno e per la riabilitazione psico-sociale e il reinserimento nel proprio ambiente con particolare riguardo alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'assistenza delle minorazioni psico-sensoriali;
c) settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta e dell'anziano nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera anche in riferimento alla tutela della salute mentale, agli stati di minorazione fisica, psichica e sensoriale, alla tutela della salute degli anziani con riguardo ai non autosufficienti, alla assistenza prevista per categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c1) settore per la tutela sociale dell'età adulta, per la promozione di interventi finalizzati a un compiuto sistema di sicurezza sociale e in particolare per la rimozione delle cause di emarginazione e di disadattamento, per la valorizzazione del ruolo degli anziani, per l'assistenza prevista per le categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) settore veterinario, per la profilassi e la polizia veterinaria delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive; per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali; per il controllo sui mangimi e sugli integratori, nonché sui farmaci di uso veterinario; per l'organizzazione dell'assistenza zooiatrica ivi compresa l'educazione e la profilassi veterinaria; per l'ispezione e la vigilanza sui prodotti e sugli alimenti di origine animale e rispettivi derivati;
e) settore farmaceutico, per l'assistenza farmaceutica, l'attività di informazione scientifica e di educazione sul farmaco e la vigilanza sulle farmacie pubbliche e private.
Il regolamento dell'USL, in rapporto alla dimensione e alle caratteristiche del territorio, può prevedere la costituzione di un unico settore sociale.
L'attività amministrativa dell'USL si articola nei seguenti settori:
a) settore per gli affari generali per la gestione degli affari di interesse generale, amministrativi e organizzativi; per la gestione amministrativa del personale nonché in base al regolamento dell'USL, per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici amministrativi eventualmente dislocati presso presidi servizi e distretti;
b)settore economico-finanziario, per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e relativi riscontri; per la gestione finanziaria; per l'attività di provveditorato nonché, in base al regolamento dell'USL, per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici economico-gestionali, eventualmente dislocati presso presidi, servizi e distretti.
Il regolamento dell'USL, nel cui ambito territoriale risiede una popolazione superiore a 100.000 abitanti, può prevedere:
- l'istituzione del settore per l'amministrazione del personale per gli aspetti giuridici economici e previdenziali;
- la istituzione del settore per l'amministrazione del provveditorato economato, per la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi generali ed economali.
Nelle USL capoluogo di provincia e ove comunque la popolazione residente nell'ambito territoriale superi i 250.000 abitanti lo stesso regolamento può prevedere:
- la istituzione del settore per i servizi tecnici e tecnologici, per le attività di progettazione di nuove opere, per la manutenzione degli immobili e delle attrezzature tecnico scientifiche per la gestione degli impianti tecnologici;
- la istituzione del settore per la gestione amministrativa dei rapporti di convenzione con strutture di ricovero con medici generici e pediatri con medici specialisti ambulatoriali ed esterni, con farmacisti con biologi e ostetriche, con aziende termali, con laboratori e poliambulatoriali privati.
Nelle Usl capoluogo di provincia e nelle USL in cui il piano sanitario regionale individua la multizonalità del servizio, il regolamento può prevedere anche la istituzione del settore per l'informatica.
Art. 2
L'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 13 , e sostituito dal seguente:
Sono uffici della direzione:
a) l'ufficio per la segreteria la stesura e la verbalizzazione degli atti degli organi dell'USL;
b) l'ufficio legale e per i rapporti di convenzione con istituzioni pubbliche o private;
c) l'ufficio per la predisposizione dei programmi e per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;
d) gli uffici del sistema informativo locale (statistica e informatica);
e) l'ufficio per la formazione la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale;
f) l'ufficio tecnico per le attività di progettazione e manutenzione degli immobili e delle attrezzature.
Il regolamento, in rapporto alle dimensioni dell'usl, può prevedere la istituzione di altri uffici o l'accorpamento di quelli previsti, nonché il loro rapporto di dipendenza rispetto ai coordinatori.
Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'amministrazione del personale per gli aspetti giuridici economici e previdenziali in considerazione dei compiti istituzionali del settore affari generali, è soppresso l'ufficio della direzione di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
Nelle stesse USL la gestione amministrativa del personale cessa di essere compresa nelle competenze del settore per gli affari generali.
Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'amministrazione del provveditorato ed economato, per la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi generali ed economali le corrispondenti funzioni funzioni cessano di essere ricomprese nelle competenze del settore economico-finanziario.
Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa e articolata anche nel settore per i servizi tecnici e tecnologici, in considerazione dei compiti istituzionali del settore stesso è soppresso l'ufficio della direzione di cui al punto f) del precedente primo comma.

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'informatica, la lettera d) del precedente primo comma ricomprende unicamente l'ufficio di statistica.
Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per la gestione amministrativa dei rapporti di convenzione con strutture di ricovero con medici generici e pediatri, con medici specialisti ambulatoriali ed esterni, con farmacisti con biologi ed ostetriche con aziende termali con laboratori e poliambulatori privati l'ufficio di cui alla lettera b) ricomprende esclusivamente l'ufficio legale.





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