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Legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 (BUR n. 36/1982)

Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolire in dipendenza dei lavori sul fiume Po previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 (BUR n. 36/1982) (Abrogata)

CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DA DEMOLIRE IN DIPENDENZA DEI LAVORI SUL FIME PO PREVISTI DALL'ART. 34 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1982, n. 26 (BUR n. 36/1982)

CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DA DEMOLIRE IN DIPENDENZA DEI LAVORI SUL FIUME PO PREVISTI DALL'ART. 34 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843

Art. 1
La Regione del Veneto, al fine di favorire il trasferimento dei nuclei abitati siti in zona golenale del fiume Po e da demolire in dipendenza dei lavori di consolidamento e arginatura previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concede, nei limiti delle somme stanziate con la presente legge, contributi integrativi in conto capitale ai proprietari che intendono ricostruire i fabbricati espropriati o da espropriare a cura dello Stato.
La ricostruzione dovrà avvenire nell'ambito territoriale del comune in cui sono ubicati gli immobili da espropriare e i proprietari dovranno mantenere, o stabilire, la loro residenza nel comune medesimo pena la decadenza del diritto al contributo.
Art. 2
Nella localizzazione degli interventi di edilizia pubblica di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere previsti programmi di intervento con un numero di alloggi pari almeno a quelli espropriati ai sensi del precedente art. 1 per ogni comune interessato.
Art. 3
La misura del contributo di cui al precedente articolo non potrà superare l'80 per cento della differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare e la relativa indennità di espropriazione fissata dallo Stato.
Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile sarà preso in considerazione il costo complessivo di costruzione derivante dall'applicazione dei limiti massimi in vigore, al momento della formale concessione del contributo, fissati per i costi dell'edilizia agevolata e convenzionata, riferiti a una superficie pari a quella dell'unità da demolire e comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa per l'edilizia economico-popolare.
Art. 4
I proprietari, o gli aventi causa, degli immobili di cui al precedente art. 1 che intendono beneficiare delle provvidenze ivi disposte, devono presentare al Presidente della Giunta regionale idonea domanda corredata dalla documentazione attestante la composizione del nucleo familiare e la residenza, nonché certificazione del nucleo operativo del ministero ll.pp. dalla quale risulti la superficie utile dell'unità da demolire e l'ammontare dell'indennità di espropriazione definitiva, ove già determinata, o in ogni caso provvisoria.
La certificazione attestante la superficie utile della unità da demolire potrà anche essere rilasciata dal sindaco.
La Giunta regionale provvede a fissare la misura del contributo ai sensi del precedente art. 2. La quota dello stanziamento risultante dall'applicazione della misura del contributo viene comunicata al sindaco del comune interessato.
Art. 5
Ai contributi degli immobili che saranno espropriati ai sensi del precedente art. 1 si applicano le riserve delle aliquote degli alloggi di edilizia economica popolare previste dalle vigenti disposizioni normative per specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa.
Art. 6
Entro un anno dalla data del decreto di esproprio, i proprietari ammessi a contributo ai sensi del precedente art. 3 dovranno presentare al comune, pena la decadenza del diritto al contributo, il progetto dei lavori ai fini del rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 .
Art. 7
Il sindaco è delegato a erogare i contributi di cui alla presente legge, previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e sulla base della certificazione della regolare esecuzione dei lavori redatta a cura dell'ufficio regionale del genio civile che dovrà verificare l'ammissibilità dell'intervento agli effetti della presente legge e la documentazione attestante la spesa sostenuta.
Sono altresì ammesse liquidazioni anticipate sugli stati di avanzamento dei lavori, fino a un massimo del 90 per cento dell'ammontare del contributo.
Qualora l'ammontare dell'indennità definitiva di esproprio dovesse risultare superiore a quello fissato in via provvisoria e assunto come base di calcolo per la determinazione del contributo stesso, il sindaco è altresì delegato a provvedere, in sede di liquidazione del saldo, al relativo conguaglio.
La Giunta regionale provvede ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi da liquidare in base alle procedure di cui al precedente comma.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1982 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione per pari importo del capitolo 045004605 "Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Art. 9
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 045004605
In aumento:
Cap. 045004630 "Contributi integrativi per la ricostruzione di immobili da demolizione, in dipendenza di lavori nel fiume Po, previsti dall'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843" (Capitolo di nuova istituzione)
Competenza
500.000.000









500.000.000
Cassa
500.000.000









500.000.000


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