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Legge regionale 16 agosto 1982, n. 27 (BUR n. 36/1982)

Contributo per l'organizzazione in Belluno dell'Universiade invernale 1985

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 27 (BUR n. 36/1982) (Abrogata)

CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE IN BELLUNO DELL'UNIVERSIADE INVERNALE 1985

Legge abrogata dall’articolo 7, della legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1982, n. 27 (BUR n. 36/1982)

CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE IN BELLUNO DELL'UNIVERSIADE INVERNALE 1985

Art. 1
La Regione del Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dell'Universiade invernale del 1985 in Belluno-Nevegal, contribuisce con la somma di L. 200 milioni alle spese del "Comitato organizzatore dell'Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Nevegal" a sostegno degli oneri organizzativi della manifestazione.
Il Comitato di cui al comma precedente verrà costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà composto da:
1) 3 rappresentanti del Consiglio regionale;
2) 3 rappresentanti della Provincia di Belluno;
3) 3 rappresentanti del Comune di Belluno;
4) 3 rappresentanti della Comunità montana bellunese;
5) il sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi;
6) il presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Belluno;
7) il presidente dell'Ente provinciale turismo di Belluno;
8) 1 rappresentante della Fisi;
9) 1 rappresentante del Coni;
10) 1 rappresentante del Cusi.
Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) attività promozionali e pubblicitarie;
b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture e infrastrutture necessari ai fini della organizzazione e dell'effettuazione dei giochi universitari mondiali;
c) spese generali del Comitato di cui al precedente comma.
Art. 2
Il contributo è corrisposto con deliberazione della Giunta regionale in una o più soluzioni a favore del Comitato di cui al precedente articolo, previa presentazione di domanda corredata dal programma di massima delle iniziative da realizzare.
Il Comitato è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dalla Giunta medesima, la rendicontazione dell'impegno della somma concessa.
Art. 3
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982, si fa fronte mediante riduzione di L. 200 milioni del cap. 196119720 "Fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Al bilancio di previsione per l'eserrcizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 196119720
Variazioni in aumento:
Cap. 033003283 "Contributo al Comitato organizzatore dell'Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Novegal" (Capitolo di nuova istituzione)

Competenza
200.000.000






200.000.000

Cassa
200.000.000






200.000.000

Ulteriori spese che si renderanno necessarie per i medesimi fini negli esercizi successivi saranno disposte con distinti provvedimenti di legge.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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