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Legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3 (BUR n. 3/1982)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 , relativa a 'Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 e norme transitorie'

Legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3 (BUR n. 3/1982) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1981, n. 50 , RELATIVA A "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 5 E NORME TRANSITORIE"

Legge abrogata dall’articolo 49, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3 (BUR n. 3/1982) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1981, n. 50 RELATIVA A "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 5 E NORME TRANSITORIE"

Art. 1
Alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 50 relativa a "Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5 e norme transitorie" vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- al primo comma dell'art. 2 è fatta la seguente aggiunta: "come permangono anche gli effetti delle violazioni commesse";
- il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti nuovi commi:
"Le domande di trasferimento di variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della concessione, nonché quelle di proroga dei termini, nel rispetto dei progetti approvati, in qualsiasi momento presentate, sono decise dalla Giunta regionale, sentite la seconda e terza commissione consiliare.
Fino all'emanazione di una nuova legge regionale è sospesa ogni determinazione sulle domande di autorizzazione o di concessione per l'apertura di nuove cave e per l'ampliamento di cave in atto presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Per far fronte alla necessità di materiale di cava, che non sia possibile soddisfare altrimenti, potranno eccezionalmente essere rilasciate, secondo la procedura stabilita al primo comma, autorizzazioni o concessioni per l'apertura di nuove cave o per l'ampliamento di cave in atto. A tal fine le domande dovranno essere redatte e decise secondo i criteri che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei seguenti principi:
a) evitare turbamenti all'equilibrio economico-produttivo dai quali possono derivare effetti negativi sui livelli occupazionali e sui costi del settore estrattivo e delle attività connesse;
b) perseguire un corretto uso del territorio nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dei valori dello ambiente".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO