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Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30 (BUR n. 36/1982)
Iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30 (BUR n. 36/1982) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE UMANA E SOCIALE DEI NON VEDENTI E DEI SORDOMUTI.
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 16 agosto 1982, n. 30 (BUR n. 36/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE UMANA E SOCIALE DEI NON VEDENTI E DEI SORDOMUTI.
Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, nelle more della approvazione della legge quadro nazionale e regionale e comunque per un periodo non superiore a un anno promuove nell’ambito delle proprie competenze e in armonia con la programmazione socio - sanitaria l’attuazione dei servizi e di iniziative volte a favorirne e sviluppare la formazione culturale e professionale.
Ai fini predetti la Regione si convenziona con le sezioni provinciali dell’ente nazionale per la promozione e l’assistenza dei sordomuti (Ens) e con le sezioni provinciali dell’Unione italiana ciechi (Uic), e per esse con i rispettivi Comitati e Consigli regionali del Veneto, per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei beneficiari.
Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all’art. 3 del dpr 23 dicembre 1978 e all’art. 3 del dpr 31 marzo 1979.
Ai fini predetti la Regione si convenziona con le sezioni provinciali dell’ente nazionale per la promozione e l’assistenza dei sordomuti (Ens) e con le sezioni provinciali dell’Unione italiana ciechi (Uic), e per esse con i rispettivi Comitati e Consigli regionali del Veneto, per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei beneficiari.
Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all’art. 3 del dpr 23 dicembre 1978 e all’art. 3 del dpr 31 marzo 1979.
Art. 2 - Convenzione
La convenzione viene stipulata, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tra la Regione del Veneto - e per essa dal Presidente della Giunta regionale - e i Comitati e consigli regionali Ens e Uic e per essi dai presidenti pro-tempore.
Art. 3 - Programmi
Il programma dei servizi, delle iniziative, dei sussidi tecnici viene determinato - su proposta dei Comitati e Consigli regionali di cui al precedente art. 1 - all’atto della stipula della convenzione.
Il programma di cui al comma precedente costituisce, previo esame e parere della Commissione consiliare competente, parte integrante della convenzione e deve indicare, distintamente per ciascuna delle sezioni provinciali Uic e Ens di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, i servizi e interventi diretti a realizzare, nell’ambito delle finalità di cui al precedente art. 1:
a) per i ciechi:
ogni iniziativa attuata o resa nell’ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati della vista ai sensi dell’art. 2 del dpr 23 dicembre 1978; e inoltre:
- l’autosufficienza nella vita di relazione mediante la concessione di materiale sussidiario quali magnetofoni, macchine dattilografiche, nastri magnetici;
- il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione con la fornitura di speciali apparecchiature per coloro che esercitano attività lavorativa subordinata, artigianale o professionale.
b) per i sordomuti:
ogni iniziativa attuata o resa nell’ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati dell’udito e della favella ai sensi dell’art. 2 del dpr 31 marzo 1979; e inoltre:
- la produzione e l’acquisizione di sussidi cine-video-televisivi adatti per i sordomuti;
- la fornitura di apparecchiature e di materiale necessario alla produzione e all’utilizzo dei sussidi medesimi;
- la fornitura di apparecchiature, materiale e dispositivi per la telecomunicazione dei sordomuti;
- la preparazione di interpreti per sordi.
Il programma di cui al comma precedente costituisce, previo esame e parere della Commissione consiliare competente, parte integrante della convenzione e deve indicare, distintamente per ciascuna delle sezioni provinciali Uic e Ens di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, i servizi e interventi diretti a realizzare, nell’ambito delle finalità di cui al precedente art. 1:
a) per i ciechi:
ogni iniziativa attuata o resa nell’ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati della vista ai sensi dell’art. 2 del dpr 23 dicembre 1978; e inoltre:
- l’autosufficienza nella vita di relazione mediante la concessione di materiale sussidiario quali magnetofoni, macchine dattilografiche, nastri magnetici;
- il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione con la fornitura di speciali apparecchiature per coloro che esercitano attività lavorativa subordinata, artigianale o professionale.
b) per i sordomuti:
ogni iniziativa attuata o resa nell’ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela dei minorati dell’udito e della favella ai sensi dell’art. 2 del dpr 31 marzo 1979; e inoltre:
- la produzione e l’acquisizione di sussidi cine-video-televisivi adatti per i sordomuti;
- la fornitura di apparecchiature e di materiale necessario alla produzione e all’utilizzo dei sussidi medesimi;
- la fornitura di apparecchiature, materiale e dispositivi per la telecomunicazione dei sordomuti;
- la preparazione di interpreti per sordi.
Art. 4 - Vigilanza e controllo
La Regione esercita azione di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei servizi e delle iniziative indicate nei piani.
Art. 5 - Contributi regionali
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 3 la Regione del Veneto, previa stipula della convenzione di cui al precedente art. 1, assegna al Consiglio regionale ciechi e al Comitato regionale sordomuti un contributi annuale per ciascun Comitato e Consiglio di lire 150 milioni annui.
L’erogazione del contributo annuo avrà luogo per il 70 per cento all’atto dell’avvio dei servizi e delle iniziative di cui all’art. 3 e per il 30 per cento alla presentazione della relazione morale e finanziaria di cui al successivo art. 6;
L’erogazione del contributo annuo avrà luogo per il 70 per cento all’atto dell’avvio dei servizi e delle iniziative di cui all’art. 3 e per il 30 per cento alla presentazione della relazione morale e finanziaria di cui al successivo art. 6;
Art. 6 - Rendiconto morale e finanziario
Il comitato e il Consiglio regionali Ens e Uic presentano, anche ai fini dell’erogazione del saldo del contributo regionale di cui al precedente art. 5 entro il 28 febbraio di ciascun anno il resoconto morale e il rendiconto finanziario dell’attività svolta nell’anno precedente.
Art. 7 - Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 è istituito il seguente capitolo “ Contributo regionale per le iniziative dirette alla promozione umana e sociale dei ciechi e dei sordomuti ” con lo stanziamento di lire 300 milioni.
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:
- per l’esercizio finanziario 1982 per lire 140 milioni mediante soppressione dei capitoli 042204429 e 042204428 e per lire 160 milioni mediante la riduzione del capitolo 19621974011290/11290 “ Fondo globale spese correnti normali ” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982.
Con legge di bilancio si provvederà per eventuali esercizi finanziari successivi.
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:
- per l’esercizio finanziario 1982 per lire 140 milioni mediante soppressione dei capitoli 042204429 e 042204428 e per lire 160 milioni mediante la riduzione del capitolo 19621974011290/11290 “ Fondo globale spese correnti normali ” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982.
Con legge di bilancio si provvederà per eventuali esercizi finanziari successivi.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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