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Legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 (BUR n. 36/1982)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 (BUR n. 36/1982) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 (BUR n. 36/1982) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65

Art. 1 - Validità delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi dalla Regione
Il quattordicesimo comma dell'art. 4 della legge 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:
"La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendano vacanti nei due anni successivi alla data della sua approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo concorso".
Art. 2 - Composizione delle Commissioni di nomina regionale
All'art. 4 della legge 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
"In tutti i casi di nomina di Commissioni reigonali di cui facciano parte, in base alla normativa regionale vigente nel tempo, rappresentanti di Enti, di Organizzazioni e/o di Organismi esterni alla Regione, ove questi non diano corso alle designazioni di rispettiva competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta provvede d'ufficio il Presidente della Regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone chiamate a sostituire i componenti non designati tempestivamente".
Art. 3 - Passaggio di livello
Il terzo comma e il quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , sono sostituiti dai seguenti quattro commi:
"Fino a che la materia non sarà diversamente disciplinata sulla base degli accordi nazionali di lavoro concernenti il rapporto degli impiegati delle Regioni a Statuto ordinario, in occasione dell'inquadramento ad altro livello la retribuzione da attribuire all'impiegato interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di scatti periodici biennali o di classi tali da garantire l'importo acquisito per classi e scatti periodici nel livello di provenienza".
"Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi verrà mantenuto comunque l'importo maturato, da riassorbirsi con il futuro scatto periodico o classe".
"L'anzianità maturata dall'impiegato nello scatto periodico o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto dell'assegnazione del suddetto livello retributivo viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo scatto periodico biennale o classe previsti dalla progressione economica orizzontale del livello acquisito".
"Nel caso di passaggio alla Regione da un Ente locale o da altra Regione a seguito di concorso pubblico, all'impiegato viene riconosciuto il trattamento tabellare conseguito nell'Ente di provenienza secondo le modalità previste dai precedenti tre commi".
Art. 4 - Norma finanziaria
Gli oneri derivanti da quanto stabilito dall'art. 3 della presente legge, fanno carico al cap. 192019065 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO