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Legge regionale 31 agosto 1982, n. 32 (BUR n. 38/1982)

Contributo per l’anno 1982 alle Amministrazioni provinciali di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 32 (BUR n. 38/1982) (Abrogata)

CONTRIBUTO PER L'ANNO 1982 ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI ROVIGO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA E VICENZA PER OPERE STRAORDINARIE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1982, n. 32 (BUR n. 38/1982)

CONTRIBUTO PER L'ANNO 1982 ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI ROVIGO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA E VICENZA PER OPERE STRAORDINARIE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITà PROVINCIALE

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1982 alle Amministrazioni provinciali di Rovigo per L. 400.000.000, di Padova per L. 1.920.000.000, di Treviso per L. 1.000.000.000, di Venezia per L. 1.000.000.000 e di Vicenza per L. 680.000.000 per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale di rispettiva competenza.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di un importo complessivo di L. 5.000.000.000 dal cap. 031003021 che avrà per denominazione "Contributo per l'anno 1982 alle province di Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza per opere straordinarie di sistemazione della viabilità provinciale" per un eguale importo.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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