crv_sgo_leggi

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 (BUR n. 38/1982)

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di persone e cose. Contributi di esercizio in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 (BUR n. 38/1982) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE E COSE. CONTRIBUTI DI ESERCIZIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151

Legge abrogata dall’articolo 55, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 (BUR n. 38/1982)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE E COSE. CONTRIBUTI DI ESERCIZIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151

Art. 1 - Finalità
Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, eroga alle Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio nei limiti delle somme trasferite a tale titolo dallo Stato.
I criteri e le procedure per la determinazione dei contributi sono stabilitidalla presente legge tenuto conto del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime.
Art. 2 - Costi standardizzati
I costi standardizzati sono calcolati sulla base del costo dei consumi tecnici dei veicoli, delle manutenzioni e dei ricambi, del costo del personale, dell'ammortamento del materiale rotabile, delle spese generali, delle imposte, tasse, e oneri finanziari, della quota per ammortamento e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei fabbricati, applicando coefficienti, differenziati per ciascun modo e categoria di trasporto, che tengano conto del tipo di veicolo impiegato, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui lo stesso si svolge.
Le modalità per la determinazione dei costi standardizzati sono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. Annualmente la Giunta regionale provvede altresì alla determinazione dei valori di detti costi, distinti per categorie e modo di trasporto.
Art. 3 - Modi e categorie di trasporto
Ai fini della presente legge, i modi di trasporto sono:
- automobilistici;
- di navigazione interna;
e le categorie sono:
- servizi di linea viaggiatori;
- servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e automezzi.
Art. 4 - Determinazione dei contributi
La Giunta regionale stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per la determinazione del contributo spettante alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto pubblico locale con riferimento:
- all'estensione della rete dei servizi aziendali e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si svolgono;
calcolando
- il costo economico standardizzato del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 3;
- i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
- l'ammontare del contributo di cui al punto c) del citato art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
tenuto conto dello
- stato di attuazione dei provvedimenti tesi a conseguire l'equilibrio economico del bilancio secondo i modi e nei termini previsti dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione del contributo spettante a ciascuna Azienda, Impresa o Esercizio di trasporto pubblico locale.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati per un importo non inferiore al 90 per cento della somma spettante sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente.
Il conguaglio è determinato in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.
In sede di conguaglio sono considerate ammissibili le percorrenze relative alle corse bis documentate e denunciate dal responsabile aziendale dell'esercizio entro il mese successivo a quello della loro effettuazione nonché le variazioni dei servizi adottate in attuazione di previsioni contenute nei piani di bacino, e quelle richieste dalla Giunta reionale per assolvere a impreviste esigenze di traffico.
Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di gran turismo, quelli atipici e gli altri per i quali la Giunta regionale non ha accertato il sussistere della pubblica utilità.
Art. 5 - Modalità per l'erogazione di contributi
Per essere ammessi al contributo, le Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale devono presentare domanda entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, ovvero entro trenta giorni dall'inizio della attività ove trattasi di nuovi concessionari.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione della documentazione a corredo della domanda.
L'erogazione dei contributi è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate, direttamente alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.
Art. 6 - Copertura delle perdite eccedenti il contributo
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.
Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali da inoltrare alla Giunta regionale.
Art. 7 - Obblighi dei beneficiari dei contributi
Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto i quali:
- abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;
- abbiano osservato le disposizioni delle vigenti leggi;
- abbiano correttamente applicato i contratti nazionali di lavoro.
Art. 8 - Abrogazione di norme precedenti
Sono abrogate tutte le norme contenute nella legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 "Organizzazione dei servizi regionali di trasporto pubblico" che trattano dell'erogazione di contributi in conto esercizio alle Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto pubblico locale.



SOMMARIO