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Legge regionale 31 agosto 1982, n. 34 (BUR n. 38/1982)

Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di esercizio alle aziende spa Atesina di Trento e srl Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 34 (BUR n. 38/1982) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE SPA ATESINA DI TRENTO E SRL AUTOMOBILISTICA CADORE DI CORTINA D'AMPEZZO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1982, n. 34 (BUR n. 38/1982)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE SPA ATESINA DI TRENTO E SRL AUTOMOBILISTICA CADORE DI CORTINA D'AMPEZZO

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 a favore delle spa Atesina di Trento e della srl Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo che hanno gestito per conto della Regione del Veneto, con l'obbligo del rendiconto, autoservizi pubblici extraurbani di linea già in concessione alla spa Sad di Bolzano, rinunciataria.
Art. 2
Il contributo da erogare a ogni singola azienda è determinato dalla Giunta regionale, in misura pari al disavanzo riconosciuto ammissibile, risultante dal bilancio di esercizio.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla presente legge di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1982 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 032003165 "Contributo agli Enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:

Cap. 032003165

In aumento:
Cap. 032003166 "Contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo agli anni 1980, 1981 e 1982 a favore delle aziende spa Atesina di Trento e srl Automobilistica Cadore di Cortina d'Ampezzo"
(Capitolo di nuova istituzione)
Competenza

L. 2.000.000.000









L. 2.000.000.000
Cassa

L. 2.000.000.000









L. 2.000.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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