crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982)

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45

Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è così modificato:
"La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.
Gli elenchi dovranno essere vistati, per conferma, dall'Amministrazione Comunale competente.".



SOMMARIO