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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982)
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 8 della
legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è così modificato:
"La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.
Gli elenchi dovranno essere vistati, per conferma, dall'Amministrazione Comunale competente.".
"La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.
Gli elenchi dovranno essere vistati, per conferma, dall'Amministrazione Comunale competente.".
SOMMARIO
- Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982) (Novellazione)
- MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, n. 45