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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 (BUR n. 39/1982)

Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE INFORMATICA INTERCOMUNALE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 (BUR n. 37/1982)

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE INFORMATICA INTERCOMUNALE

Art. 1
La Regione, allo scopo di favorire l'acquisizione degli elementi informativi necessari alla propria programmazione, promuove la formazione di sistemi d'informatica intercontinentali.
A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per un periodo di cinque anni, contributi straordinari in conto capitale a Comuni associati per la costruzione e la gestione di una propria rete di informatica distribuita.
Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche a Comuni singoli con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti.
Art. 2
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi in misura pari al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle apparecchiature, e comunque in misura non superiore a lire 150 milioni.
In alternativa, fermo restando il limite massimo di lire 150 milioni, i contributi sono concessi in misura pari al 60 per cento di quaranta mensilità del canone di locazione ritenuto ammissibile.
Art. 3
Gli enti interessati alla concessione dei contributi devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 settembre di ogni anno, domanda alla Giunta regionale corredata da una relazione tecnica con la descrizione del sistema informativo prescelto e contenente la dichiarazione di sottostare all'impegno di cui ai punti b) e c) del successivo art. 4, pena la decadenza o la revoca del contributo, e da ogni altro documento richiesto dalla Giunta regionale.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o della Associazione o della convenzione adottati per la costruzione e la gestione del sistema informativo intercomunale.
La Giunta regionale delibera la concessione e l'erogazione dei contributi entro i successivi sessanta giorni.
I contributi sono erogati in unica soluzione.
Art. 4
I contributi di cui alla presente legge sono concessi a condizione:
a) che l'iniziativa, ove venga presentata da Comuni associati, riguardi tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della stessa Unità sanitaria locale, di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e successive modificazioni;
b) che gli enti destinatari dei contributi si impegnino a trasmettere alla Giunta regionale, su richiesta, gli elementi informativi necessari per la programmazione regionale;
c) che gli enti destinatari di contributi si impegnino a osservare le direttive che verranno impartite dalla Giunta regionale sulla unificazione dei metodi, delle procedure e dei linguaggi dei sistemi informativi adottati.
Art. 5
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente, determinati in lire 700 milioni per l'esercizio 1982, si procede mediante diminuzione per pari importo del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi al 1982 la spesa sarà determinata con legge di bilancio.
Art. 6
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 19621974
L. 700.000.000
-------------
Fondo finale di cassa
--------------
L. 700.000.000
Variazioni in aumento:


Cap. 197019843 "Contributi a Enti locali per la costituzione di una rete informativa regionale (Capitolo di nuova istituzione)





L. 700.000.000





L. 700.000.000







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