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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 38 (BUR n. 39/1982)
Contributi straordinari a enti e istituzioni culturali per l'anno 1982
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 38 (BUR n. 39/1982) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI PER L'ANNO 1982
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 7 settembre 1982, n. 38 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)
- CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI PER L'ANNO 1982
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 38 (BUR n. 39/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI PER L'ANNO 1982
Art. 1
Al fine di consentire il regolare svolgimento dei programmi e delle attività culturali e artistiche di loro competenza sono concessi agli enti e istituzioni di cui al successivo articolo 2 contributi straordinari per l'esercizio 1982.
Art. 2
L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione e per le somme a fianco indicate:
Ente Autonomo la Biennale di Venezia 400 milioni
Ente Autonomo la Fenice di Venezia 350 milioni
Ente Autonomo l'Arena di Verona 350 milioni
Veneto Teatro 200 milioni
Ente Orchestra da Camera di Padova 150 milioni
Al''Ente Autonomo La Fenice di Venezia il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di celebrazione dei centenari di Wagner, Malipiero e Strawinsky. All'Ente Autonomo l'Arena di Verona il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di rappresentazioni all'estero.
Ente Autonomo la Biennale di Venezia 400 milioni
Ente Autonomo la Fenice di Venezia 350 milioni
Ente Autonomo l'Arena di Verona 350 milioni
Veneto Teatro 200 milioni
Ente Orchestra da Camera di Padova 150 milioni
Al''Ente Autonomo La Fenice di Venezia il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di celebrazione dei centenari di Wagner, Malipiero e Strawinsky. All'Ente Autonomo l'Arena di Verona il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di rappresentazioni all'estero.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1982 in lire 1450 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: Interventi nel settore della cultura e dell'informazione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
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Competenza
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Cassa
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Cap. 196219740
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L. 1.450.000.000
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L. 1.450.000.000
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Variazioni in aumento:
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Cap. 054005218 "Contributi straordinari a Enti e Istituti culturali per lo svolgimento di programmi e attività culturali e artistiche" (Capitolo di nuova istituzione)
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L. 1.450.000.000 |
L. 1.450.000.000 |
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