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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 (BUR n. 39/1982)

Modifiche degli articoli 21 e 23 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 'Legge generale per gli interventi nel settore primario'

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 21 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 "LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .



SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 (BUR n. 39/1982) (Novellazione)

MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 21 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, 88 "LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO"

Art. 1
Alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge regionale per gli interventi nel settore primario" sono apportate le seguenti modifiche:
Il quinto comma dell'art. 21 è così sostituito:
"Il contributo per l'attività svolta da ciascun Gruppo potrà essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di L. 3.200.000. Per i Gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non potrà superare l'importo di L. 3.600.000".
Il settimo comma dell'art. 21 è così sostituito:
"Qualora l'assistenza del tecnico si svolga a tempo pieno a favore di almeno tre Gruppi e in collegamento con idonei Centri di assistenza tecnica, il contributo è erogato in favore del Centro riconosciuto e non può superare l'importo annua di L. 20.000.000.
Per i Gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annua di lire 22.500.000".
Il sesto comma dell'art. 23 è così sostituito:
"La Giunta regionale può concedere, ai predetti Centri, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo regionale annuo è concesso fino a un importo massimo di lire 60.000.000 per i Centri costituiti da almeno 30 Gruppi di base.
Per i Centri aventi un numero di Gruppi superiore a 30 il suddetto contributo viene incrementato nella seguente misura:
- L. 1.800.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 31 e 50;
- L. 1.500.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 51 e 75;
- L. 1.300.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 76 e 100;
- L. 1.200.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi superiore a 100". L'art. 23 è integrato dal seguente ottavo comma:
"I Centri di cui al terzo comma del presente articolo sono altresì riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio-economica, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ; di contabilità e analisi della gestione aziendale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ; di formazione e qualificazione professionale ai sensi degli artt. 43, 44, 45, 46 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 59 e pertanto beneficiare, per le suddette attività, delle provvidenze previste dalle vigenti leggi".
Art. 2
Le norme di cui all'art. 1 della presente legge hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 1982.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.









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