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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 40 (BUR n. 39/1982)

Concessione dei sussidi forfettari di cui all'articolo 33 della lettera c) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 per le iniziative effettuate nell'anno 1980

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 40 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

CONCESSIONE DEI SUSSIDI FORFETTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 PER LE INIZIATIVE EFFETTUATE NELL'ANNO 1980

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 40 (BUR n. 39/1982) (Novellazione)

CONCESSIONE DEI SUSSIDI FORFETTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1980, n. 88 PER LE INIZIATIVE EFFETTUATE NELL'ANNO 1980

Art. 1
La concessione dei sussidi di cui all'art. 33, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , a favore di Associazioni di allevatori, di cooperative zootecniche e di stalle sociali per ogni capo di giovane bestiame bovino femminile alpeggiato viene estesa anche alle iniziative effettuate nell'anno 1980.
Art. 2
La concessione dei benefici di cui all'art. 1 della presente legge verrà disposta dalla giunta regionale, previa acquisizione della domanda da parte dei beneficiari corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato di fronte a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante lo svolgimento dell'attività oggetto di sussidio nei termini che verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.





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