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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 41 (BUR n. 39/1982)

Norme sanitarie e profilattiche per la tutela del patrimonio apistico della Regione del Veneto

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 41 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

NORME SANITARIE E PROFILATTICHE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO APISTICO DELLA REGIONE DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 41 (BUR n. 39/1982)

NORME SANITARIE E PROFILATTICHE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO APISTICO DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1
Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 87 del 5 novembre 1979 "Interventi regionali a favore dell'apicoltura" la Regione del Veneto promuove studi e indagini profilattiche nei confronti delle malattie infettive e infestive delle api e adotta iniziative atte a diffondere le conoscenze biologiche del settore.
Art. 2
Per ottenere i contributi, di cui alla legge regionale n. 87 del 1979, le Associazioni provinciali degli apicoltori dovranno assumere l'impegno di destinare il 50 per cento dei contributi ottenuti all'istituzione tecnica degli apicoltori nonché alla concessione di indennizzi parziali a coloro che, per comprovate ragioni profilattiche e sanitarie, con esclusione comunque dei casi di dolo o di colpa, siano stati costretti alla distruzione dell'alveare e delle attrezzature.
Tale impegno deve chiaramente risultare dai piani tecnico-finanziari che corredano le domande di cui allo art. 2 della legge regionale n. 87 del 1979.
Art. 3
Le Unità sanitarie locali attuano, avvalendosi anche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie, gli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal dpr n. 320 dell'8 febbraio 1954.
A tale scopo viene incaricato l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ad attivare in Belluno, mediante l'utilizzazione degli immobili di pertinenza del patrimonio regionale, un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura.
Detta struttura provvederà all'individuazione delle malattie delle api e alla necessaria divulgazione dei metodi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnica agli apicoltori; attuerà inoltre il controllo alimentare del miele al fine di reprimere le sofisticazioni.
Art. 4
I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia all'Unità sanitaria locale competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per l'anno in corso, di accedere ai contributi della legge regionale n. 87 del 1979. Il Consiglio regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.
Art. 5
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea e varroasi.
Al ricevimento della denuncia l'Unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici.
Art. 6
E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque accultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.
Art. 7
E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno che ciò avvenga nell'ambito di impianti idonei a evitare la diffusione delle malattie all'esterno e a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie.
Art. 8
La vendita di api vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente per detta zona; nel caso che le api provengano da aree esterne al Veneto, esse devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal locale organo pubblico competente.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.
Art. 9
Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietata l'effettuazione di trattamenti antiparassitari e pesticidi, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose ed erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla chiusura dei petali alla caduta degli stessi.
Qualora sussista la fioritura delle sole piante erbacee sottostanti ai frutteti e ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o dopo anche i fiori di tale erbe sfalciate si presentino completamente essicati in modo da non attirare le api.
Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato ai Comuni che possono avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Ai trasgressori del divieto di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
Art. 10
Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1982, previsti in lire 70 milioni, si provvede mediante imputazione al capitolo 011301331 "Contributi alle Associazioni provinciali apicoltori" dello 1982, che presenta la sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa sarà fissata con legge di bilancio.
Art. 11
Per le trasgressioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano le sanzioni previste dal dpr 8 febbraio 1954, n. 320.
Per le sanzioni di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977.


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