crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 42 (BUR n. 39/1982)

Svolgimento incarichi pubblici, integrazione articolo 23 legge regionale 24 agosto 1979, n. 65

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 42 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)

SVOLGIMENTO INCARICHI PUBBLICI, INTEGRAZIONE ARTICOLO 23 LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 42 (BUR n. 39/1982)

SVOLGIMENTO INCARICHI PUBBLICI, INTEGRAZIONE ARTICOLO 23, LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 65 .

Articolo unico
All'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , dopo il primo comma, vengono aggiunti i seguenti:
"Detta autorizzazione viene parimenti estesa ai dipendenti regionali nominati a cariche di consigliere di consorzi fra comuni, fra province, fra comuni e province e unità sanitarie locali".
"I dipendenti regionali eletti alla carica di componenti di comitati di gestione delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per l'espletamento degli incarichi connessi con detta carica. L'autorizzazione non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali elevabili a 18 ove trattisi di Presidente di Unità sanitaria locale".
"I permessi retribuiti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra loro".


SOMMARIO