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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (BUR n. 39/1982)
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , 'Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, in materia di contabilità regionale'
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (BUR n. 39/1982) - Testo vigente”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 , "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335, IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE"
Legge abrogata dall’articolo 62, comma 1, della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dal 1 gennaio 2002.
SOMMARIO
- Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (BUR n. 39/1982) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 , "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335, IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE"
Sommario
“Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (BUR n. 39/1982) - Testo storico”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335 IN MATERIA DI CONTABILITà REGIONALE".
Art. 1
Fra l'art. 13 e l'art. 14 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , sono aggiunti i seguenti:
Art. 13/ bis (Stanziamenti di competenza).Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza a impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del successivo articolo 31/ bis, nonchè delle eventuali procedure preliminari e istruttorie già svolte a norma del successivo articolo 32, primo comma.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa globale autorizzata dalla legge pluriennale o della rata annuale eventualmente prevista, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi, e delle eventuali economie.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni pluriennali già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Nel caso di contributi in annualità , sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
La quota parte del limite d'impegno autorizzata nello esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza cumulandosi all'eventuale nuovo limite di spesa disposto dalla legge regionale a partire da quell'esercizio e assumendone automaticamente la stessa decorrenza e dotata. (Stanziamenti di cassa). Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del successivo articolo 31/ bis e della esigenza di garantire comunque nell' arco dell'esercizio finanziario l'equilibrio della cassa regionale.
Art. 13/ bis (Stanziamenti di competenza).Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza a impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del successivo articolo 31/ bis, nonchè delle eventuali procedure preliminari e istruttorie già svolte a norma del successivo articolo 32, primo comma.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa globale autorizzata dalla legge pluriennale o della rata annuale eventualmente prevista, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi, e delle eventuali economie.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni pluriennali già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Nel caso di contributi in annualità , sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
La quota parte del limite d'impegno autorizzata nello esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza cumulandosi all'eventuale nuovo limite di spesa disposto dalla legge regionale a partire da quell'esercizio e assumendone automaticamente la stessa decorrenza e dotata. (Stanziamenti di cassa). Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del successivo articolo 31/ bis e della esigenza di garantire comunque nell' arco dell'esercizio finanziario l'equilibrio della cassa regionale.
Art. 2
L'art. 15 della legge (Classificazione delle spese) è sostituito dal seguente:
Nel bilancio annuale della Regione le spese sono suddivise in tre parti:
Parte I: spese effettive per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
Parte II: operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;
Parte III: contabilità speciali.
Nell'ambito della Parte I le spese sono ripartite:
- in titoli, secondo le finalità generali individuate dal programma regionale di sviluppo a norma dell'art. 4;
- in categorie, corrispondenti ad aree omogenee di programma, nell'ambito delle quali si distinguono per sezioni le aree di intervento o i progetti, secondo che gli obiettivi specifici o intermedi indicati nel programma regionale di sviluppo siano perseguiti attraverso una legislazione di spesa per singola materia, ovvero in forma progettuale a norma dell'art. 5;
- in capitoli, secondo l'oggetto.
Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due categorie di un medesimo titolo, riguardante gli oneri finanziari distintamente rappresentate secondo che si tratti della rata interessi o della rata in capitale.
Nell'ambito della Parte II le spese si distinguono in due titoli:
- depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa;
- rimborso di anticipazioni passive di cassa.
Nell'ambito della Parte III le spese si distinguono in due titoli:
- partite di giro;
- stabilimenti speciali.
Le spese per la reiscrizione di residui passivi caduti in perenzione amministrativa, in quanto reclamati dai creditori, sono collocate in apposita sezione all'interno di ciascuna categoria della Parte I, distintamente per le spese correnti e le spese in conto capitale.
Analogamente esse saranno collocate in appositi capitoli nell'ambito di ciascun titolo della II e III Parte.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve recare il riferimento al supporto legislativo ed, eventualmente, al capitolo della parte di entrata sul quale sono previstele assegnazioni corrispondenti a destinazione vincolata.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata, e altre spese.
In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate intitoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento o di spese attinenti il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, sulla base della ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. L'allegato contiene inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli, e un riassunto dei titoli.
Nel bilancio annuale della Regione le spese sono suddivise in tre parti:
Parte I: spese effettive per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
Parte II: operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;
Parte III: contabilità speciali.
Nell'ambito della Parte I le spese sono ripartite:
- in titoli, secondo le finalità generali individuate dal programma regionale di sviluppo a norma dell'art. 4;
- in categorie, corrispondenti ad aree omogenee di programma, nell'ambito delle quali si distinguono per sezioni le aree di intervento o i progetti, secondo che gli obiettivi specifici o intermedi indicati nel programma regionale di sviluppo siano perseguiti attraverso una legislazione di spesa per singola materia, ovvero in forma progettuale a norma dell'art. 5;
- in capitoli, secondo l'oggetto.
Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due categorie di un medesimo titolo, riguardante gli oneri finanziari distintamente rappresentate secondo che si tratti della rata interessi o della rata in capitale.
Nell'ambito della Parte II le spese si distinguono in due titoli:
- depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa;
- rimborso di anticipazioni passive di cassa.
Nell'ambito della Parte III le spese si distinguono in due titoli:
- partite di giro;
- stabilimenti speciali.
Le spese per la reiscrizione di residui passivi caduti in perenzione amministrativa, in quanto reclamati dai creditori, sono collocate in apposita sezione all'interno di ciascuna categoria della Parte I, distintamente per le spese correnti e le spese in conto capitale.
Analogamente esse saranno collocate in appositi capitoli nell'ambito di ciascun titolo della II e III Parte.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve recare il riferimento al supporto legislativo ed, eventualmente, al capitolo della parte di entrata sul quale sono previstele assegnazioni corrispondenti a destinazione vincolata.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata, e altre spese.
In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate intitoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento o di spese attinenti il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, sulla base della ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. L'allegato contiene inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli, e un riassunto dei titoli.
Art. 3
All'art. 18 della legge (Fondo di riserva di cassa) è aggiunto il seguente comma:
Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguate nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata la istituzione o lo adeguamento dello stanziamento di cassa necessario, nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo adeguamento dell'ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 21.
Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguate nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata la istituzione o lo adeguamento dello stanziamento di cassa necessario, nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo adeguamento dell'ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 21.
Art. 4
Fra l'art. 19 e l'art. 20 è aggiunto il seguente:
Art. 19/ bis (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali). I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 16 e 17e i fondi globali di cui al precedente art. 19 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione al prevedibile livello di attuazione a fine esercizio dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi a favore di altri capitoli di spesa del bilancio.
Gli stessi provvedimenti legislativi o amministrativi da cui discende l'utilizzazione dei fondi di riserva sopra menzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 19/ bis (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali). I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 16 e 17e i fondi globali di cui al precedente art. 19 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione al prevedibile livello di attuazione a fine esercizio dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi a favore di altri capitoli di spesa del bilancio.
Gli stessi provvedimenti legislativi o amministrativi da cui discende l'utilizzazione dei fondi di riserva sopra menzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 5
L' art. 20 (Variazioni di bilancio) della legge è sostituito dal seguente:
Art. 20 (Variazioni di bilancio). La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del secondo comma dell'art. 24 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, perla parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza conseguenti alla approvazione di leggi di spesa finanziate mediante la utilizzazione di somme accantonate sui fondi globali dell'esercizio precedente o dell'esercizio incorso a seguito della entrata in vigore delle leggi stesse.
Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18 e al successivo art. 26 deve essere disposta o autorizzata espressamente dalla legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma del presente articolo può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui essa si riferisce.
Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge sono disposte le variazioni di bilancio sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Art. 20 (Variazioni di bilancio). La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del secondo comma dell'art. 24 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, perla parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza conseguenti alla approvazione di leggi di spesa finanziate mediante la utilizzazione di somme accantonate sui fondi globali dell'esercizio precedente o dell'esercizio incorso a seguito della entrata in vigore delle leggi stesse.
Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18 e al successivo art. 26 deve essere disposta o autorizzata espressamente dalla legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma del presente articolo può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui essa si riferisce.
Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge sono disposte le variazioni di bilancio sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Art. 6
All'art. 22 della legge (Equilibrio del bilancio) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
L'eventuale saldo negativo presunto dall'esercizio precedente, iscritto fra le spese di competenza del bilancio per il nuovo esercizio finanziario a norma dell'ultimo comma del precedente art. 12, è considerato spesa di sviluppo, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente.
In sede di assestamento di bilancio sarà considerata spesa di sviluppo, e come tale finanziabile mediante ricorso al credito, la sola parte del disavanzo d'amministrazione che ecceda il risultato algebrico della differenza fra minori accertamenti di entrata per mutui passivi ed economie sui capitoli di spesa in conto capitale finanziati con mezzi propri della Regione, risultanti in chiusura dell'esercizio precedente.
L'eventuale saldo negativo presunto dall'esercizio precedente, iscritto fra le spese di competenza del bilancio per il nuovo esercizio finanziario a norma dell'ultimo comma del precedente art. 12, è considerato spesa di sviluppo, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente.
In sede di assestamento di bilancio sarà considerata spesa di sviluppo, e come tale finanziabile mediante ricorso al credito, la sola parte del disavanzo d'amministrazione che ecceda il risultato algebrico della differenza fra minori accertamenti di entrata per mutui passivi ed economie sui capitoli di spesa in conto capitale finanziati con mezzi propri della Regione, risultanti in chiusura dell'esercizio precedente.
Art. 7
L' art. 23 della legge (Il preventivo finanziario di cassa)è soppresso.
Art. 8
All'art. 24 della legge (Assegnazioni statali) dopo lo ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
Con riferimento allo stanziamento di spesa da iscrivere, a norma del comma precedente, sul bilancio per lo esercizio successivo, possono essere assunti impegni fin dalla data di iscrizione in entrata sull'esercizio in corso della assegnazione statale corrispondente e possono essere disposte erogazioni fin dall'inizio del nuovo esercizio e, comunque, non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione al bilancio, anche in pendenza della approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, delle spese di cui ai precedenti comma non si tiene conto ai fini del calcolo dello eventuale disavanzo d'amministrazione di cui al precedente art. 22.
L'articolo assume il numero 23. L'art. 25 assume il numero 24.
Con riferimento allo stanziamento di spesa da iscrivere, a norma del comma precedente, sul bilancio per lo esercizio successivo, possono essere assunti impegni fin dalla data di iscrizione in entrata sull'esercizio in corso della assegnazione statale corrispondente e possono essere disposte erogazioni fin dall'inizio del nuovo esercizio e, comunque, non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione al bilancio, anche in pendenza della approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, delle spese di cui ai precedenti comma non si tiene conto ai fini del calcolo dello eventuale disavanzo d'amministrazione di cui al precedente art. 22.
L'articolo assume il numero 23. L'art. 25 assume il numero 24.
Art. 9
L'art. 26 della legge (Mutui e prestiti) è sostituito dal seguente:
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni e la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese che trovano copertura in assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè la quota del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente rideterminata in sede di assestamento ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 22.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio in corso e con le relative variazioni, superi il limite massimo stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue successive integrazioni, con riferimento all'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo primo a norma del precedente art. 14, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati anche in forma condizionata entro il termine dell'esercizio e non riscossi restano iscritte fra i residui attivi, le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finale dell'esercizio medesimo.
L'articolo 26 assume il numero 25.
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.
La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni e la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese che trovano copertura in assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè la quota del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente rideterminata in sede di assestamento ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 22.
In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio in corso e con le relative variazioni, superi il limite massimo stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue successive integrazioni, con riferimento all'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo primo a norma del precedente art. 14, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
L'autorizzazione a contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati anche in forma condizionata entro il termine dell'esercizio e non riscossi restano iscritte fra i residui attivi, le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finale dell'esercizio medesimo.
L'articolo 26 assume il numero 25.
Art. 10
Fra l'art. 25 e l'art. 27 è aggiunto il seguente:
Art. 26 (Anticipazioni di cassa). All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, quarto comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue successive modificazioni e integrazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 26 (Anticipazioni di cassa). All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, quarto comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue successive modificazioni e integrazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Il secondo comma dell'art. 31 (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati)è sostituito dal seguente:
Le somme attribuite agli Enti locali per l'esercizio di funzioni a essi delegate dalla Regione debbono essere iscritte nei bilanci degli Enti stessi fra le spese correnti o le spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla vigente normativa in materia di contabilità e bilancio per gli enti stessi, in capitoli distinti rispetto alle altre spese. La denominazione di tali capitoli deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui essi si riferiscono.
Le somme attribuite agli Enti locali per l'esercizio di funzioni a essi delegate dalla Regione debbono essere iscritte nei bilanci degli Enti stessi fra le spese correnti o le spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla vigente normativa in materia di contabilità e bilancio per gli enti stessi, in capitoli distinti rispetto alle altre spese. La denominazione di tali capitoli deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui essi si riferiscono.
Art. 12
Fra l'art. 31 e l'art. 32 della legge è inserito il seguente:
Art. 31/ bis (Disciplina delle procedure di spesa). La disciplina delle procedure di spesa è determinata dalle leggi regionali di settore che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione. Di norma tali leggi indicano gli organi della Regione, gli Enti ed, eventualmente, gli uffici della Regione competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per la esecuzione della spesa, i tempi e le modalità nello ambito delle quali essi dovranno dare corso a ciascun adempimento, al fine di rendere possibile la predeterminazione in via di massima del completamento degli interventi di spesa e delle singole fasi procedurali, con particolare riferimento alla previsione della scadenza delle obbligazioni di spesa a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 52.
Qualora l'intervento regionale si attui attraverso il contributo o il concorso della Regione in attività od opere realizzate da Enti o soggetti, pubblici e privati, la legge fissa i termini di tempo perentori entro i quali gli stessi debbono dare corso agli adempimenti cui è condizionatala concessione della assegnazione regionale.
Qualora tali termini non siano rispettati, fatte salve le possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore, o qualora si accerti la impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era disposto l' intervento regionale, l'assegnazione regionale è revocata dallo stesso organo che ha dispostola concessione e la somma a suo tempo impegnata viene ricollocata in disponibilità per nuove assegnazioni.
Le leggi regionali di settore stabiliscono le modalità per il più rapido reimpiego delle somme attribuite in via programmatica o concesse in via definitiva e non utilizzate nei tempi prestabiliti dagli Enti e dai soggetti privati destinatari, fissando ove possibile procedure automatiche per il subentro nei benefici di legge delle iniziative di spesa di altri Enti e soggetti già collocate in elenchi di priorità e in attesa di finanziamento, nell'ambito delle stesse finalità e degli stessi obiettivi.
Art. 31/ bis (Disciplina delle procedure di spesa). La disciplina delle procedure di spesa è determinata dalle leggi regionali di settore che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione. Di norma tali leggi indicano gli organi della Regione, gli Enti ed, eventualmente, gli uffici della Regione competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per la esecuzione della spesa, i tempi e le modalità nello ambito delle quali essi dovranno dare corso a ciascun adempimento, al fine di rendere possibile la predeterminazione in via di massima del completamento degli interventi di spesa e delle singole fasi procedurali, con particolare riferimento alla previsione della scadenza delle obbligazioni di spesa a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 52.
Qualora l'intervento regionale si attui attraverso il contributo o il concorso della Regione in attività od opere realizzate da Enti o soggetti, pubblici e privati, la legge fissa i termini di tempo perentori entro i quali gli stessi debbono dare corso agli adempimenti cui è condizionatala concessione della assegnazione regionale.
Qualora tali termini non siano rispettati, fatte salve le possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore, o qualora si accerti la impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era disposto l' intervento regionale, l'assegnazione regionale è revocata dallo stesso organo che ha dispostola concessione e la somma a suo tempo impegnata viene ricollocata in disponibilità per nuove assegnazioni.
Le leggi regionali di settore stabiliscono le modalità per il più rapido reimpiego delle somme attribuite in via programmatica o concesse in via definitiva e non utilizzate nei tempi prestabiliti dagli Enti e dai soggetti privati destinatari, fissando ove possibile procedure automatiche per il subentro nei benefici di legge delle iniziative di spesa di altri Enti e soggetti già collocate in elenchi di priorità e in attesa di finanziamento, nell'ambito delle stesse finalità e degli stessi obiettivi.
Art. 13
L'ultimo comma dell'art. 32 (Leggi di spesa) è sostituito dai seguenti due:
Sulle leggi che autorizzano il finanziamento di opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti disposti dalle leggi stesse, la stipulazione di contratti e, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione ed entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalla medesima legge su più esercizi, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 53/ bis della presente legge, e fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 52, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun anno di validità della legge.
Sulle leggi che autorizzano il finanziamento di opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti disposti dalle leggi stesse, la stipulazione di contratti e, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione ed entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalla medesima legge su più esercizi, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 53/ bis della presente legge, e fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 52, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun anno di validità della legge.
Art. 14
Fra l'art. 32 e l'art. 33, nell'ambito della Sezione I, è inserito il seguente:
Art. 32/ bis (Leggi finanziarie). In corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, sono adottati provvedimenti legislativi di contenuto generale aventi per finalità:
a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell'ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;
b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazione di spesa disposte in passato da leggi di spesa pluriennali della Regione, nell'ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;
c) la introduzione di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento in leggi regionali settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità e degli obiettivi generali e specifici in vista dei quali le leggi stesse sono state adottate, e al fine di rendere più snella ed efficace la azione amministrativa per il migliore conseguimento degli obiettivi medesimi.
Tali leggi sono approvate immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali forniscono legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa per quella parte degli interventi autorizzatile cui obbligazioni scadono prevedibilmente nello esercizio cui il bilancio si riferisce.
Art. 32/ bis (Leggi finanziarie). In corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, sono adottati provvedimenti legislativi di contenuto generale aventi per finalità:
a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell'ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;
b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazione di spesa disposte in passato da leggi di spesa pluriennali della Regione, nell'ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;
c) la introduzione di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento in leggi regionali settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità e degli obiettivi generali e specifici in vista dei quali le leggi stesse sono state adottate, e al fine di rendere più snella ed efficace la azione amministrativa per il migliore conseguimento degli obiettivi medesimi.
Tali leggi sono approvate immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali forniscono legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa per quella parte degli interventi autorizzatile cui obbligazioni scadono prevedibilmente nello esercizio cui il bilancio si riferisce.
Art. 15
Al terzo comma dell'art. 36 (L'accertamento delle entrate, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
e) per le entrate corrispondenti ad assegnazioni dello Stato non aventi natura tributaria, in base alla acquisizione di elementi documentali che provino la effettiva scadenza dell'obbligazione entro il limite dell'esercizio finanziario;
f) per tutte le altre entrate, in base alle risultanze delle prenotazioni esistenti nelle scritture del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
e) per le entrate corrispondenti ad assegnazioni dello Stato non aventi natura tributaria, in base alla acquisizione di elementi documentali che provino la effettiva scadenza dell'obbligazione entro il limite dell'esercizio finanziario;
f) per tutte le altre entrate, in base alle risultanze delle prenotazioni esistenti nelle scritture del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Art. 16
L'art. 51 della legge (Esecuzione degli atti di spesa)è sostituito dal seguente:
Le segreterie regionali verificano che sia dato corso alle deliberazioni prese dal Consiglio o dalla Giunta, rese esecutive ai sensi di legge, nonchè i livelli di attuazione delle medesime, tempo per tempo.
La segreteria generale della programmazione, avvalendosi dei competenti servizi del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria e del Dipartimento piani e programmi e legislativo controlla i tempi di effettuazione delle spese secondo gli impegni assunti e la congruità e proficuità delle medesime, in relazione agli scopi da conseguire con le somme impegnate.
Le segreterie regionali verificano che sia dato corso alle deliberazioni prese dal Consiglio o dalla Giunta, rese esecutive ai sensi di legge, nonchè i livelli di attuazione delle medesime, tempo per tempo.
La segreteria generale della programmazione, avvalendosi dei competenti servizi del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria e del Dipartimento piani e programmi e legislativo controlla i tempi di effettuazione delle spese secondo gli impegni assunti e la congruità e proficuità delle medesime, in relazione agli scopi da conseguire con le somme impegnate.
Art. 17
L'art. 52 della legge (L'impegno) è sostituito dal seguente:
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali le legge preveda una autorizzazione globale riferita a un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più esercizi, anche escludendo quello in cui l'obbligazione viene assunta, e fare riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota dell'obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza in ciascuno di essi, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 53/ bis. I pagamenti saranno contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza su ciascun esercizio.
Per le spese correnti dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate da contratti di somministrazione, fornitura o prestazione d'opera operanti per più esercizi, assunti in quanto indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, giusto il terzo comma dell'art. 49 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, l'impegno di spesa può estendersi a più anni, anche per quote variabili, purchè l'entità della obbligazione in scadenza sia esattamente predeterminata o dipenda da indici di adeguamento ufficiali, non soggetti alla discrezionalità delle parti.
Per le spese da erogarsi in annualità costanti, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo in riferimento al quale possono essere assunti impegni ed effettuati pagamenti relativi alla prima annualità . Gli impegni così assunti si estendono automaticamente per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità costanti debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dei contratti in riferimento alla cui esecuzione gli impegni sono stati assunti. L'aggiornamento della decorrenza e delle scadenze degli impegni in annualità costanti viene disposta con atto d'ufficio dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria sulla base della definitiva acquisizione dei termini contrattuali di decorrenza e di scadenza dei pagamenti.
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali le legge preveda una autorizzazione globale riferita a un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più esercizi, anche escludendo quello in cui l'obbligazione viene assunta, e fare riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota dell'obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza in ciascuno di essi, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 53/ bis. I pagamenti saranno contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza su ciascun esercizio.
Per le spese correnti dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate da contratti di somministrazione, fornitura o prestazione d'opera operanti per più esercizi, assunti in quanto indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, giusto il terzo comma dell'art. 49 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, l'impegno di spesa può estendersi a più anni, anche per quote variabili, purchè l'entità della obbligazione in scadenza sia esattamente predeterminata o dipenda da indici di adeguamento ufficiali, non soggetti alla discrezionalità delle parti.
Per le spese da erogarsi in annualità costanti, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo in riferimento al quale possono essere assunti impegni ed effettuati pagamenti relativi alla prima annualità . Gli impegni così assunti si estendono automaticamente per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità costanti debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dei contratti in riferimento alla cui esecuzione gli impegni sono stati assunti. L'aggiornamento della decorrenza e delle scadenze degli impegni in annualità costanti viene disposta con atto d'ufficio dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria sulla base della definitiva acquisizione dei termini contrattuali di decorrenza e di scadenza dei pagamenti.
Art. 18
Fra l'art. 53 e l' art. 54 è aggiunto il seguente:
Art. 53/ bis (Limiti alla assunzione di impegni a carico degli esercizi futuri). La facoltà di assumere impegni su autorizzazioni di spesa in capitale ripartite in più esercizi o globalmente definite con riferimento ad un periodo determinato ai sensi del terzo comma del precedente art. 52, potrà riguardare obbligazioni di spesa la cui scadenza non si proietti prevedibilmente oltre il secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Per le spese in annualità costanti, la facoltà di assumere nuovi impegni di spesa non può proiettarsi oltre il limite di impegno autorizzato a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 53/ bis (Limiti alla assunzione di impegni a carico degli esercizi futuri). La facoltà di assumere impegni su autorizzazioni di spesa in capitale ripartite in più esercizi o globalmente definite con riferimento ad un periodo determinato ai sensi del terzo comma del precedente art. 52, potrà riguardare obbligazioni di spesa la cui scadenza non si proietti prevedibilmente oltre il secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Per le spese in annualità costanti, la facoltà di assumere nuovi impegni di spesa non può proiettarsi oltre il limite di impegno autorizzato a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 19
All'art. 54 (Riscontro degli atti di spesa) dopo l'ultimo comma sono stati aggiunti i seguenti:
Al momento del pagamento a saldo di ciascun impegno di spesa, il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede d'ufficio a riportare in disponibilità del capitolo di spesa, ai fini dell'assunzione eventuale di nuovi impegni, la somma che residua sull'impegno ormai portato a completa esecuzione.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, lo stesso ufficio provvede a registrare la eventuale economia, fermo restando che la stessa non potrà di norma essere utilizzata per nuovi impegni nel corso dello stesso esercizio e sullo stesso residuo.
Al momento del pagamento a saldo di ciascun impegno di spesa, il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede d'ufficio a riportare in disponibilità del capitolo di spesa, ai fini dell'assunzione eventuale di nuovi impegni, la somma che residua sull'impegno ormai portato a completa esecuzione.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, lo stesso ufficio provvede a registrare la eventuale economia, fermo restando che la stessa non potrà di norma essere utilizzata per nuovi impegni nel corso dello stesso esercizio e sullo stesso residuo.
Art. 20
Al primo comma dell'art. 56 (Forme speciali per l'assunzione degli impegni) dopo le parole ".. titoli validi" sono aggiunte le seguenti:
"direttamente dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria della Regione".
Il secondo comma dell'art. 56 è costituito dal seguente:
Sulla base delle variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio agli impegni assunti a norma del precedente comma, segnalate dai competenti uffici della Regione e desumibili da atti amministrativi o leggi approvate successivamente, il Dipartimento perle finanze, i tributi e la ragioneria provvederà ad adottare le necessarie rettifiche agli impegni già formalmente registrati.
Fra il secondo, ed il terzo comma dell'art. 56 sono aggiunti i seguenti:
Gli impegni corrispondenti ad obbligazioni assunte a norma del III, IV, V e VI comma dell'art. 52, in scadenza negli esercizi successivi a quello di loro assunzione, sono registrati all'inizio di ogni esercizio con provvedimento del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 52.
Qualora l'atto di impegno pluriennale assunto in passato non definisca specificatamente la quota a carico di ciascun esercizio di competenza, ovvero la quota stessa debba essere modificata, dietro richiesta degli uffici competenti, la Giunta provvederà a ridefinire la quota di impegno a carico del nuovo esercizio, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 52.
"direttamente dal Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria della Regione".
Il secondo comma dell'art. 56 è costituito dal seguente:
Sulla base delle variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio agli impegni assunti a norma del precedente comma, segnalate dai competenti uffici della Regione e desumibili da atti amministrativi o leggi approvate successivamente, il Dipartimento perle finanze, i tributi e la ragioneria provvederà ad adottare le necessarie rettifiche agli impegni già formalmente registrati.
Fra il secondo, ed il terzo comma dell'art. 56 sono aggiunti i seguenti:
Gli impegni corrispondenti ad obbligazioni assunte a norma del III, IV, V e VI comma dell'art. 52, in scadenza negli esercizi successivi a quello di loro assunzione, sono registrati all'inizio di ogni esercizio con provvedimento del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 52.
Qualora l'atto di impegno pluriennale assunto in passato non definisca specificatamente la quota a carico di ciascun esercizio di competenza, ovvero la quota stessa debba essere modificata, dietro richiesta degli uffici competenti, la Giunta provvederà a ridefinire la quota di impegno a carico del nuovo esercizio, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 52.
Art. 21
Il primo comma dell'art. 58 (Liquidazione delle spese) è sostituito dal seguente:
Il Dipartimento, Servizio e Ufficio competente per funzione o materia effettua la liquidazione della spesa in base ai titoli e documenti comprovanti il diritto al pagamento acquisito dai creditori della Regione.
Il Dipartimento, Servizio e Ufficio competente per funzione o materia effettua la liquidazione della spesa in base ai titoli e documenti comprovanti il diritto al pagamento acquisito dai creditori della Regione.
Art. 22
L' art. 59 della legge (I visti di liquidazione) è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 59 (Richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento). La emissione dell'ordinativo di pagamento è richiesta a firma congiunta dal Segretario competente per funzione o materia e dal Coordinatore del Dipartimento di volta in volta interessato.
La richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento deve contenere tutti gli elementi descrittivi previsti per l'ordinativo di pagamento dal successivo art. 61, ed è trasmessa al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria unitamente alla documentazione giustificativa della spesa.
Art. 59 (Richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento). La emissione dell'ordinativo di pagamento è richiesta a firma congiunta dal Segretario competente per funzione o materia e dal Coordinatore del Dipartimento di volta in volta interessato.
La richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento deve contenere tutti gli elementi descrittivi previsti per l'ordinativo di pagamento dal successivo art. 61, ed è trasmessa al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria unitamente alla documentazione giustificativa della spesa.
Art. 23
L' art. 78 della legge (Gli ordinativi di pagamento e l'esercizio suppletivo) è sostituito dal seguente:
Art. 78 (Ordinativi di pagamento durante l'esercizio suppletivo). Gli ordinativi di pagamento individuali, riguardanti spese impegnate nell'esercizio scaduto e in quelli precedenti con imputazione di residui e alla competenza dell'esercizio scaduto, possono essere emessi sino al 28 del mese di gennaio: quelli collettivi, sino al 25 dello stesso mese.
Per gli ordinativi non ancora estinti alla data del 28 gennaio, a richiesta del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, il Tesoriere è tenuto a disporre il pagamento a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o vaglia postale anche in assenza di specifica richiesta in tal senso da parte del destinatario del pagamento.
Gli ordinativi individuali emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto e inestinti al 31 gennaio sono trasferiti sul nuovo esercizio variandone l'imputazione dalla competenza ai residui. Tale trasferimento riguarda anche gli ordinativi emessi in conto residui, purchè il debito non risulti prescritto o perente agli effetti amministrativi.
Gli ordinativi collettivi estinti solo in parte al 31 gennaio sono ridotti all'importo effettivamente pagato. Per la parte non pagata si emette un nuovo ordinativo semprechè non ricorrano le condizioni di prescrizione o perenzione di cui al precedente comma.
Art. 78 (Ordinativi di pagamento durante l'esercizio suppletivo). Gli ordinativi di pagamento individuali, riguardanti spese impegnate nell'esercizio scaduto e in quelli precedenti con imputazione di residui e alla competenza dell'esercizio scaduto, possono essere emessi sino al 28 del mese di gennaio: quelli collettivi, sino al 25 dello stesso mese.
Per gli ordinativi non ancora estinti alla data del 28 gennaio, a richiesta del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, il Tesoriere è tenuto a disporre il pagamento a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o vaglia postale anche in assenza di specifica richiesta in tal senso da parte del destinatario del pagamento.
Gli ordinativi individuali emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto e inestinti al 31 gennaio sono trasferiti sul nuovo esercizio variandone l'imputazione dalla competenza ai residui. Tale trasferimento riguarda anche gli ordinativi emessi in conto residui, purchè il debito non risulti prescritto o perente agli effetti amministrativi.
Gli ordinativi collettivi estinti solo in parte al 31 gennaio sono ridotti all'importo effettivamente pagato. Per la parte non pagata si emette un nuovo ordinativo semprechè non ricorrano le condizioni di prescrizione o perenzione di cui al precedente comma.
Art. 24
L' art. 81 (Residui passivi) è sostituito dal seguente: Art. 81 (Residui passivi). Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti artt. 52 e53, non pagate entro la definitiva chiusura dei conti al 31 gennaio successivo.
Tutte le somme, non una esclusa, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono, in ogni caso, economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Tutte le somme, non una esclusa, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono, in ogni caso, economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 25
Il quarto e quinto comma dell'art. 83 (Eliminazione dei residui passivi) sono soppressi.
Art. 26
Fra l'art. 95 e l'art. 96 della legge è aggiunto il seguente: Art. 95/ bis (Forme speciali di accreditamento di fondi a organi esterni alla Regione). La funzione della liquidazione e del pagamento di spese della Regione può essere affidata con legge a organi esterni alla Regione stessa, fermo restando le norme procedurali di liquidazione e di pagamento e quelle attinenti alla responsabilità previste dalla normativa contabile regionale e statale.
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi assegnati per la liquidazione e il pagamento a organi esterni alla Regione è disposta da un apposito Regolamento regionale.
Gli ordini di accreditamento a favore di organi esterni alla Regione per la liquidazione e il pagamento d spese in capitale sono da considerare contabilmente estinti in chiusura d'esercizio per l'intero loro ammontare, fatta salva la ripetizione delle somme eventualmente non utilizzate entro il termine del biennio successivo a quello dello stanziamento di tali somme sul bilancio della Regione.
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi assegnati per la liquidazione e il pagamento a organi esterni alla Regione è disposta da un apposito Regolamento regionale.
Gli ordini di accreditamento a favore di organi esterni alla Regione per la liquidazione e il pagamento d spese in capitale sono da considerare contabilmente estinti in chiusura d'esercizio per l'intero loro ammontare, fatta salva la ripetizione delle somme eventualmente non utilizzate entro il termine del biennio successivo a quello dello stanziamento di tali somme sul bilancio della Regione.
Art. 27
L'art. 99 della legge (Anticipazione di cassa) è sostituito dal seguente:
Art. 99 (Responsabilità del tesoriere). La responsabilità del Tesoriere regionale è regolata dalle norme generali dello Stato in materia, nonchè dalle disposizioni speciali contenute nel capitolato disciplinante le modalità e condizioni di resa del servizio e nella convenzione di affidamento del servizio medesimo di cui alla legge 2 marzo 1972, n. 8.
Art. 99 (Responsabilità del tesoriere). La responsabilità del Tesoriere regionale è regolata dalle norme generali dello Stato in materia, nonchè dalle disposizioni speciali contenute nel capitolato disciplinante le modalità e condizioni di resa del servizio e nella convenzione di affidamento del servizio medesimo di cui alla legge 2 marzo 1972, n. 8.
Art. 28 - Norma transitoria
Le norme attinenti la struttura del bilancio di previsione e la classificazione delle spese di cui al precedente art. 3 della presente legge, disposte in sostituzione dell'art. 15 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , sono applicate a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984. La loro applicazione fin dalla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 è facoltativa.
SOMMARIO
- Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (BUR n. 39/1982) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335 IN MATERIA DI CONTABILITà REGIONALE".