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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

Norme per la disciplina dell'attività di cava

Sommario: Legge Regionale 44/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA. (1) (2) (3) (4) (5)


Ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018, n. 13 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio; vedi anche quanto disposto dal comma 3 dell’art. 31 in materia di prescrizioni per la ricomposizione ambientale. Vedi altresì art. 31 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 in ordine alla disciplina in materia di esercizio della attività di cava dalla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018, n. 13 (17 marzo 2018) alla data di entrata in vigore del PRAC (approvato con deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018 pubblicato nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018 ed entrato in vigore il 28 marzo 2018).

Titolo I
Principi generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto della legge e deleghe).

A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell’art. 62 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.
La Regione provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che valorizzi il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.
La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate.
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto, sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative all’attività di cava nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge. Al fine di assicurare l’uniformità nell’esercizio delle funzioni delegate, le Province sono tenute all’osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia dalla Giunta regionale.
Sono, altresì, sub - delegate alle Province le funzioni autorizzatorie previste dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 29 novembre 1971, n. 1097, relativamente all’attività di cava nelle zone protette ai sensi delle predette leggi. La sub - delega è esercitata in conformità delle direttive statali e regionali emanate in materia, fermi restando i vincoli disposti dalle predette leggi.
In particolare sono mantenuti il divieto di apertura di nuove cave e di ripresa dell’esercizio di cave inattive e i limiti relativi alla continuazione delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
In caso di accertato e persistente inadempimento, fatto salvo l’esercizio del controllo sostitutivo, la Giunta regionale promuove l’adozione del provvedimento di revoca della delega o della sub - delega.

Art. 2 - (Attività di cava).

Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del rd 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.
I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa.
Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.
Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge. L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro. (6)
Non può considerarsi attività di cava l’escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta esclusivamente all’autorità idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei corsi d' acqua stessi.
Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente.

Art. 3 - (Classificazione dei materiali di cava).

I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:
- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:
- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. (7)
Ai fini della presente legge si intende che l’attività di cava dei materiali di cui alla lettera b) del presente articolo dia luogo a un elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti l’utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da determinare modifiche rilevanti all’assetto del territorio, del paesaggio naturale e della superficie agraria anche sotto l’aspetto produttivo.

Titolo II
Pianificazione della attività di cava (8)

Art. 4 - (Strumenti di pianificazione).

L’estrazione di materiali di cava di cui all’articolo 3, è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell’attività di cava (Prac);
b) Piano provinciale dell’attività di cava (Ppac);
c) Programma provinciale di escavazione (Ppe);
d) Progetto di coltivazione.
L’asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione idraulica e dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per tratti significativi di corsi d' acqua o per bacini, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 . (9)
Il Prac recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare dagli alvei e zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti di competenza statale, come comunicati dalle competenti autorità.

Art. 5 - (Finalità e contenuti del Piano regionale dell’attività di cava).

Il Prac è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.
Il Prac definisce e contiene:
a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrologiche, e, all’interno di queste, gli insiemi estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da attività di cava;
b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera b);
d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la finale ricomposizione ambientale;
e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di ricomposizione finale;
f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo B, di cui all’art. 3. Il Prac deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 6 - (Documenti del Piano regionale dell’attività di cava).

Il Prac si compone di:
a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto a) dell’art. 5, ove sono individuati le finalità e i criteri informatori del piano e la sua compatibilità con le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ;
b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo A e, all’interno di detti elenchi, i raggruppamenti di Comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;
c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di cui al punto b) dell’art. 5, nonchè le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B, cui assoggettare, in ambito regionale, l’esercizio dell’attività di cava.

Art. 7 - (Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di cava). (10)

Entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava prevista all’art. 39, adotta la proposta di Piano regionale dell’attività di cava.
La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma precedente viene inviata alle Province, ai Comuni, alla Comunità montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.
Entro 60 giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la proposta di Prac, le Province, i Comuni, le Comunità montane e chiunque ne abbia interesse possono presentare alla Giunta regionale osservazioni.
Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni pervenute.
Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il Piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Art. 8 -(Partecipazione dei Comuni).

I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a tale titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac, elaborando un documento che contiene:
a) l’individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica,dell’ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;
b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell’attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.
Il documento suddetto si compone di:
1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b);
2) una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio comunale,contenente l’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l’attività di cava non può essere esercitata;
3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera b) del comma precedente.
Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Prac e viene depositato presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque sia interessato, entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione.
Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto all’albo pretorio municipale e ciascun interessato può presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30, al sindaco e al presidente della Provincia.
Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di 150 giorni dalla pubblicazione del Prac, il Comune invia il documento alla Provincia con le eventuali proprie controdeduzioni.
Alla formazione del Ppac possono partecipare anche i Comuni interessati dalla presenza di materiali di gruppo B), che comportino un elevato grado di utilizzazione del territorio comunale.

Art. 9 - (Finalità e contenuti del Piano provinciale dell’attività di cava).

Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del Prac ed è adottato dalla Provincia.
Il Ppac in particolare:
a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del gruppo A di cui deve essere assicurata l’estrazione nel territorio provinciale, secondo le indicazioni del Prac;
b) coordina e verifica le indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, al fine di assicurare l’estrazione, nell’ambito del territorio provinciale, delle quantità di materiale di cui alla lettera a), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo delle zone E del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui all’art. 13;
c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Prac e tenuto conto delle indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, la regolamentazione con cui disciplinare l'attività di cava nel territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti di coltivazione, sia allo svolgimento dell’attività di cava e di ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse dall’attività di cava.
Il Ppac può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo A la coltivazione di alcuni materiali del gruppo B, anche limitatamente ad alcune zone del territorio provinciale.

Art. 10 - (Documenti del Piano provinciale dell’attività di cava).

Il Ppac è composto da:
1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle scelte del piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il Prac;
2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1: 25.000 ove sono indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale di cui alla lettera a) dell’art. 5, nonchè le aree escluse dall’attività di cava;
3) il compendio delle norme poste a regolamentazione dell’attività di cava di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Art. 11 - (Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale dell’attività di cava).

Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai successivi commi.
Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell’art. 8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei Comuni e delle eventuali osservazioni, adotta il Ppac, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Nel caso di difformità tra le previsioni del Ppac adottato e le indicazioni dei documenti dei Comuni, la Provincia ne dà comunicazione ai Comuni interessati, i quali possono formulare in merito osservazioni da trasmettere alla Provincia e alla Regione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione stessa. Nei successivi 15 giorni la Provincia trasmette alla Regione le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.
Il piano viene inviato dalla Provincia alla Regione entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.
Il Ppac è approvato con deliberazione della Giunta regionale, viste le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni della Provincia di cui al terzo comma, sentite la Commissione tecnica regionale per le attività di cava e le Commissioni consiliari competenti.
Il Ppac ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano regionale e comunque quando la Provincia ne ravvisi la necessità.
Il Ppac è realizzato mediante i programmi provinciali di escavazione di cui all’art. 12.

Art. 12 - (Programma provinciale di escavazione).

Per l’attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni un Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove cave e per l’ampliamento di quelle in esercizio.
Il Ppe è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle attività di cava anche in ordine alle necessità di ricomposizione ambientale, nonchè di garantire annualmente la disponibilità delle quantità di materiali previste dal Ppac.
Per la formazione del Ppe si tiene conto anche delle domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia antecedentemente alla formazione medesima.
Il Ppe è approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Il Ppe è soggetto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno.
All’atto di ogni revisione annuale possono essere prese in considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Il primo Ppe è approvato entro 90 giorni dall’intervenuta approvazione del Ppac.

Art. 13 - (Aree di potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura).

Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall’attività di cava ai sensi della presente legge.
La parte di territorio comunale interessata dall’attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune:
- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
- 5 per cento nel caso di argilla;
- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
Ai fini dell’osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo. (11)

Art. 14 - (Ricomposizione ambientale).

Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire sull’area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
La ricomposizione ambientale deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell’area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:
a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori.(12)
Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione sia vincolante per l’attuazione di successivi lotti dei lavori di escavazione.
E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al punto b) del secondo comma.
La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei all’Amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescriversi in sede di approvazione dei progetti di coltivazione.

Art. 15 - (Finalità e contenuti del progetto di coltivazione).

Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati:
a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sulla interferenza dell’attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà essere corredata di fotografie idonee a far riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e della specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;
b) un programma di estrazione che comprenda una valutazione documentata della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile,in lotti successivi, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Il programma deve essere corredato di un rilievo planimetrico in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 2000 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:500; per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con equidistanze le più opportune in relazione alle caratteristiche della cava;
c) un progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità alle direttive di cui all’art. 14 che indichi le opere da realizzare durante e al termine della estrazione,comprendente planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l’intervento estrattivo, nonchè una relazione esplicativa e un computo metrico estimativo atti a definire le modalità e le caratteristiche delle opere da eseguire e la relativa cauzione;
d) un programma economico - finanziario che indichi la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi,le previsioni di impiego della manodopera.
Il progetto di coltivazione dovrà pure indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione.

Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca

Art. 16 - (Autorizzazione e concessione).

I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. L’autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del presidente della Provincia.
L’autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l’attività di cava e previsti da specifiche normative. Per il territorio tutelato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, è rilasciato nulla osta da parte del presidente della Commissione provinciale dei beni ambientali con la procedura e le modalità previste dall’art. 3 della medesima legge e dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 . (13)
Qualora l’autorizzazione o la concessione riguardino l’apertura di nuove cave nell’ambito o in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, l’autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica dell’intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.
L’autorizzazione è richiesta anche qualora sussista l’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2, e viene rilasciata secondo le specifiche modalità stabilite dallo articolo 18.

Art. 17 - (Domanda per l’autorizzazione o la concessione).

La domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione deve essere presentata all’Amministrazione provinciale competente per territorio e deve contenere:
1) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;
2) il numero di codice fiscale del richiedente;
3) il progetto di coltivazione previsto all’art. 15, redatto secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dal Prac;
4) la documentazione circa l’idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire i lavori di coltivazione;
5) la ricevuta del versamento alla Tesoreria della Provincia di lire 200.000, a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la istruttoria;
6) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda, ivi compresi quelli concernenti i pareri delle autorità competenti in materia di tutela monumentale, storica o archeologica.
Nel caso ipotizzato al quarto comma dell’art. 2 sono richieste soltanto la documentazione cartografica, costituita da una planimetria in scala adeguata a sezioni e una relazione che illustri i motivi e l’utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la quantità del materiale,industrialmente utilizzabile, nonchè i tempi di esecuzione dei lavori.

Art. 18 - (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione).

L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40, al proprietario o a chi altro ha titolo di disponibilità del giacimento.
A tale scopo l’interessato presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, alla Amministrazione provinciale, in triplice esemplare, la domanda corredata degli allegati previsti dall’articolo precedente unitamente al documento comprovante l’avvenuto deposito di un esemplare della domanda medesima nel Comune territorialmente interessato.
Il sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio per 15 giorni.
Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni, entro i 10 giorni successivi, al Comune e alla Provincia.
Entro il 31 ottobre successivo il sindaco fa pervenire alla Amministrazione provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della domanda, nonchè il parere sulla medesima che il Consiglio comunale è tenuto a esprimere.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, il presidente della Giunta provinciale fissa per il Comune un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque sulla domanda rilasciando l’autorizzazione o denegandola motivatamente.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) il piano e i tempi di estrazione;
b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
c) l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione. L’entità del deposito è adeguata, a cura del titolare, ogni due anni, alla intervenuta variazione nell’indice Istat del costo della vita. La certificazione comprovante l’intervenuto adeguamento deve essere depositata entro sessanta giorni presso la struttura regionale competente; (14)
d) il recepimento della convenzione di cui all’art. 20;
e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza dell’autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;
f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
Copia dell’autorizzazione, oltre all’imprenditore, deve essere trasmessa al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2 l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, in qualsiasi parte del territorio della Provincia, sul solo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell’ingegnere capo del Genio civile o del capo dell’Ispettorato agrario provinciale o del capo dell’Ispettorato provinciale delle foreste; in tal caso non si applicano i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.

Art. 19 -(Procedimento di rilascio della concessione).

La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciato allo imprenditore al quale, sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la Giunta provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano presentato domanda, ai sensi dell’art. 17, nei termini previsti da apposito bando o nei termini previsti da apposito invito formulato a non meno di cinque imprenditori. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o dall’invito o si tratti di ampliare una cava in attività. In ogni caso il canone proposto non può essere inferiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta regionale, relativamente a ogni tipo di materiale, rapportato alla quantità estraibile in base al progetto di coltivazione.
Le domande di concessione, presentate ai sensi del precedente comma, devono essere esaminate congiuntamente quando si riferiscono allo stesso giacimento. In qualsiasi caso sono soggette alle norme stabilite dal secondo all’ottavo comma dell’articolo precedente.
Quando i fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, non appartengano alla Regione o quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. In tal caso, il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l’ammontare determinati nel provvedimento di concessione.

Art. 20 - (Convenzione fra imprenditori e Comuni).

Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all’art. 39. ( 15)
Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di cava e per le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 28 della presente legge. ( 16 )
In caso di dissenso fra il Comune o i Comuni interessati e il richiedente dell’autorizzazione o della concessione in ordine al contenuto della convenzione di cui al primo comma, il richiedente può, con istanza presentata al presidente della Provincia, chiedere che la Giunta provinciale provveda d' ufficio, sentiti il Comune o i Comuni interessati. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale col quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti d' ufficio dalla Giunta provinciale sostituisce la convenzione.
In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta provinciale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all’art. 18.

Art. 21 - (Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva).

Il provvedimento previsto dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.
Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento provinciale previsto all’art. 16 della presente legge.
Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 22 - (Permesso di ricerca).

Qualora si tratti di accertare l’esistenza, la qualità, la consistenza e l’economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l’apposito permesso rilasciato dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.
Il permesso, valutata l’idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Nel permesso di ricerca sono fissati l’oggetto, le modalità, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonchè i termini iniziali e finali della ricerca. Il termine finale non può essere superiore a un anno, salvo proroga motivata.
Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del presidente della Provincia. Esso tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l’attività estrattiva e previsti da specifiche normative.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante e il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinata, altresì, alla dimostrazione dell’intervenuto risarcimento.

Art. 23 -(Spese per l’istruttoria delle domande).

Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione o della Provincia nell’interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità all’atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Regione o del presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla Giunta regionale.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal rd 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 24 - (Comunicazioni statistiche).

Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti, secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a denunciare periodicamente alla Provincia e alla Regione i dati statistici circa le attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed eventuali chiarimenti, nonchè ponendo a disposizione della Provincia e della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati stessi.
I dati, le notizie, i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di cui all’art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
La Giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la redazione di una relazione sull’andamento dell’attività di cava e sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni, che entro il mese di giugno di ogni anno deve essere presentata al Consiglio regionale.

Art. 25 - (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).

Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell’autorizzazione o della concessione deve chiedere alla Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.
Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato del Comune.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta provinciale provvede o all’eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell’art. 18, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all’imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Giunta provinciale provvede d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.
Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dai competenti organi della Regione, della Provincia e del Comune.
Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto d' ufficio dalla Giunta provinciale alla scadenza dell’autorizzazione o concessione, salvo proroga accordata su motivata richiesta.

Art. 26 - (Consorzi).

Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere comuni attinenti l’attività di cava e per l’attuazione di un coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori.
La costituzione dei primi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati alla Giunta provinciale e al sindaco interessato mediante la produzione di copia dell’atto costitutivo.
La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta provinciale, quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all’area interessata e comunque quando lo impongano esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica della zona.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta provinciale, previa congrua diffida, può nominare un commissario, il quale provvede all’esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l’amministrazione del Consorzio fino all’attuazione delle direttive fissate.

Art. 27 - (Patrimonio indisponibile della Regione).

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti formati da materiale di cava di gruppo A ricadenti nelle aree individuate dal Ppe o da materiali di gruppo B ovunque localizzati, la Giunta provinciale invita il proprietario del fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso inutilmente il termine medesimo.
In quest' ultimo caso, la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell’autorizzazione previsti dall’art. 30, qualora il titolare di quest' ultima sia il proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta provinciale e la Giunta regionale procedono analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l’ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 28 - (Funzioni di vigilanza).

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione.
2. I verbali di accertamento dell’infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nell’ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" le funzioni di vigilanza e l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all’Ente parco dei Colli Euganei. (17)

Art. 29 - (Sospensione).

I lavori conseguenti all’autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal presidente della Provincia:
a) quando si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento;
b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell’adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o di modifica,totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione.
L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.
In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratti di lavori abusivi.
L’ordine di sospensione è immediatamente notificato all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.

Art. 30 - (Decadenza).

L’autorizzazione, la concessione e il permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:
a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;
b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione dei lavori, adottato dalle autorità competenti nell’ambito dei rispettivi poteri;
c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito senza il preventivo nulla osta del presidente della Provincia;
d) esclusivamente per l’autorizzazione, il titolare della stessa non abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento entro il termine stabilito dal provvedimento;
e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per l’osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente prevista nel medesimo provvedimento;
f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare.
La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta provinciale sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40 e previa diffida del presidente della Provincia nei casi contemplati alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma. Essa è immediatamente notificata all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.

Art. 31 - (Revoca).

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell’attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell’attività di cava, è disposta la revoca dell’autorizzazione o della concessione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l’obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Esso è immediatamente notificato all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.

Art. 32 - (Apposizione di sigilli).

In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonchè al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della concessione, il presidente della Provincia ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e la apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo.
L’ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della concessione o all’imprenditore abusivo e il verbale delle operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti e al presidente della Regione, al presidente della Provincia, al sindaco e al pretore competenti per territorio.
La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull’osservanza di quanto disposto dall’ordinanza compete alla Provincia, che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all’attività di ricerca o coltivazione.
Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte dalla Provincia che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o sull’imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal rd 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33 - (Sanzioni)

Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al sestuplo del ( 18) valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore ad euro 10.000,00, (19) nonchè, qualora vi sia stata alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al sestuplo del (20) valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore ad euro 3.000,00, (21) con l’obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.
Qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. (22)
I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.000,00 (23) e non superiore ad euro 6.000,00. (24)
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all’albo della Provincia e del Comune interessati.
Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all’attività di controllo. (25)

Titolo V
Aree di cave abbandonate o dismesse.

Art. 34 - (Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse).

La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi dell’art. 14 delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione dei contributi di cui all’articolo 37.
In casi particolari l’intervento della Regione di cui al comma precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli obblighi già assunti dagli imprenditori.
Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui l’attività è venuta meno prima dell’entrata in vigore dell’abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ; si intendono dismesse quelle in cui l’attività è venuta meno dopo l’entrata in vigore della medesima legge.

Art. 35 - (Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse).

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.
Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all’albo pretorio. Della pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.
Il sindaco trasmette alla Provincia e alla Giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.
Il Consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 36 - (Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse).

I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate o dismesse, anche non comprese nell’elencazione di cui all’art. 35, nonchè gli enti competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono chiedere al sindaco del Comune interessato le autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al successivo articolo debbono farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di interventi la spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.
In tal caso il progetto, una volta approvato dal sindaco, viene trasmesso dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del contributo.

Art. 37 - (Contributi regionali).

Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:
a) 20 per cento a favore degli interventi dei privati;
b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi pubblico-privati, nonchè dei consorzi di bonifica;
c) 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane. (26)
Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.
Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle Province di cui all’art. 35, dei dati in suo possesso, nonchè dei progetti trasmessi ai sensi dell’art. 36, approva, sentita la Commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell’entità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.
I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.
Il Comune provvede all’erogazione del contributo in misura del 30 per cento all’atto dell’inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.
Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma, sono a credito della Regione.
Il Comune deve informare la Giunta regionale sull’andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.
La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell’intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di contributo già erogata.
Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente vale il disposto del rd 14 aprile 1910, n. 639.
La Giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per l’effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo B sulla base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del Consiglio regionale.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 33 sono utilizzate anche per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 con le modalità previste dall’articolo 2 della medesima legge. (27)

Art. 38 - (Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse).

Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica nonchè di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal rd 4 febbraio 1915, n. 148, può far eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli, con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. Per il recupero di tali spese vale quanto disposto dal rd 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo VI
Norme finali e transitorie.

Art. 39 - (Commissione tecnica regionale per le attività estrattive) (28) (29)

La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) è l’organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.
La Ctrae esprime parere:
a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione.
La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell’attività di cava.
Essa è così costituita:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell’ottavo comma; (30)
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell’Upi, dello Anci e dell’Uncem;
e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle associazioni di categoria;
f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
h) da un rappresentante dell’Unione regionale veneta delle bonifiche;
i) dal dirigente del Dipartimento per l’urbanistica e la ecologia;
l) dal dirigente del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
n) dal dirigente del Dipartimento per l’agricoltura;
o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l’economia montana;
p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive; (31) .
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.
La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la Sanità (32).
In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro delegati.
Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 . (33)
I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della medesima Commissione. (34)

Art. 40 - (Commissione tecnica provinciale per le attività di cava).

La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) è l’Organo consultivo della Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca;
b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli stessi.
In ogni altro caso il parere è facoltativo.
Essa è così costituita:
a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta provinciale dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle associazioni di categoria;
e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;
f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
g) dall’ingegnere capo della Provincia;
h) dal capo dell’Ispettorato dell’agricoltura;
i) dall’ingegnere capo del Genio civile;
l) da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive; (35)
m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali territorialmente competente;
n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
o) dal capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste;
p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco del Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del Consorzio di bonifica interessati.
La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene alle attività di cava nell’ambito territoriale di cui all’art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia designato dalla Giunta provinciale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza di un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’entrata in funzione del Consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva.

Art. 41 - (Controllo sostitutivo della Regione).

Nel caso in cui la Provincia non ottemperi alle prescrizioni della presente legge o qualora un rilevante interesse generale lo richieda, il Presidente della Giunta regionale fissa alla Provincia un congruo termine per gli adempimenti previsti scaduto il quale nomina un commissario ad acta.

Art. 42 - (Primo Piano regionale per l’attività di cava).

Il primo Prac è approvato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabilite dall’art. 7.

Art. 43 - (Prima costituzione delle Commissioni tecniche - sostituzione transitoria delle province).

La Ctrac e la Ctpac sono costituite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitano le proprie funzioni immediatamente.
La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a far pervenire alle Province interessate copia di tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso gli uffici regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in corso.
La Giunta regionale provvede, altresì, a trasmettere tempestivamente alle Province e ai Comuni interessati copia di tutti gli atti e documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione, in sostituzione delle Province, ai sensi del comma successivo.
Sino all'entrata in vigore del Ppac tutte le funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge in tema di: autorizzazione, concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione e, fatta salva la disciplina transitoria dettata dal presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo III e agli artt. 29, 30, 31 e 32, intendendosi sostituiti la Regione, la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente, rispettivamente alla Provincia, alla Giunta provinciale e al suo presidente ogni qualvolta a questi ultimi facciano riferimento le norme predette. (36)
Ove sia prescritto il parere della Ctpac, gli Organi regionali si avvalgono della medesima, nonchè della Ctrac.
Qualora si applichi la disposizione di cui al precedente comma, la Ctpac deve pronunciare e comunicare il parere ai competenti Organi regionali nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il termine, il procedimento riprende il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato e la Ctrac emette il proprio parere, previa integrazione della medesima con il componente di cui alla lettera m) dell’art. 40, nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, con i componenti ivi previsti.
Sino alla scadenza del termine di cui al secondo comma le facoltà e i poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall’art. 33 sono esercitati dalla Giunta regionale e per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni e l’Autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

Art. 44 - (Criteri transitori per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione). (37)

Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:
a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l’apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 1) alla presente legge;
b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell’art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982; (38)
c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;
d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all’art. 13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444. (39)
Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani. Nelle zone pianeggianti:
1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;
2) l’estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all’entrata in vigore della presente legge è equiparata all’ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell’attività di cava risalga a non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge;
3) in ogni caso l’autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie; (40)
e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;
f) nelle zone pianeggianti l’area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi.Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse consentano l’eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;
g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno,sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l’escavazione a condizione che:
- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna circostante;
- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell’acqua di falda;
- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell’art. 14;
h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;
i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all’art. 14.
l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. (41)
In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Con l’entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il termine di cui al secondo comma dell’art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.
Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:
a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;
b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;
c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante. (42)

Art. 45 - (Domande di attività di cava presentate prima della entrata in vigore della presente legge).

Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge e sulle quali la Giunta regionale non abbia ancora deliberato sono considerate valide. La Giunta regionale può chiedere una documentazione aggiuntiva in relazione alle disposizioni della presente legge.
La Giunta regionale invita coloro che hanno presentato domande con documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla presente legge a provvedere alla regolarizzazione delle domande medesime, fissando, allo scopo, un termine non superiore a 150 giorni, decorso inutilmente il quale, le domande sono considerate decadute.
Le domande sono sottoposte alla disciplina della presente legge e le determinazioni relative sono assunte con i provvedimenti di cui ai commi seguenti e in base ai criteri transitori di cui all’articolo precedente.
La Giunta regionale trasmette le domande corredate della nuova documentazione ai Comuni interessati i quali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato parere, espresso con deliberazione del Consiglio comunale, contenente le eventuali proposte di prescrizioni da imporre per l’esercizio dell’attività di cava.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale delibera in via definitiva, sentite la Ctpac e la Ctrac secondo il procedimento di cui al comma sesto dell’art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso di ricerca presentate entro il 30 aprile 1982, per le quali i Comuni interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31 luglio 1982.
Sulle stesse delibera la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

Art. 46 - (Coltivazione delle cave in atto).

Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge proseguono nei limiti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, salvo il potere di revoca previsto all’art. 31.
I titolari di autorizzazione, entro i 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a stipulare con il Comune o i Comuni interessati la convenzione di cui all’art. 20 con efficacia a partire dall’1 gennaio 1983.
L’adeguamento biennale del deposito cauzionale, di cui alla lettera c) del settimo comma dell’art. 18, viene applicato anche alle cave autorizzate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge con riferimento alle variazioni intervenute nell’indice Istat del costo della vita a decorrere dalla data di autorizzazione o concessione.

Art. 47 - (Norma finanziaria).

omissis (43)

Art. 48 - (Rinvio alla legislazione statale).

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al rd 29 luglio 1927, n. 1 443, e successive modificazioni.
E' fatto salvo, altresì quanto previsto dalle leggi statali in materia di sicurezza pubblica.

Art. 49 - (Abrogazione di norme).

Art. 50 - (Articolo d'urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO N. 1 (art. 44, primo comma, lettera a) (44)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:
Cittadella.

Provincia di Rovigo:
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.

Provincia di Treviso:
Arcade, Giavera del Montello, Loria, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevignano, Volpago del Montello.

Provincia di Verona:
Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Provincia di Vicenza:
Arzignano, Carrè, Cartigliano, Cassola, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Mussolente, Romano d' Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Santorso, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Zanè, Zugliano.

ARGILLA PER LATERIZI (45)

Provincia di Belluno:
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Pieve d'Alpago (46), San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Sospirolo.

Provincia di Padova:
Camposampiero (47), Cervarese Santa Croce, Este, Loreggia, Mestrino, Monselice, Piombino Dese, Pozzonovo, Saccolongo, Sant' Elena d' Este, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Trebaseleghe (48), Veggiano.

Provincia di Rovigo:
Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella, Occhobello, San Martino di Venezze, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Provincia di Treviso:
Altivole, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco (49), Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Conegliano, Cornuda, Fonte, Mogliano Veneto, Monfumo (50), Morgano, Pederobba, Possagno, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, San Vendemiano, Tarzo, Vittorio Veneto, Zero Branco.

Provincia di Venezia:
Marcon, Martellago, Noale, Salzano.

Provincia di Vicenza:
Caldogno, Camisano Vicentino (51), Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abadesse, Isola Vicentina, Longare, Malo, Montegalda, Montegaldella, Torre di Quartesolo, Villaverla.


CALCARE PER CEMENTO

Provincia di Belluno
Farra d' Alpago, Ponte nelle Alpi.

Provincia di Treviso:
Pederobba, Castelcucco, Possagno (52)

Provincia di Vicenza:
Albettone, Alonte, Grancona, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga.


ALLEGATO N. 2 (art. 44, primo comma, lettera b)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco.

Provincia di Treviso:
Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Vedelago, Villorba.

Provincia di Verona:
Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Provincia di Vicenza:
Breganze, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo.

ARGILLA PER LATERIZI (53)

Provincia di Verona:
Albaredo d' Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Minerbe, Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, Veronella.

CALCARE PER CEMENTO

Provincia di Padova:
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.


ALLEGATO N. 3 (art. 44, primo comma, lettera e)

SABBIA E GHIAIA
Belluno
mc. 100.000
Padova
mc. 700.000
Rovigo
mc. 100.000
Treviso
mc. 6.500.000
Venezia
mc. 100.000
Verona
mc. 3.700.000
Vicenza
mc. 4.000.000

ARGILLA PER LATERIZI (54)
Belluno
mc. 120.000
Padova
mc. 100.000
Rovigo
mc. 140.000
Treviso
mc. 900.000
Venezia
mc. 450.000
Verona
mc. 500.000
Vicenza
mc. 850.000

CALCARI PER CEMENTO
Belluno
mc. 200.000
Padova
mc. 1.700.000
Rovigo
mc. -
Treviso
mc. 1.000.000
Venezia
mc. -
Verona
mc. 600.000
Vicenza
mc. 200.000


« NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA' DI CAVA »
Titolo I
Principi generali

Art. 1 - Finalità, oggetto della legge e deleghe
Art. 2 - Attività di cava
Art. 3 - Classificazione dei materiali di cava
Titolo II
Pianificazione dell’attività di cava

Art. 4 - Strumenti di pianificazione
Art. 5 - Finalità e contenuti del Piano regionale dell’attività di cava
Art. 6 - Documenti del Piano regionale dell’attività di cava
Art. 7 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di cava
Art. 8 - Partecipazione dei Comuni
Art. 9 - Finalità e contenuti del Piano provinciale della attività di cava
Art. 10 - Documenti del Piano provinciale dell’attività di cava
Art. 11 - Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale dell’attività di cava
Art. 12 - Programma provinciale di escavazione
Art. 13 - Aree di potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura
Art. 14 - Ricomposizione ambientale
Art. 15 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione
Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca

Art. 16 - Autorizzazione e concessione
Art. 17 - Domanda per l’autorizzazione e la concessione
Art. 18 - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
Art. 19 - Procedimento di rilascio della concessione
Art. 20 - Convenzione fra imprenditori e Comuni
Art. 21 - Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva
Art. 22 - Permesso di ricerca
Art. 23 - Spese per l’istruttoria delle domande
Art. 24 - Comunicazioni statistiche
Art. 25 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione
Art. 26 - Consorzi
Art. 27 - Patrimonio indisponibile della Regione
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 28 - Funzioni di vigilanza
Art. 29 - Sospensione
Art. 30 - Decadenza
Art. 31 - Revoca
Art. 32 - Apposizione di sigilli
Art. 33 - Sanzioni
Titolo V
Cave abbandonate o dismesse

Art. 34 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 35 - Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 36 - Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 37 - Contributi regionali
Art. 38 - Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse
Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 39 - Commissione tecnica regionale per le attività di cava
Art. 40 - Commissione tecnica provinciale per le attività di cava
Art. 41 - Controllo sostitutivo della Regione
Art. 42 - Primo Piano regionale dell’attività di cava
Art. 43 - Prima costituzione delle Commissioni tecniche. Sostituzione transitoria delle Province
Art. 44 - Criteri transitori per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione
Art. 45 - Domande di attività di cava presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge
Art. 46 - Coltivazione delle cave in atto
Art. 47 - Norma finanziaria
Art. 48 - Rinvio alla legislazione statale
Art. 49 - Abrogazione di norme
Art. 50 - Articolo d'urgenza


Note

( 1) Con ordinanza n. 387/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20.
( 2) L'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 prevede per le infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" il rilascio di autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle procedure previste dalla presente legge. L'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 estende la disciplina delle cave di prestito ai progetti già approvati ed in corso di esecuzione.
( 3) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.
( 4) L’art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni transitorie integrative disponendo che sino all’approvazione del piano regionale dell’attività estrattiva il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava o gli ampliamenti sono subordinati al parere obbligatorio e vincolante della provincia. Inoltre si dispone che non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina.
( 5) L’art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 estende in via transitoria alcune procedure della presente legge alle concessioni di materiali solidi.
( 6) Articolo modificato dall'art. 31 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , mediante aggiunta della frase: "L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro".
( 7) Comma così sostituito da comma 1 art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , con l’inserimento nel gruppo B delle argille per laterizi prima inserite nel gruppo A; inoltre per quanto riguarda i limiti all'escavazione delle ghiaie vedi quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 che recita: "Al comma 2 dell'art. 34 la parola "esistenti", è sostituita dalle seguenti parole: "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ".
( 8) Vedi quanto previsto dall’articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 in materia di prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava e che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.
1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , relativamente a sabbie e ghiaie.
2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.
3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.
4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito;
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.
6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all’istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.
7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.
8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all’articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all’articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.”.
( 9) La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 è stata abrogata dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 che ha ridisciplinato la materia.
( 10) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.
( 11) Il comma 2 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: “Relativamente alla ghiaia è vietato l’utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento.”, e l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha sostituito la parola "esistenti" con le parole "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ".
( 12) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 .
( 13) La legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 è stata abrogata dalla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 e a sua volta abrogata dall'art. 11 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 che ha ridisciplinato la materia.
( 14) Lettera sostituita da comma 1 art. 29 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 15) L’articolo 1 comma 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 estende l’applicazione del contributo ai minerali solidi.
( 16) Comma sostituito da comma 1 art. 34 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 28 .
( 17) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 .
( 18) Comma così modificato da comma 1 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , che ha sostituito le parole “pari al” con le parole “pari al sestuplo del”
( 19) Comma così modificato da comma 1 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , che ha sostituito le parole “a L. 6.000.000” con le parole “ad euro 10.000,00”.
( 20) Comma così modificato da comma 2 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito dopo le parole “pari al” le parole “sestuplo del”.
( 21) Comma così modificato da comma 2 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , che ha sostituito le parole “a L. 1.000.000” con le parole “ad euro 3.000,00”.
( 22) Comma aggiunto da comma 2 art.34 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 28 .
( 23) Comma così modificato da comma 3 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , che ha sostituito le parole “a L. 1.000.000” con le parole “ad euro 1.000,00”.
( 24) Comma così modificato da comma 3 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , che ha sostituito le parole “a L. 3.000.000” con le parole “ad euro 6.000,00”.
( 25) Comma così sostituito da comma 4 art. 29 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . In precedenza sostituito da art. 60 comma 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , e modificato da comma 1 art. 29 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 26) Comma così sostituito da comma 2 art. 29 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 27) Comma aggiunto da comma 3 art. 29 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , successivamente la legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 è stata abrogata dall'art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.
( 28) Vedi art. 2, comma primo, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 ; art. 10, comma terzo, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ; denominazione così variata dall'art. 53, comma primo, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 29) Fino alla istituzione della CTRAE di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 continua ad operare, nella sua composizione come prevista, la CTRAE di cui al presente articolo.
( 30) Lettera modificata da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha sostituito il riferimento al segretario regionale per il territorio e al dipartimento per la geologia e le attività estrattive al segretario regionale e al dirigente della struttura regionale competente per materia di attività estrattive; in precedenza lettera sostituita da comma 1 art. 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 31) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 1 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 32) Comma cosi inserito dall'art. 53, comma secondo, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
( 33) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel Titolo VIII ha ridisciplinato la materia, in particolare sull'indennità vedi l'art. 187.
( 34) Comma aggiunto da art. 18 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
( 35) Lettera modificata da lett. c) comma 1 art. 1 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha sostituito il riferimento al dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
( 36) Comma modificato da comma 3 art. 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
( 37) Vedi art. 25, comma secondo, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 , allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 38) Le limitazioni di cui alla presente lettera b) del comma primo dell’articolo 44 non si applicano ai sensi del comma 8 dell’articolo 95 recante “Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava” della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 relativamente ai progetti di ampliamento previsti dall’articolo 95.
( 39) La previsione della fascia di rispetto di cui al secondo periodo della lettera d) del primo comma dell’articolo 44, può essere ridotta ai sensi del comma 8 dell’articolo 95, recante “Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava” della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 relativamente ai progetti di ampliamento previsti dall’articolo 95.
( 40) Lettera modificata da art. 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 41) Lettera aggiunta dall'art. 31 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
( 42) Comma aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 .
( 43) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 44) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 45) Allegato da considerare privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel territorio di tutti i comuni.
( 46) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 47) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 48) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 49) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 50) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 51) Allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 52) Modifica allegato come da art. 31 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , con l’inserimento dei comuni di Castelcucco e di Possagno.
( 53) Allegato da considerare privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel territorio di tutti i comuni.
( 54) Allegato da considerare privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel territorio di tutti i comuni.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 44/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA. (1)


Titolo I
Principi generali

Art. 1 - Finalità, oggetto della legge e deleghe
A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell’art. 62 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.
La Regione provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che valorizzi il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.
La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate.
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto, sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative all’attività di cava nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge. Al fine di assicurare l’uniformità nell’esercizio delle funzioni delegate, le Province sono tenute all’osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia dalla Giunta regionale.
Sono, altresì, sub - delegate alle Province le funzioni autorizzatorie previste dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 29 novembre 1971, n. 1097, relativamente all’attività di cava nelle zone protette ai sensi delle predette leggi. La sub - delega è esercitata in conformità delle direttive statali e regionali emanate in materia, fermi restando i vincoli disposti dalle predette leggi.
In particolare sono mantenuti il divieto di apertura di nuove cave e di ripresa dell’esercizio di cave inattive e i limiti relativi alla continuazione delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
In caso di accertato e persistente inadempimento, fatto salvo l’esercizio del controllo sostitutivo, la Giunta regionale promuove l’adozione del provvedimento di revoca della delega o della sub - delega.
Art. 2 - Attività di cava
Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del rd 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.
I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa.
Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.
Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge.
Non può considerarsi attività di cava l’escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta esclusivamente all’autorità idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei corsi d' acqua stessi.
Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente.
Art. 3 - Classificazione dei materiali di cava
I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:
sabbie e ghiaie;
argille per laterizi;
- calcari per cemento;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Ai fini della presente legge si intende che l’attività di cava dei materiali di cui alla lettera b) del presente articolo dia luogo a un elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti l’utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da determinare modifiche rilevanti all’assetto del territorio, del paesaggio naturale e della superficie agraria anche sotto l’aspetto produttivo.

Titolo II
Pianificazione della attività di cava

Art. 4 - Strumenti di pianificazione
L’estrazione di materiali di cava di cui all’articolo 3, è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell’attività di cava (Prac);
b) Piano provinciale dell’attività di cava (Ppac);
c) Programma provinciale di escavazione (Ppe);
d) Progetto di coltivazione.
L’asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione idraulica e dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per tratti significativi di corsi d' acqua o per bacini, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 .
Il Prac recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare dagli alvei e zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti di competenza statale, come comunicati dalle competenti autorità.
Art. 5 - Finalità e contenuti del Piano regionale dell’attività di cava
Il Prac è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.
Il Prac definisce e contiene:
a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrologiche, e, all’interno di queste, gli insiemi estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da attività di cava;
b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera b);
d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la finale ricomposizione ambientale;
e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di ricomposizione finale;
f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo B, di cui all’art. 3. Il Prac deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Art. 6 - Documenti del Piano regionale dell’attività di cava
Il Prac si compone di:
a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto a) dell’art. 5, ove sono individuati le finalità e i criteri informatori del piano e la sua compatibilità con le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ;
b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo A e, all’interno di detti elenchi, i raggruppamenti di Comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;
c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di cui al punto b) dell’art. 5, nonchè le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B, cui assoggettare, in ambito regionale, l’esercizio dell’attività di cava.
Art. 7 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di cava
Entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava prevista all’ art. 39, adotta la proposta di Piano regionale dell’attività di cava.
La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma precedente viene inviata alle Province, ai Comuni, alla Comunità montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.
Entro 60 giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la proposta di Prac, le Province, i Comuni, le Comunità montane e chiunque ne abbia interesse possono presentare alla Giunta regionale osservazioni.
Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni pervenute.
Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il Piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.
Art. 8 - Partecipazione dei Comuni
I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a tale titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac, elaborando un documento che contiene:
a) l’individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica,dell’ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;
b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell’attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.
Il documento suddetto si compone di:
1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b);
2) una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio comunale,contenente l’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l’attività di cava non può essere esercitata;
3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera b) del comma precedente.
Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Prac e viene depositato presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque sia interessato, entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione.
Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto all’albo pretorio municipale e ciascun interessato può presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30, al sindaco e al presidente della Provincia.
Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di 150 giorni dalla pubblicazione del Prac, il Comune invia il documento alla Provincia con le eventuali proprie controdeduzioni.
Alla formazione del Ppac possono partecipare anche i Comuni interessati dalla presenza di materiali di gruppo B), che comportino un elevato grado di utilizzazione del territorio comunale.
Art. 9 - Finalità e contenuti del Piano provinciale dell’attività di cava
Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del Prac ed è adottato dalla Provincia.
Il Ppac in particolare:
a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del gruppo A di cui deve essere assicurata l’estrazione nel territorio provinciale, secondo le indicazioni del Prac;
b) coordina e verifica le indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, al fine di assicurare l’estrazione, nell’ambito del territorio provinciale, delle quantità di materiale di cui alla lettera a), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo delle zone E del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui all’art. 13;
c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Prac e tenuto conto delle indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, la regolamentazione con cui disciplinare l'attività di cava nel territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti di coltivazione, sia allo svolgimento dell’attività di cava e di ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse dall’attività di cava.
Il Ppac può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo A la coltivazione di alcuni materiali del gruppo B, anche limitatamente ad alcune zone del territorio provinciale.
Art. 10 - Documenti del Piano provinciale dell’attività di cava
Il Ppac è composto da:
1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle scelte del piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il Prac;
2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1: 25.000 ove sono indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale di cui alla lettera a) dell’art. 5, nonchè le aree escluse dall’attività di cava;
3) il compendio delle norme poste a regolamentazione dell’attività di cava di cui alla lettera c) del precedente articolo.
Art. 11 - Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale dell’attività di cava
Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai successivi commi.
Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell’art. 8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei Comuni e delle eventuali osservazioni, adotta il Ppac, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Nel caso di difformità tra le previsioni del Ppac adottato e le indicazioni dei documenti dei Comuni, la Provincia ne dà comunicazione ai Comuni interessati, i quali possono formulare in merito osservazioni da trasmettere alla Provincia e alla Regione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione stessa. Nei successivi 15 giorni la Provincia trasmette alla Regione le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.
Il piano viene inviato dalla Provincia alla Regione entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.
Il Ppac è approvato con deliberazione della Giunta regionale, viste le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni della Provincia di cui al terzo comma, sentite la Commissione tecnica regionale per le attività di cava e le Commissioni consiliari competenti.
Il Ppac ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano regionale e comunque quando la Provincia ne ravvisi la necessità.
Il Ppac è realizzato mediante i programmi provinciali di escavazione di cui all’art. 12.
Art. 12 - Programma provinciale di escavazione
Per l’attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni un Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove cave e per l’ampliamento di quelle in esercizio.
Il Ppe è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle attività di cava anche in ordine alle necessità di ricomposizione ambientale, nonchè di garantire annualmente la disponibilità delle quantità di materiali previste dal Ppac.
Per la formazione del Ppe si tiene conto anche delle domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia antecedentemente alla formazione medesima.
Il Ppe è approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Il Ppe è soggetto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno.
All’atto di ogni revisione annuale possono essere prese in considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Il primo Ppe è approvato entro 90 giorni dall’intervenuta approvazione del Ppac.
Art. 13 - Aree di potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura
Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall’attività di cava ai sensi della presente legge.
La parte di territorio comunale interessata dall’attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune:
- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
- 5 per cento nel caso di argilla;
- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
Ai fini dell’osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo.
Art. 14 - Ricomposizione ambientale
Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire sull’area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
La ricomposizione ambientale deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell’area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
In via eccezionale il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d' uso non agricola, purchè ciò sia previsto da piani aziendali o zonali agricoli oppure da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità.
Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione sia vincolante per l’attuazione di successivi lotti dei lavori di escavazione.
E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al punto b) del secondo comma.
La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei all’Amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescriversi in sede di approvazione dei progetti di coltivazione.
Art. 15 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione
Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati:
a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sulla interferenza dell’attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà essere corredata di fotografie idonee a far riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e della specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;
b) un programma di estrazione che comprenda una valutazione documentata della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile,in lotti successivi, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Il programma deve essere corredato di un rilievo planimetrico in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 2000 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:500; per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con equidistanze le più opportune in relazione alle caratteristiche della cava;
c) un progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità alle direttive di cui all’art. 14 che indichi le opere da realizzare durante e al termine della estrazione,comprendente planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l’intervento estrattivo, nonchè una relazione esplicativa e un computo metrico estimativo atti a definire le modalità e le caratteristiche delle opere da eseguire e la relativa cauzione;
d) un programma economico - finanziario che indichi la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della manodopera.
Il progetto di coltivazione dovrà pure indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione.

Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca

Art. 16 - Autorizzazione e concessione
I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. L’autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del presidente della Provincia.
L’autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l’attività di cava e previsti da specifiche normative. Per il territorio tutelato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, è rilasciato nulla osta da parte del presidente della Commissione provinciale dei beni ambientali con la procedura e le modalità previste dall’art. 3 della medesima legge e dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41 .
Qualora l’autorizzazione o la concessione riguardino l’apertura di nuove cave nell’ambito o in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, l’autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica dell’intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.
L’autorizzazione è richiesta anche qualora sussista l’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2, e viene rilasciata secondo le specifiche modalità stabilite dallo articolo 18.
Art. 17 - Domanda per l’autorizzazione o la concessione
La domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione deve essere presentata all’Amministrazione provinciale competente per territorio e deve contenere:
1) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;
2) il numero di codice fiscale del richiedente;
3) il progetto di coltivazione previsto all’art. 15, redatto secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dal Prac;
4) la documentazione circa l’idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire i lavori di coltivazione;
5) la ricevuta del versamento alla Tesoreria della Provincia di lire 200.000, a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la istruttoria;
6) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda, ivi compresi quelli concernenti i pareri delle autorità competenti in materia di tutela monumentale, storica o archeologica.
Nel caso ipotizzato al quarto comma dell’art. 2 sono richieste soltanto la documentazione cartografica, costituita da una planimetria in scala adeguata a sezioni e una relazione che illustri i motivi e l’utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la quantità del materiale, industrialmente utilizzabile, nonchè i tempi di esecuzione dei lavori.
Art. 18 - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’ art. 40, al proprietario o a chi altro ha titolo di disponibilità del giacimento.
A tale scopo l’interessato presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, alla Amministrazione provinciale, in triplice esemplare, la domanda corredata degli allegati previsti dall’articolo precedente unitamente al documento comprovante l’avvenuto deposito di un esemplare della domanda medesima nel Comune territorialmente interessato.
Il sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio per 15 giorni.
Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni, entro i 10 giorni successivi, al Comune e alla Provincia.
Entro il 31 ottobre successivo il sindaco fa pervenire alla Amministrazione provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della domanda, nonchè il parere sulla medesima che il Consiglio comunale è tenuto a esprimere.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, il presidente della Giunta provinciale fissa per il Comune un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque sulla domanda rilasciando l’autorizzazione o denegandola motivatamente.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) il piano e i tempi di estrazione;
b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
c) l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione. L’entità del deposito è adeguata, ogni due anni mediante deliberazione della Giunta provinciale in relazione alle variazioni intervenute nell' indice Istat del costo della vita;
d) il recepimento della convenzione di cui all’art. 20;
e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza dell’autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;
f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
Copia dell’autorizzazione, oltre all’imprenditore, deve essere trasmessa al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2 l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, in qualsiasi parte del territorio della Provincia, sul solo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell’ingegnere capo del Genio civile o del capo dell’Ispettorato agrario provinciale o del capo dell’Ispettorato provinciale delle foreste; in tal caso non si applicano i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.
Art. 19 - Procedimento di rilascio della concessione
La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciato allo imprenditore al quale, sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la Giunta provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano presentato domanda, ai sensi dell’art. 17, nei termini previsti da apposito bando o nei termini previsti da apposito invito formulato a non meno di cinque imprenditori. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o dall’invito o si tratti di ampliare una cava in attività. In ogni caso il canone proposto non può essere inferiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta regionale, relativamente a ogni tipo di materiale, rapportato alla quantità estraibile in base al progetto di coltivazione.
Le domande di concessione, presentate ai sensi del precedente comma, devono essere esaminate congiuntamente quando si riferiscono allo stesso giacimento. In qualsiasi caso sono soggette alle norme stabilite dal secondo all’ottavo comma dell’articolo precedente.
Quando i fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, non appartengano alla Regione o quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. In tal caso, il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l’ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
Art. 20 - Convenzione fra imprenditori e Comuni
Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all’ art. 39.
Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.
In caso di dissenso fra il Comune o i Comuni interessati e il richiedente dell’autorizzazione o della concessione in ordine al contenuto della convenzione di cui al primo comma, il richiedente può, con istanza presentata al presidente della Provincia, chiedere che la Giunta provinciale provveda d' ufficio, sentiti il Comune o i Comuni interessati. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale col quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti d' ufficio dalla Giunta provinciale sostituisce la convenzione.
In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta provinciale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all’art. 18.
Art. 21 - Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva
Il provvedimento previsto dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.
Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento provinciale previsto all’art. 16 della presente legge.
Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 22 - Permesso di ricerca
Qualora si tratti di accertare l’esistenza, la qualità, la consistenza e l’economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l’apposito permesso rilasciato dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.
Il permesso, valutata l’idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Nel permesso di ricerca sono fissati l’oggetto, le modalità, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonchè i termini iniziali e finali della ricerca. Il termine finale non può essere superiore a un anno, salvo proroga motivata.
Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del presidente della Provincia. Esso tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l’attività estrattiva e previsti da specifiche normative.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante e il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinata, altresì, alla dimostrazione dell’intervenuto risarcimento.
Art. 23 - Spese per l’istruttoria delle domande
Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione o della Provincia nell’interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità all’atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Regione o del presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla Giunta regionale.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal rd 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 24 - Comunicazioni statistiche
Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti, secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a denunciare periodicamente alla Provincia e alla Regione i dati statistici circa le attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed eventuali chiarimenti, nonchè ponendo a disposizione della Provincia e della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati stessi.
I dati, le notizie, i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di cui all’art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
La Giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la redazione di una relazione sull’andamento dell’attività di cava e sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni, che entro il mese di giugno di ogni anno deve essere presentata al Consiglio regionale.
Art. 25 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione
Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell’autorizzazione o della concessione deve chiedere alla Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.
Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato del Comune.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta provinciale provvede o all’eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell’art. 18, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all’imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Giunta provinciale provvede d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.
Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dai competenti organi della Regione, della Provincia e del Comune.
Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto d'ufficio dalla Giunta provinciale alla scadenza dell’autorizzazione o concessione, salvo proroga accordata su motivata richiesta.
Art. 26 - Consorzi
Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere comuni attinenti l’attività di cava e per l’attuazione di un coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori.
La costituzione dei primi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati alla Giunta provinciale e al sindaco interessato mediante la produzione di copia dell’atto costitutivo.
La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta provinciale, quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all’area interessata e comunque quando lo impongano esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica della zona.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta provinciale, previa congrua diffida, può nominare un commissario, il quale provvede all’esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l’amministrazione del Consorzio fino all’attuazione delle direttive fissate.
Art. 27 - Patrimonio indisponibile della Regione
Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti formati da materiale di cava di gruppo A ricadenti nelle aree individuate dal Ppe o da materiali di gruppo B ovunque localizzati, la Giunta provinciale invita il proprietario del fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso inutilmente il termine medesimo.
In quest'ultimo caso, la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell’autorizzazione previsti dall’art. 30, qualora il titolare di quest'ultima sia il proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta provinciale e la Giunta regionale procedono analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l’ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 28 - Funzioni di vigilanza
Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione o dalla concessione spettano alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati e nell’ambito del comprensorio di cui alla legge 29 novembre 1971,n. 1097, anche al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.
I verbali di accertamento dell’infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 29 - Sospensione
I lavori conseguenti all’autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal presidente della Provincia:
a) quando si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento;
b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell’adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o di modifica,totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione.
L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.
In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratti di lavori abusivi.
L’ordine di sospensione è immediatamente notificato all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Art. 30 - Decadenza
L’autorizzazione, la concessione e il permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:
a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;
b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione dei lavori, adottato dalle autorità competenti nell’ambito dei rispettivi poteri;
c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito senza il preventivo nulla osta del presidente della Provincia;
d) esclusivamente per l’autorizzazione, il titolare della stessa non abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento entro il termine stabilito dal provvedimento;
e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per l’osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente prevista nel medesimo provvedimento;
f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare.
La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta provinciale sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40 e previa diffida del presidente della Provincia nei casi contemplati alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma. Essa è immediatamente notificata all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Art. 31 - Revoca
Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell’attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell’attività di cava, è disposta la revoca dell’autorizzazione o della concessione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l’obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40.
Esso è immediatamente notificato all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Art. 32 - Apposizione di sigilli
In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonchè al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della concessione, il presidente della Provincia ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e la apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo.
L’ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della concessione o all’imprenditore abusivo e il verbale delle operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti e al presidente della Regione, al presidente della Provincia, al sindaco e al pretore competenti per territorio.
La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull’osservanza di quanto disposto dall’ordinanza compete alla Provincia, che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all’attività di ricerca o coltivazione.
Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte dalla Provincia che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o sull’imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal rd 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 33 - Sanzioni
Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a L. 6.000.000, nonchè, qualora vi sia stata alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L. 1.000.000, con l’obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.
Qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.
I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all’albo della Provincia e del Comune interessati.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative devono essere versate dalle Province alla Regione a incremento del fondo regionale di cui all' art. 37 per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate o dismesse.

Titolo V
Aree di cave abbandonate o dismesse.

Art. 34 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse
La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi dell’art. 14 delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione dei contributi di cui all’articolo 37.
In casi particolari l’intervento della Regione di cui al comma precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli obblighi già assunti dagli imprenditori.
Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui l’attività è venuta meno prima dell’entrata in vigore dell’abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ; si intendono dismesse quelle in cui l’attività è venuta meno dopo l’entrata in vigore della medesima legge.
Art. 35 - Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.
Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all’albo pretorio. Della pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.
Il sindaco trasmette alla Provincia e alla Giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.
Il Consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso alla Giunta regionale.
Art. 36 - Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse
I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate o dismesse, anche non comprese nell’elencazione di cui all’art. 35, nonchè gli enti competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono chiedere al sindaco del Comune interessato le autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al successivo articolo debbono farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di interventi la spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.
In tal caso il progetto, una volta approvato dal sindaco, viene trasmesso dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del contributo.
Art. 37 - Contributi regionali
Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:
- 10 per cento a favore degli interventi dei privati;
- 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi, nonchè dei consorzi di bonifica;
- 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane.
Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.
Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle Province di cui all’art. 35, dei dati in suo possesso, nonchè dei progetti trasmessi ai sensi dell’art. 36, approva, sentita la Commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell’entità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.
I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.
Il Comune provvede all’erogazione del contributo in misura del 30 per cento all’atto dell’inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.
Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma, sono a credito della Regione.
Il Comune deve informare la Giunta regionale sull’andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.
La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell’intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di contributo già erogata.
Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente vale il disposto del rd 14 aprile 1910, n. 639.
La Giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per l’effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo B sulla base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del Consiglio regionale.
Art. 38 - Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse
Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica nonchè di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal rd 4 febbraio 1915, n. 148, può far eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli, con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. Per il recupero di tali spese vale quanto disposto dal rd 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo VI
Norme finali e transitorie.

Art. 39 - Commissione tecnica regionale per le attività di cava
La Commissione tecnica regionale per le attività di cava (Ctrac) è l’organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.
La Ctrac esprime parere:
a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione.
La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell’attività di cava.
Essa è così costituita:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell’Upi, dello Anci e dell’Uncem;
e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle associazioni di categoria;
f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
h) da un rappresentante dell’Unione regionale veneta delle bonifiche;
i) dal dirigente del Dipartimento per l’urbanistica e la ecologia;
l) dal dirigente del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
n) dal dirigente del Dipartimento per l’agricoltura;
o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l’economia montana;
p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento per l' industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, designato dalla Giunta regionale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.
In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro delegati.
Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
Art. 40 - Commissione tecnica provinciale per le attività di cava
La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) è l’Organo consultivo della Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca;
b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli stessi.
In ogni altro caso il parere è facoltativo.
Essa è così costituita:
a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta provinciale dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle associazioni di categoria;
e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;
f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
g) dall’ingegnere capo della Provincia;
h) dal capo dell’Ispettorato dell’agricoltura;
i) dall’ingegnere capo del Genio civile;
l) da un funzionariodel Dipartimento per l' industria, cave e torbiere, acque minerali e termali;
m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali territorialmente competente;
n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
o) dal capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste;
p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco del Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del Consorzio di bonifica interessati.
La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene alle attività di cava nell’ambito territoriale di cui all’art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia designato dalla Giunta provinciale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza di un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’entrata in funzione del Consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva.
Art. 41 - Controllo sostitutivo della Regione
Nel caso in cui la Provincia non ottemperi alle prescrizioni della presente legge o qualora un rilevante interesse generale lo richieda, il Presidente della Giunta regionale fissa alla Provincia un congruo termine per gli adempimenti previsti scaduto il quale nomina un commissario ad acta.
Art. 42 - Primo Piano regionale per l’attività di cava
Il primo Prac è approvato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabilite dall’art. 7.
Art. 43 - Prima costituzione delle Commissioni tecniche - sostituzione transitoria delle province
La Ctrac e la Ctpac sono costituite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitano le proprie funzioni immediatamente.
La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a far pervenire alle Province interessate copia di tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso gli uffici regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in corso.
La Giunta regionale provvede, altresì, a trasmettere tempestivamente alle Province e ai Comuni interessati copia di tutti gli atti e documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione, in sostituzione delle Province, ai sensi del comma successivo.
Sino all'entrata in vigore del Ppac tutte le funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge in tema di: autorizzazione, concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione e, fatta salva la disciplina transitoria dettata dal presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo III e agli artt. 29, 30, 31 e 32, intendendosi sostituiti la Regione, la Giunta regionale ed il suo Presidente, rispettivamente alla Provincia, alla Giunta provinciale e al suo presidente ogni qualvolta a questi ultimi facciano riferimento le norme predette.
Ove sia prescritto il parere della Ctpac, gli Organi regionali si avvalgono della medesima, nonchè della Ctrac.
Qualora si applichi la disposizione di cui al precedente comma, la Ctpac deve pronunciare e comunicare il parere ai competenti Organi regionali nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il termine, il procedimento riprende il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato e la Ctrac emette il proprio parere, previa integrazione della medesima con il componente di cui alla lettera m) dell’art. 40, nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, con i componenti ivi previsti.
Sino alla scadenza del termine di cui al secondo comma le facoltà e i poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall’art. 33 sono esercitati dalla Giunta regionale e per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni e l’Autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge medesima.
Art. 44 - Criteri transitori per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:
a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l’apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 1) alla presente legge;
b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell’art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;
c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;
d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all’art. 13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444. Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani.
e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;
f) nelle zone pianeggianti l’area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi.Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse consentano l’eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;
g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno,sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l’escavazione a condizione che:
- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna circostante;
- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell’acqua di falda;
- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti,fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell’art. 14;
h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;
i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all’art. 14.
In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Con l’entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il termine di cui al secondo comma dell’art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.
Art. 45 - Domande di attività di cava presentate prima della entrata in vigore della presente legge
Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge e sulle quali la Giunta regionale non abbia ancora deliberato sono considerate valide. La Giunta regionale può chiedere una documentazione aggiuntiva in relazione alle disposizioni della presente legge.
La Giunta regionale invita coloro che hanno presentato domande con documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla presente legge a provvedere alla regolarizzazione delle domande medesime, fissando, allo scopo, un termine non superiore a 150 giorni, decorso inutilmente il quale, le domande sono considerate decadute.
Le domande sono sottoposte alla disciplina della presente legge e le determinazioni relative sono assunte con i provvedimenti di cui ai commi seguenti e in base ai criteri transitori di cui all’articolo precedente.
La Giunta regionale trasmette le domande corredate della nuova documentazione ai Comuni interessati i quali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato rere, espresso con deliberazione del Consiglio comunale, contenente le eventuali proposte di prescrizioni da imporre per l’esercizio dell’attività di cava.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale delibera in via definitiva, sentite la Ctpac e la Ctrac secondo il procedimento di cui al comma sesto dell’art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso di ricerca presentate entro il 30 aprile 1982, per le quali i Comuni interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31 luglio 1982.
Sulle stesse delibera la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
Art. 46 - Coltivazione delle cave in atto
Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge proseguono nei limiti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, salvo il potere di revoca previsto all’art. 31.
I titolari di autorizzazione, entro i 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a stipulare con il Comune o i Comuni interessati la convenzione di cui all’art. 20 con efficacia a partire dall’1 gennaio 1983.
L’adeguamento biennale del deposito cauzionale, di cui alla lettera c) del settimo comma dell’art. 18, viene applicato anche alle cave autorizzate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge con riferimento alle variazioni intervenute nell’indice Istat del costo della vita a decorrere dalla data di autorizzazione o concessione.
Art. 47 - Norma finanziaria
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati in L. 710.000.000 a partire dall’esercizio 1983, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l’esercizio 1982 e seguenti al cap. 0033003075, la cui denominazione viene così sostituita: “ Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale " Norme per la disciplina dell’attività di cava " ”. Dette somme sono destinate a incremento del fondo annuale di cui ai precedenti commi.
Le spese di cui al primo comma del presente articolo saranno imputate per L. 500.000.000 al cap. 022002034 che verrà istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio 1983 con la seguente denominazione: “ Contributi regionali per interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dimesse ” e per lire 210.000.000 al cap. 197019826 “ Contributi alle Province per l’attuazione delle norme per la disciplina dell’attività di cava ” che verrà anch' esso istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio 1983.
Art. 48 - Rinvio alla legislazione statale
Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al rd 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
E' fatto salvo, altresì quanto previsto dalle leggi statali in materia di sicurezza pubblica.
Art. 49 - Abrogazione di norme
Art. 50 - Articolo d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO N. 1 (art. 44, primo comma, lettera a)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:
Cittadella.

Provincia di Rovigo:
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.

Provincia di Treviso:
Arcade, Giavera del Montello, Loria, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevignano, Volpago del Montello.

Provincia di Verona:
Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Provincia di Vicenza:
Arzignano, Carrè, Cartigliano, Cassola, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Mussolente, Romano d' Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Santorso, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Zanè, Zugliano.

ARGILLA PER LATERIZI

Provincia di Belluno:
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Sospirolo.

Provincia di Padova:
Cervarese Santa Croce, Este, Loreggia, Mestrino, Monselice, Piombino Dese, Pozzonovo, Saccolongo, Sant' Elena d' Este, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Veggiano.

Provincia di Rovigo:
Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, San Martino di Venezze, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Provincia di Treviso:
Altivole, Casale sul Sile, Casier, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Conegliano, Cornuda, Fonte, Mogliano Veneto, Morgano, Pederobba, Possagno, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, San Vendemiano, Tarzo, Vittorio Veneto, Zero Branco.

Provincia di Venezia:
Marcon, Martellago, Noale, Salzano.

Provincia di Vicenza:
Caldogno, Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abadesse, Isola Vicentina, Longare, Malo, Montegalda, Montegaldella, Torre di Quartesolo, Villaverla.


CALCARE PER CEMENTO

Provincia di Belluno
Farra d' Alpago, Ponte nelle Alpi.

Provincia di Treviso:
Pederobba.

Provincia di Vicenza:
Albettone, Alonte, Grancona, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga.


ALLEGATO N. 2 (art. 44, primo comma, lettera b)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco.

Provincia di Treviso:
Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Vedelago, Villorba.

Provincia di Verona:
Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Provincia di Vicenza:
Breganze, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo.

ARGILLA PER LATERIZI

Provincia di Verona:
Albaredo d' Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Minerbe, Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, Veronella.

CALCARE PER CEMENTO

Provincia di Padova:
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.


ALLEGATO N. 3 (art. 44, primo comma, lettera e)

SABBIA E GHIAIA
Belluno
mc. 100.000
Padova
mc. 700.000
Rovigo
mc. 100.000
Treviso
mc. 6.500.000
Venezia
mc. 100.000
Verona
mc. 3.700.000
Vicenza
mc. 4.000.000

ARGILLA PER LATERIZI
Belluno
mc. 120.000
Padova
mc. 100.000
Rovigo
mc. 140.000
Treviso
mc. 900.000
Venezia
mc. 450.000
Verona
mc. 500.000
Vicenza
mc. 850.000

CALCARI PER CEMENTO
Belluno
mc. 200.000
Padova
mc. 1.700.000
Rovigo
mc. -
Treviso
mc. 1.000.000
Venezia
mc. -
Verona
mc. 600.000
Vicenza
mc. 200.000


Note

( 1) Con ordinanza n. 387/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20.


SOMMARIO