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Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982)

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984

Sommario: Legge Regionale 48/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA' DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.

Art. 1 - (Sviluppo della proprietà diretto coltivatrice).

omissis ( 1)

Art. 2 - (Assegnazioni all’Esav per il finanziamento di progetti per l’impianto di centri sperimentali assistiti dal contributo della Cee).

omissis ( 2)

Art. 3 - (Indennità compensativa per gli imprenditori agricoli delle zone montane).

omissis ( 3)

Art. 4 - (Promozione dei finanziamenti Feoga).

omissis ( 4)

Art. 5 - (Insediamenti produttivi per le imprese artigiane).

omissis ( 5)

Art. 6 - (Promozione degli investimenti produttivi delle imprese artigiane).

omissis ( 6)

Art. 7 - (Navigazione interregionale sul Po).

omissis ( 7)

Art. 8 - (Razionalizzazione dell’apparato commerciale).

omissis ( 8)

Art. 9 - (Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico).

omissis ( 9)

Art. 10 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore del trasporto).

Ai fini della attuazione degli interventi in capitale sulle infrastrutture e attrezzature per i trasporti a norma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , è autorizzata la iscrizione a bilancio della spesa complessiva di lire 59.160.000.000 nel triennio 1982- 1984 così distribuita:
omissis ( 10)

Art. 11 - (Edilizia abitativa a favore di emigrati).

omissis ( 11)

Art. 12 - (Strutture per gli anziani).

omissis ( 12)

Art. 13 - (Consorzi per la realizzazione dei piani di cui alla legge n 865/1971).

E' autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di un contributo in capitale nell’esercizio finanziario 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , a integrazione dei finanziamenti già previsti per l’area del Basso Polesine a norma della stessa legge regionale n. 33/1977 e della legge regionale 8 maggio 1980, n. 56 (cap. 04602). ( 13)

Art. 14 -(Promozione delle attività sportive).

omissis ( 14)

Art. 15 - (Limitati interventi di ammodernamento della rete stradale provinciale).

omissis ( 15)

Art. 16 - (Manutenzione e sistemazione opere idrauliche).

Per gli esercizi 1982 e 1984 è autorizzata la ulteriore spesa di L. 26.000.000.000 per la manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche di competenza regionale a norma della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 , (cap. 04629):
omissis ( 16)
I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo entro il 30 novembre.

Art. 17 - (Opere di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali).

Per il finanziamento di opere di prevenzione e di opere di pronto intervento in caso di calamità naturali a norma della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , è autorizzata la ulteriore somma di L. 4.000.000.000:
omissis ( 17)

Art. 18 -(Consolidamento e trasferimento abitati).

omissis ( 18)

Art. 19 - (Impianti di depurazione pilota).

omissis ( 19)

Art. 20 - (Dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici).

omissis ( 20)

Art. 21 -(Progetto agricolo-alimentare).

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo-alimentare 1979-1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 « Legge generale per gli interventi nel settore primario » sono disposte a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
omissis ( 21)

Art. 22 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).

omissis ( 22)

Art. 23 - (Liquidazione della spa « Irsev »).

Ai fini di consentire la liquidazione della spa « Irsev » a norma dell’art. 25, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , ( 23) è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 150.000.000, comprensiva della autorizzazione di L. 25.000.000 già disposta dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 ,( 24) eliminata in chiusura dell’esercizio 1980 in quanto economia (cap. 19647).

Art. 24 -(Carta tecnica regionale).

Per le finalità della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , in materia di formazione della carta tecnica regionale è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 19860).

Art. 25 -(Fidejussione regionale su operazioni di credito agrario agevolato).

La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie necessità di gestione. ( 25)
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei soci azionisti. ( 26)
La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che l’Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione. Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all’ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione. ( 27)
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell’art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del Consiglio regionale.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall’Esav, Ente di sviluppo agricolo del Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente all’approvazione del bilancio dell’Esav con conseguente non applicazione del quarto comma che precede.( 28)
Gli atti amministrativi dell’Esav di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest' ultima. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall’Esav a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap. 01089).
La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 -(Modifica condizioni agevolative mutui casa Cooperative ex legge n. 865/1971).

Il secondo comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , è sostituito dai seguenti:
(omissis) ( 29)

Art. 27 - (Consorzi forestali e Aziende speciali forestali, modifica delle procedure).

A partire dall’esercizio finanziario 1983, e modifica della norma di cui all’ art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 , sostituito dall’art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 , ai Consorzi forestali, viene concesso:
a) un contributo annuale nelle spese generali pari al 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia e amministrativo, nonché delle spese di ufficio e per la manutenzione degli automezzi;
b) un contributo del 75 per cento per l’acquisto degli automezzi e della attrezzatura tecnica. ( 30)
Per le Aziende speciali il contributo di cui al comma precedente è contenuto nei limiti del 50 per cento.
I Consorzi e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera ogni anno l’ammontare delle spese ammesse, di cui al primo e secondo comma, relative ad ogni Consorzio forestale e ad ogni Azienda speciale.
La erogazione dei contributi avviene in due rate semestrali anticipate. I Consorzi e le Aziende speciali presentano entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente; al conguaglio sull’eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo si provvederà in sede di erogazione della seconda rata dell’esercizio immediatamente successivo.
Qualora alla data di inizio dell’esercizio finanziario non sia ancora approvata la deliberazione di Giunta di cui al precedente quarto comma, la prima rata semestrale è erogata in ragione del 50 per cento del contributo annuo stabilito per l’esercizio precedente. La rata semestrale successiva sarà determinata in tal caso a conguaglio, fatto salvo altresì il conguaglio a rendiconto del contributo corrisposto per l’esercizio precedente.
Per l’esercizio finanziario 1982, allo scopo di corrispondere ai Consorzi forestali operanti nel Veneto il contributo effettivo del 75 per cento sulle spese d' ufficio relativamente agli esercizi finanziari 1981 e 1982, è autorizzato lo stanziamento di L. 314.400.000, da erogare in soluzione unica.
La Giunta regionale delibera la ripartizione, fra i Consorzi forestali, della somma di cui al comma precedente sulla base dei bilanci preventivi presentati dai suddetti Consorzi per gli esercizi finanziari 1981 e 1982, fatto salvo il conguaglio delle somme non utilizzate in sede di erogazione della seconda rata semestrale del 1983 (cap. 01546).

Art. 28 -(Norme procedurali integrative con riferimento alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ).

All’ art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 « Legge generale per gli interventi nel settore primario » sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
(omissis) ( 31)

Art. 29 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 ).

omissis ( 32)

Art. 30 - (Assunzione di obbligazioni a scadenza differita).

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge a carico degli esercizi successivi al 1982, gli organi competenti della Regione possono stipulare contratti o comunque assumere obbligazioni nei limiti dell’intera somma autorizzata, a norma dell’ art. 32, comma quarto, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , comma quarto, fermo restando che formeranno impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni di cui è prevista la scadenza nel corso del relativo esercizio. ( 33)

Art. 31 -(Copertura finanziaria).

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte a norma dell’ art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , in materia di contabilità, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1982-1984, stato di previsione delle entrate, come modificato in sede di legge di assestamento per l’esercizio finanziario 1982. ( 34)



Note

( 1) La legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2008, n. 18 .
( 2) L’art. 20 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati rispettivamente dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’Azienda regionale Veneto Agricoltura ed ha soppresso l’ESAV.
( 3) Le leggi regionali 22 dicembre 1978, n. 69 e 27 marzo 1973, n. 11 finanziate da questo articolo sono state abrogate rispettivamente dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 e dall’art. 24 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
( 4) L’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 oggetto di questo articolo è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 5) La legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .
( 6) La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
( 7) La legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 con effetto della data di sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 medesima.
( 8) La legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , a sua volta abrogata dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
( 9) Articolo abrogato da art. 12 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 .
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 11) La legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 che ha ridisciplinato la materia, a sua volta abrogata dalla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 12) Articolo abrogato da lett. b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 14) La legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
( 15) La legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 99 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 16) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 18) La legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 che ha ridisciplinato la materia.
( 19) La legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 20) La legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
( 21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti relativa all’art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
( 23) La legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 che ha soppresso l'ente.
( 25) Comma così sostituito da art. 5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 .
( 26) Comma così sostituito da comma 1 art. 32 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , che al comma 2 ha stabilito che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di spesa pendenti.
( 27) Comma modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 28) A seguito della modifica recata all’art. 25 dall’art. 5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 citato, il comma quarto originario diventa quinto, quindi per quarto comma deve intendersi quinto.
( 29) Testo riportato nell’articolo 1 legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 .
( 30) Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 a partire dal 1 gennaio 1990 i contributi per le lettere a) e b) sono concessi fino al 75 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente articolo.
( 31) Testo riportato nell’art. 6 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
( 32) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 abrogata dall’art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 33) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 lett. a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 34) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 lett. a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 48/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982) (Novellazione)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA' DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.

Art. 1 - Sviluppo della proprietà diretto coltivatrice
Per conseguire le finalità di cui alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice” è autorizzato con decorrenza dall’esercizio finanziario 1983 un limite d'impegno di durata ventennale dell’importo di L. 1.000.000.000, da erogare secondo le modalità previste dalla legge medesima (cap. 01158).
Art. 2 - Assegnazioni all’Esav per il finanziamento di progetti per l’impianto di centri sperimentali assistiti dal contributo della Cee
Ai fini della realizzazione di progetti per l’impianto di centri sperimentali per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole nell’ambito delle finalità di cui all’art. 20 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata a spesa di L. 604.000.000 nel biennio 1982-1983 di cui L. 302.000.000 a carico dell’esercizio 1982 e L. 302.000.000 a carico dell’esercizio 1983.
I fondi autorizzati a norma del precedente comma sono assegnati all’Esav affinchè provveda, nell’ambito delle funzioni di promozione della sperimentazione tecnico-produttiva di cui all’art. 2, lett. c) della legge regionale istitutiva 9 marzo 1977, n. 27, alla realizzazione del progetto per un centro sperimentale zootecnico, contrassegnato dal n. 5187, 1/ 72/ 75, già ammesso ai benefici del Feoga, Sezione orientamento in attuazione del regolamento Cee n. 17/ 64.
Il progetto è parte di un gruppo di iniziative di sviluppo della sperimentazione agraria, già ammesso nel suo complesso ai benefici del Feoga, di cui sono parte anche le seguenti:
- Progetto sperimentale ortofrutticolo e floricolo 5189, 1/ 219/ 76
- Progetto vinicolo n. 5183, 1/ 218/ 76
- Progetto centro sperimentale dimostrativo per la fisiologia delle piante e la selezione clonale n. 1/ 191/ 1977, gruppo di progetti dei quali l’Esav stessa è Ente titolare nei confronti della Cee e del Ministero dell’agricoltura.
Alla assegnazione dei fondi provvede la Giunta regionale con proprio atto, sulla base della esecutività di ciascuno dei progetti di cui al comma precedente.
La erogazione dei fondi è disposta dal Dipartimento competente per materia secondo le seguenti modalità:
- quanto al 50 per cento, sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente dell'avvenuta consegna dei lavori od ordinazione delle attrezzature;
- quanto al 40 per cento sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente dell’avvenuta erogazione dei 2/ 3 almeno del primo acconto;
- quanto al 10 per cento sulla base della deliberazione dell’Ente di approvazione della liquidazione finale dei lavori e degli acquisti a norma di legge.
Art. 3 - Indennità compensativa per gli imprenditori agricoli delle zone montane
Al fine di garantire continuità agli interventi disposti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 per la concessione dell’indennità compensativa, è disposta per l’esercizio finanziario 1982, una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 3.700.000.000 da assegnare in conformità agli artt. 49 e 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 agli imprenditori agricoli operanti nelle zone montane delimitate ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973 (cap. 01501).
Art. 4 - Promozione dei finanziamenti Feoga
Al fine di favorire la partecipazione al concorso del FEOGA, Sezione orientamento di iniziative di sviluppo agricolo, la Regione è autorizzata a intervenire concedendo contributi in soluzione unica a norma dell’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , fino all’importo di L. 2.175.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 01525).
Art. 5 - Insediamenti produttivi per le imprese artigiane
Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 , in materia di provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate a insediamenti produttivi per le imprese artigiane è autorizzata per il biennio 1983- 1984 la spesa di L. 10.000.000.000 di cui L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 e L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 (cap. 02068).
Art. 6 - Promozione degli investimenti produttivi delle imprese artigiane
Al fine di promuovere gli investimenti produttivi delle aziende artigiane a norma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , sono disposte, per l’esercizio finanziario 1982, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) L. 3.500.000.000, per il conferimento al fondo gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia a norma dell’art. 2 della richiamata legge regionale n. 80/1981 (cap. 02050);
b) L. 1.000.000.000, per la concessione di contributi a imprese artigiane in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria, a norma dell’art. 6 della legge regionale n. 80/1981 (cap. 02052);
c) L. 500.000.000, per la concessione di contributi a imprese artigiane in conto interesse per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia a norma dell’art. 9 della legge regionale n. 80/1981 (cap. 02053).
Art. 7 - Navigazione interregionale sul Po
Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d' interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate a norma della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 , è autorizzata per l’esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 430.000.000 (cap. 03014).
Art. 8 - Razionalizzazione dell’apparato commerciale
Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, avente lo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell’apparato commerciale attraverso le forme di associazionismo economico e lo sviluppo della cooperazione nel settore commerciale è autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.000.000.000, di cui lire 250.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e lire 1.750.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 03300).
Art. 9 - Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico
Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 come modificata dalla legge regionale 24 luglio 1981, n. 43 , sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, facenti carico agli esercizi finanziari 1983 e successivi.
a) L. 600.000.000, per la concessione di contributi << una tantum >> in capitale per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico (art. 4, lettera a) (cap. 03256) per l'esercizio 1983;
b) Limite d'impegno decennale di L. 1.400.000.000, avente decorrenza rispettivamente:
quanto a L. 700.000.000 dall'esercizio 1983
quanto a L. 700.000.000 dall'esercizio 1984
per la concessione di contributi annuali costanti per dieci anni;
per il finanziamento di opere, impianti e attrezzature turistiche (art. 4, lettera b) (cap. 03258).
Le lettere c) e d) dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , sono così modificate:
“c) realizzazione di opere e di impianti complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico nelle località marine, montane, lacuali e termali; opere e attrezzature mobili, comunque destinate al sostegno e all' incentivazione del movimento turistico e al soddisfacimento di richieste turistico - sportive; opere e impianti al servizio della navigazione da diporto. Gli impianti possono essere anche di carattere turistico - sportivo, turistico - culturale e turistico - ricreativo, purchè non si tratti di impianti già finanziati o suscettibili di finanziamento sulla base di altre leggi statali o regionali.
Tra queste iniziative si intendono comprese quelle volte all' acquisto e alla costruzione degli immobili da destinare a uffici di informazione e assistenza turistica da parte di enti pubblici o di loro consorzi “;
“d) ricostruzione, ampliamento e riadattamento degli alberghi, pensioni, locande, esclusi gli alberghi classificati di lusso; delle aziende della ristorazione, limitatamente, per quest' ultime, a quelle riconosciute dalle classificazioni dei comuni come di: lusso, 1a e 2a categoria; in base all' art. 19 punto 8 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 “
All' articolo 7 della legge 27 aprile 1979, n. 28, come modificato dall' art. 7 della legge regionale 24 luglio 1981, n. 43 , è aggiunto il seguente comma:
“ Qualora beneficiari del contributo " una tantum" in capitale siano Enti pubblici i contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità :
- 50 per cento sulla base della dichiarazione del legale rappresentnate dell' Ente attestante e comprovante l'avvenuta consegna dei lavori;
- 40 per cento sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell' Ente attestante l'avvenuta erogazione di almeno i 2/3 del primo acconto;
- 10 per cento sulla base delle certificazioni di collaudo o regolare esecuzione dei lavori “.
Art. 10 - Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore del trasporto
Ai fini della attuazione degli interventi in capitale sulle infrastrutture e attrezzature per i trasporti a norma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , è autorizzata la iscrizione a bilancio della spesa complessiva di lire 59.160.000.000 nel triennio 1982- 1984 così distribuita:
a) Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 punti 1a- b, 2a, 3: L. 11.410.000.000 a carico dell’esercizio 1983; L. 20.750.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 (cap. 03021);
b) Realizzazione di porti interni e lacuali a norma dell’art. 2, punti 1a, 2b e comma terzo: L. 800.000.000 a carico dell’esercizio 1982; L. 2.900.000.000 a carico dello esercizio 1983; L. 2.800.000.000 a carico dell’esercizio 1984 (cap. 03022);
c) Contributi per la realizzazione di interporti e centri merci ai sensi dell’art. 2, comma terzo: L. 2.800.000.000, per l’esercizio 1982, L. 2.400.000.000, per l’esercizio 1983 e L. 3.300.000.000, per l’esercizio 1984 (cap. 03023);
d) Contributi per i porti marittimi di Venezia e Chioggia ai sensi dell'art. 2, quarto comma: L. 1.500.000.000, per l’esercizio 1982; L. 3.650.000.000, per l’esercizio 1983 e L. 3.850.000.000, per l'esercizio 1984 (cap. 03024);
e) Contributi sulla spesa di progettazione di opere di rilevante interesse regionale nel settore dei trasporti ai sensi dell’art. 3: L.500.000.000, per l’esercizio 1982, L. 1.000.000.000, per l’esercizio 1983; L. 1.500.000.000, per l’esercizio 1984 (cap. 03027).
Ai fini della attuazione degli interventi in annualità costanti ventennali a norma dell’art. 7 della legge 28 gennaio 1982, n. 8, è autorizzato il limite d' impegno complessivo di L. 2.400.000.000, di cui:
- L. 1.200.000.000, con decorrenza dall’esercizio 1983
- L. 1.200.000.000, con decorrenza dall’esercizio 1984 (cap. 03028).
Art. 11 - Edilizia abitativa a favore di emigrati
Per le finalità di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 (Mutui agevolati per l’edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati) è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicinale di L. 250.000.000, con decorrenza dall’esercizio finanziario 1983 (cap. 04427).
Art. 12 - Strutture per gli anziani
Per gli interventi di cui all’art. 11, lettere c, e, f e g della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , e successive modifiche e integrazioni, concernenti la concessione di contributi per la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici, da destinare ai servizi di assistenza aperta e residenziale per gli anziani, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 15.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 e L. 10.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 (cap. 04421).
I limiti massimi di contributo regionale di cui alle lettere c, e, f e g dell’art. 11 della stessa legge regionale n. 72/1975 sono soppressi.
In deroga a quanto stabilito dall' art. 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , comma IX, come modificato dall' art. 9 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , la
erogazione dei contributi è disposta direttamente dal Dipartimento competente per materia:
- quanto al 50 per cento, sulla base della richiesta del rappresentante legale dell'Ente assegnatario attestante e comprovante l' avvenuta consegna dei lavori;
- quanto al 40 per cento, sulla base della richiesta del medesimo attestante e comprovante l'avvenuta regolare erogazione dei 2/ 3 del primo acconto;
- il restante 10 per cento è erogato sulla base della certificazione di regolare esecuzione o collaudo della opera, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle medesime.
Art. 13 - Consorzi per la realizzazione dei piani di cui alla legge n 865/1971
E' autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di un contributo in capitale nell’esercizio finanziario 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , a integrazione dei finanziamenti già previsti per l’area del Basso Polesine a norma della stessa legge regionale n. 33/1977 e della legge regionale 8 maggio 1980, n. 56 (cap. 04602).
Art. 14 -Promozione delle attività sportive
Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 “ Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative ” sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) L. 500.000.000, a carico dell’esercizio finanziario 1982 per la concessione di contributi per la attuazione di programmi complessivi di intervento sul territorio tendente a favorire la diffusione dell’attività motoria e sportiva a norma dell’art. 19 della legge (cap. 04502);
b) L. 1.000.000.000 di limite d'impegno ventennale per la concessione di contributi di annualità costanti per la realizzazione di strutture sportive a norma dell’art. 9, lettera a), della legge (cap. 04504):
- quanto a L. 500.000.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 1983;
- quanto a L. 500.000.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 1984.
Art. 15 - Limitati interventi di ammodernamento della rete stradale provinciale
Per gli interventi di cui all’art. 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , concernenti la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali per l’ammodernamento della rete stradale di loro competenza, è autorizzata la spesa complessiva di L. 5.000.000.000, a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 03015).
Art. 16 - Manutenzione e sistemazione opere idrauliche
Per gli esercizi 1982 e 1984 è autorizzata la ulteriore spesa di L. 26.000.000.000 per la manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche di competenza regionale a norma della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 , (cap. 04629):
- quanto a L. 6.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982;
- quanto a L. 16.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983;
- quanto a L. 4.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984.
I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo entro il 30 novembre.
Art. 17 - Opere di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali
Per il finanziamento di opere di prevenzione e di opere di pronto intervento in caso di calamità naturali a norma della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , è autorizzata la ulteriore somma di L. 4.000.000.000:
- quanto a L. 2.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982;
- quanto a L. 2.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 04605).
Art. 18 - Consolidamento e trasferimento abitati
Per gli interventi di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 , in materia di consolidamento e trasferimento di abitati, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e L. 3.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 04620).
Art. 19 - Impianti di depurazione pilota
Per la realizzazione di impianti di depurazione tipo a carattere consortile a norma dell’art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , è autorizzata la spesa complessiva di L. 7.500.000.000 di cui L. 3.750.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e L. 3.750.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 06006).
Art. 20 - Dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici
Per la effettuazione degli interventi di cui all’art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , come modificato dall’art. 7 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 22 , concernenti la realizzazione del centro di controllo regionale e delle principali stazioni di monitoraggio dei dati di qualità e quantità delle acque e del relativo sistema di teletrasmissione, è autorizzata la spesa di L. 2.800.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 06010).
Art. 21 - Progetto agricolo-alimentare
Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo-alimentare 1979-1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “ Legge generale per gli interventi nel settore primario ” sono disposte a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi sui programmi di assistenza nel settore fitosanitario ai sensi del quarto comma, art. 22 della legge: L. 500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 07022) con i fondi della legge n. 984/1977.
b) Contributi sui programmi di assistenza tecnica attuati dalle Cooperative e dalle Associazioni dei produttori a norma dell’art. 24 della legge: L. 250.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e L. 500.000.000 a carico dell’esercizio 1983 con fondi regionali (cap. 07023).
c) Contributi per l’approvvigionamento idrico, l’elettrificazione e la viabilità rurale a norma dell’art. 28 della legge: L. 500.000.000 a carico dell’esercizio 1982 e L. 1.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983 con mezzi regionali (cap. 07028).
d) Contributi su programmi per lo sviluppo della ospitalità agri-turistica e lo svolgimento di iniziative di propaganda e l’attuazione di manifestazioni collaterali di valorizzazione dell’ambiente rurale ai sensi dell’art.28 della legge: 50.000.000 a carico dell’esercizio 1982 e L. 100.000.000 a carico dell’esercizio 1983, con mezzi regionali (cap. 07039).
e) Concorsi su interessi su prestiti di durata massima semestrale per l’acquisto cose utili alle aziende dei soci di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni produttori ai sensi dell’art. 50, quarto comma della legge: L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 con mezzi regionali (cap. 07040).
f) Compensi alle organizzazioni e associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli ai sensi dell’art. 62 della legge: L.200.000.000 nell’esercizio 1982 con mezzi regionali (cap. 07042).
g) Contributi in capitale per la realizzazione di strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29 e 30 della legge: L. 10.000.000.000, di cui L. 7.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 3.000.000.000 a carico dell’esercizio 1984, con i fondi della legge n. 403/1977 (cap. 07044).
h) Concorso negli interessi su prestiti di conduzione ai sensi dell’art. 49 della legge: L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio 1982 e L. 10.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983, con mezzi regionali (cap. 07046).
i) Contributo sulle spese di gestione a favore degli Enti e degli organismi associativi previsti dall’art. 50, primo e secondo comma, della legge: L. 6.500.000.000 a carico dell’esercizio 1983 con mezzi della legge n. 403/1977 “ Marcora ” (cap. 07048).
j) Contributo in capitale per le opere pubbliche nel settore della bonifica di cui all’art. 27, lett. a) della legge, finalizzato ai lavori di tombinamento del collettore Padano-Polesano in Comune di Contarina (RO): lire 4.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 (cap. 07026).
l) Concorsi negli interessi e contributi in capitale su prestiti contratti per consentire l’erogazione di anticipazioni ai soci conferenti da parte di organismi associativi, a norma dell’art. 50, quinto e sesto comma, della legge: L. 5.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 con mezzi regionali (cap. 07049).
m) Concorso negli interessi su prestiti per la meccanizzazione agricola a norma dell’art. 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 : L. 3.000.000.000 di limite d'impegno quinquennale a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 (cap. 07053).
n) Sussidi nelle spese per l’esecuzione di opere di approvvigionamento idrico, per elettrodotti rurali e opere di viabilità rurale a norma dell’art. 28 della legge: per complessive L. 1.500.000.000 nel biennio 1983-1984 di cui L. 1.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 500.000.000 a carico dell’esercizio 1984, con i fondi di cui alla legge n. 403/1977 (cap. 07061 di nuova istituzione).
o) Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29,30 e 31 della legge: L. 2.000.000.000 di limite d'impegno a partire dal 1983 (cap. 07064 di nuova istituzione).
p) Concorsi negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche a norma degli artt. 29, 30 e 31 della legge: limite d' impegno di L. 1.000.000.000 a decorrere dal 1983, finanziato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 984/1977 “ Quadrifoglio ” (cap. 07065 di nuova istituzione).
q) Concorso negli interessi su mutui per l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell’art. 32 della legge: limite d'impegno di L. 1.000.000.000, finanziato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 984/1977 “ Quadrifoglio ”, a decorrere dal 1983 (cap. 07066 di nuova istituzione).
r) Concorso negli interessi su mutui per l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell’art. 32 della legge: limite d' impegno di L. 1.000.000.000, a decorrere dal 1983 (cap. 07067 di nuova istituzione).
s) Contributi sulle spese per garantire l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte a norma dell’art. 38 della legge: L. 500.000.000 a carico dell’esercizio 1982 con mezzi regionali (cap. 07110).
t) Concorso negli interessi su prestiti d'esercizio per l’acquisto di bestiame da ingrasso a norma dell’art. 36, lettera b), della legge: L. 4.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983 con i fondi della legge n. 403/1977 “ Marcora ” (cap. 07122).
u) Contributi in capitale in unica soluzione per l’acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca a norma dell’art. 52, quarto comma, della legge: lire 500.000.000 a carico dell’esercizio 1983 con mezzi regionali (cap. 07302).
v) Contributi in capitale per lo sviluppo dell’acquacoltura e dell’itticoltura a norma dell’art. 53, primo comma, della legge: L. 900.000.000 a carico dell’esercizio 1983, con i fondi della legge n. 984/1977 (cap. 07303).
z) Concorso negli interessi sui mutui fino a 20 annualità di ammortamento contratti per il finanziamento di iniziative volte al miglioramento e al potenziamento delle produzioni ittiche in acque interne e valline a norma dell’art. 53, terzo comma, della legge: limite d' impegno ventiduennale di L. 400.000.000 a partire dall’esercizio 1983, finanziato con i fondi di cui alla legge n. 984/1977 (cap. 07304).
Art. 22 - Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento per l’anno 1982 delle attività volte al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico a norma dell’art. 34, primo comma, della legge 31 ottobre 1980, n. 88, è disposta l’autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000 finanziata con mezzi regionali, a integrazione dei fondi già assegnati a tal fine dallo Stato (cap. 07068 di nuova istituzione).
Art. 23 - Liquidazione della spa “ Irsev ”
Ai fini di consentire la liquidazione della spa “ Irsev ” a norma dell’art. 25, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 150.000.000, comprensiva della autorizzazione di L. 25.000.000 già disposta dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 , eliminata in chiusura dell’esercizio 1980 in quanto economia (cap. 19647).
Art. 24 - Carta tecnica regionale
Per le finalità della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , in materia di formazione della carta tecnica regionale è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 19860).
Art. 25 - Fidejussione regionale su operazioni di credito agrario agevolato
La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario assistite dal concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata, relativamente ai soggetti di cui in precedenza, anche su operazioni di credito agrario non assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.
La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che lo Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione.
La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che l’Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell’art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del Consiglio regionale.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall’Esav, Ente di sviluppo agricolo del Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente all’approvazione del bilancio dell’Esav con conseguente non applicazione del quarto comma che precede.( 1)
Gli atti amministrativi dell’Esav di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest' ultima. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall’Esav a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap. 01089).
La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.
Art. 26 - Modifica condizioni agevolative mutui casa Cooperative ex legge n. 865/1971
Il secondo comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , è sostituito dai seguenti:
“Il contributo è determinato per un importo costante pari a un quinto del tasso nominale annuo applicato a ciascun mutuo dagli Istituti mutuanti, calcolato sullo ammontare della somma mutuata, da erogare direttamente all'Istituto mutuante in due soluzioni semestrali posticipate “
“Qualora in sede di frazionamento i singoli beneficiari non risultino in diritto di ottenere il mutuo agevolato a norma della richiamata legge 22 ottobre 1971, n. 865, il contributo regionale viene annullato per la quota corrispondente e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento concessi con la legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni.”
Art. 27 - Consorzi forestali e Aziende speciali forestali, modifica delle procedure
partire dall’esercizio finanziario 1983, e modifica della norma di cui all’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 , sostituito dall’art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 , ai Consorzi forestali, viene concesso:
a) un contributo annuale nelle spese generali pari al 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia e amministrativo, nonché delle spese di ufficio e per la manutenzione degli automezzi;
b) un contributo del 75 per cento per l’acquisto degli automezzi e della attrezzatura tecnica.
Per le Aziende speciali il contributo di cui al comma precedente è contenuto nei limiti del 50 per cento.
Consorzi e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare.
a Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera ogni anno l’ammontare delle spese ammesse, di cui al primo e secondo comma, relative ad ogni Consorzio forestale e ad ogni Azienda speciale.
a erogazione dei contributi avviene in due rate semestrali anticipate. I Consorzi e le Aziende speciali presentano entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente; al conguaglio sull’eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo si provvederà in sede di erogazione della seconda rata dell’esercizio immediatamente successivo.
Qualora alla data di inizio dell’esercizio finanziario non sia ancora approvata la deliberazione di Giunta di cui al precedente quarto comma, la prima rata semestrale è erogata in ragione del 50 per cento del contributo annuo stabilito per l’esercizio precedente. La rata semestrale successiva sarà determinata in tal caso a conguaglio, fatto salvo altresì il conguaglio a rendiconto del contributo corrisposto per l’esercizio precedente.
Per l’esercizio finanziario 1982, allo scopo di corrispondere ai Consorzi forestali operanti nel Veneto il contributo effettivo del 75 per cento sulle spese d'ufficio relativamente agli esercizi finanziari 1981 e 1982, è autorizzato lo stanziamento di L. 314.400.000, da erogare in soluzione unica.
La Giunta regionale delibera la ripartizione, fra i Consorzi forestali, della somma di cui al comma precedente sulla base dei bilanci preventivi presentati dai suddetti Consorzi per gli esercizi finanziari 1981 e 1982, fatto salvo il conguaglio delle somme non utilizzate in sede di erogazione della seconda rata semestrale del 1983 (cap. 01546).
Art. 28 - Norme procedurali integrative con riferimento alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
All’art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “ Legge generale per gli interventi nel settore primario ” sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
a) Fra il sesto e il settimo comma è inserito il seguente:
“ Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma hanno contenuto programmatico e, come tali, non costituiscono impegno per l'Ente nei confronti dei terzi beneficiari, Enti o privati, nè richiedono imputazione sul bilancio regionale “.
b) Fra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 6 è iscritto il seguente:
“ Sulla base dei progetti definitivi e accertata in sede di istruttoria la loro congruità e coerenza con le finalità della presente legge e al programma formulato, la Giunta regionale o i funzionari delegati a norma dell'art. 53 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 provvedono alla concessione del contributo e alla formale assunzione dell' impegno di spesa “.
c) L' ottavo comma è sostituito dai seguenti quattro:
“Le provvidenze contributive in capitale disposte a favore di iniziative riguardanti strutture a carattere collettivo ai sensi dei successivi artt. 29 e 54 della presente legge, vengono di norma erogate secondo le seguenti modalità :
- primo acconto pari al 50 per cento del contributo in conto capitale concesso, su presentazione di richiesta del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante e comprovante l' avvenuto inizio dei lavori;
- secondo acconto pari al 40 per cento del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante l'avvenuta erogazione di una somma almeno pari alla metà della spesa complessivamente ammessa a contributo;
- saldo del contributo o eventuale conguaglio a favore della Regione previa la presentazione di regolare documentazione tecnico - amministrativa comprovante la situazione finale dei lavori e/ o degli acquisti e l' approvazione della medesima da parte della Giunta regionale o di un funzionario della Regione delegato dalla stessa a norma di legge “.
“Le provvidenze contributive in capitale destinate alla realizzazione di infrastrutture finanziate a norma degli artt. 28 e 46, lettera a), della presente legge, anche nell'ambito della regolamentazione comunitaria, vengono di norma erogate secondo le seguenti modalità :
- primo acconto pari al 50 per cento del contributo in conto capitale concesso, su presentazione di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante e comprovante l' avvenuto inizio dei lavori;
- secondo acconto pari al 40 per cento del contributo in conto capitale concesso, previa attestazione del legale rappresentante dell'Ente beneficiario di avvenuta erogazione dei due terzi almeno del primo acconto;
- saldo del contributo o eventuale conguaglio a favore della Regione su presentazione della prescritta certificazione di regolare esecuzione o collaudo delle opere infrastrutturali e l' approvazione della medesima da parte della Giunta o del funzionario regionale delegato a norma di legge “.
“Nei casi previsti dai due commi immediatamente precedenti, la Giunta regionale o il funzionario delegato alla concessione possono, in presenza di fondati motivi, fissare modalità di erogazione in tutto o in parte vincolate alla produzione di documentazione attestante lo stato d'avanzamento e liquidazione dei lavori.
La Giunta regionale, o per essa il funzionario regionale delegato può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'Ente concedente o l'Organo delegato alla concessione o liquidazione del contributo “.
“La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nonchè l'esclusione fino a 5 anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni“.
Art. 29 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1982, n. 10
La legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 , è modificata nel modo seguente:
All’art. 2 della legge è aggiunto il seguente comma:
“I fondi assegnati a norma dell'art. 14 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinati a incremento dello stanziamento disposte per l'esercizio 1982 a norma dell'art. 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “.
L’art. 3 della legge è sostituito dal seguente:
Per consentire l' utilizzazione delle assegnazioni, di cui al precedente articolo 2, alla legge 31 ottobre 1980, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) Al primo comma dell'art. 31, dopo "alle cooperative e loro consorzi", è aggiunto "alle associazioni di produttori...".
2) All' art. 31 sono aggiunti i seguenti commi:
“Alle cooperative, loro consorzi e alle associazioni di produttori che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione, e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici può essere concesso un concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata massima ventennale - contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni - per i seguenti scopi:
a) trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso pubblico o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale;
b) trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento dei propri impianti, purchè non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo ".
" Per gli scopi di cui alla lettera a) i mutui sono concessi nella misura massima del 70 per cento delle passività e a condizione che i soci concorrano alla totale estinzione delle stesse".
" La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i limiti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, rispettando - relativamente all'utilizzo delle dotazioni finanziarie recate dalla legge 1 agosto 1981, n. 423, a tale titolo - le condizioni previste dagli artt. 14 e 16 della medesima legge".
3) All'art. 50, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente nuovo comma:
" Per consentire una più conveniente collocazione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici che richiedono processi di stagionatura e invecchiamento a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso sugli interessi su prestiti agrari di esercizio della durata massima di mesi dodici".
4) I commi penultimo e ultimo dell'art. 50 sono così modificati:
" Le agevolazioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo possono essere concesse anche a organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengono conferiti dai propri aderenti prodotti già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva".
" I prestiti dal quarto, quinto e settimo comma saranno contratti à termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 e successive modificazioni".
5) All'art. 50, dopo l ultimo comma, viene aggiunto il seguente nuovo comma:
" A favore di produttori singoli e associati può essere concesso un contributo per la raccolta e il trasporto del latte, secondo i criteri fissati dal Cipaa" .
Art. 30 - Assunzione di obbligazioni a scadenza differita
Con riferimento alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge a carico degli esercizi successivi al 1982, gli organi competenti della Regione possono stipulare contratti o comunque assumere obbligazioni nei limiti dell’intera somma autorizzata, a norma dell’art. 32, comma quarto, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , comma quarto, fermo restando che formeranno impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni di cui è prevista la scadenza nel corso del relativo esercizio.
Art. 31 - Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte a norma dell’art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , in materia di contabilità, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1982-1984, stato di previsione delle entrate, come modificato in sede di legge di assestamento per l’esercizio finanziario 1982.


Note

( 1) A seguito della modifica recata all’art. 25 dall’art. 5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 citato, il comma quarto originario diventa quinto, quindi per quarto comma deve intendersi quinto.


SOMMARIO