crv_sgo_leggi

Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 (BUR n. 48/1982)

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università

Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 (BUR n. 48/1982) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITÀ

Legge abrogata dall’articolo 39, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 50/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 (BUR n. 48/1982)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE UNIVERSITA'.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Principi e obiettivi
La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio a favore degli studenti delle università, degli istituti di istruzione superiore, delle accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel Veneto, al fine di orientare in relazione agli sbocchi professionali, le scelte delle facoltà universitarie, di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post - universitari, di permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, rimuovendogli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono.
L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e con i relativi strumenti attuativi.
La Regione collabora con le università, con gli istituti di istruzione superiore, con le accademie di belle arti e con i consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 2 - Tipologia degli interventi
L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza attraverso i seguenti interventi:
a) servizi di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
b) attribuzione dell'assegno di studio universitario corrisposto, di regola, in servizi;
c) istituzione e gestione di strutture di mensa;
d) istituzione e gestione di strutture abitative;
e) interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap.
Oltre agli interventi elencati nel comma precedente possono essere assunte iniziative in ordine a:
a) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari, di servizi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
b) istituzione di borse di studio;
c) erogazione di sussidi straordinari;
d) istituzione di premi per tesi di laurea;
e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti;
f) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
g) agevolazioni per la mobilità degli studenti.
I servizi sanitari sono disciplinati ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e delle relative leggi regionali di attuazione.
I servizi dell'attività sportiva universitaria sono, di norma, disciplinati dalla legge 28 giugno 1977, n 394.
Gli interventi di cui al primo comma e secondo comma, sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali di carattere didattico e scientifico delle università degli studi, degli istituti di istruzione superiore e delle accademie di belle arti e in armonia con il calendario accademico, dando priorità ai servizi di carattere collettivo.
Art. 3 - Beneficiari
Dei servizi di cui alle lettere a) e c) del primo comma e quelli di cui alle lettere a) e g) del secondo comma, del precedente art. 2, possono fruire tutti gli studenti, incorso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole dirette ai fini speciali o a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento, di cui al dpr 10 marzo 1982, n 162 e a quelli di dottorato di ricerca che si svolgono presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, le accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel territorio regionale anche se svolti in altre regioni.
Dei servizi di cui alle lettere b) d) ed e) del primo comma, e quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente con le limitazioni contenute nei successivi articoli 17, 19, 24 e 26.
Dei servizi di cui alla lettera c), del secondo comma, dell'articolo precedente, possono fruire senza concorso, i medesimi soggetti di cui al primo comma del presente articolo, che siano iscritti in regolare corso di studio fuori corso da non più di un anno. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge nei limiti della vigente legislazione statale, nonchè delle condizioni previste dagli impegni internazionali.

Titolo II- Struttura operativa

Art. 4 - Istituzione degli enti per il diritto allo studio universitario, ESU
In ogni provincia, nel cui territorio abbiano sede legale università, istituti superiori, accademie di belle arti, statali e non statali, o consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, è istituito a norma dello art. 50 dello Statuto, un ente per la gestione del diritto allo studio universitario denominato ESU, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare, in collaborazione con gli atenei, con le accademie e i consorzi universitari, gli interventi di cui al precedente articolo 2.
L'ESU è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Organi degli ESU
Sono organi dell'ESU:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 - Composizione del consiglio di amministrazione dell'ESU
Il consiglio di amministrazione dell'ESU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) sei rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
b) tre rappresentanti del comune in cui ha sede l'ESU, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) tre studenti che siano in regolare corso di studi, o fuori corso da non più di un anno, eletti dagli studenti stessi;
d) il rettore dell'università, il direttore dell'istituto superiore, il direttore dell'accademia di belle arti, il presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, in cui è costituito l'ESU, oda un loro delegato;
e) tre rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna delle seguenti categorie, eletti dalle rispettive categorie del corpo docente e da quelle alle stesse equiparabili ai sensi del dpr 11 luglio 1980, n. 382:
- professori ordinari e straordinari
- professori associati
- ricercatori universitari;
f) un rappresentante dell'unione delle province del Veneto, designato dall'unione stessa;
g) un rappresentante dei comuni del Veneto, designato dalla sezione regionale dell'Anci.
Ai fini dell'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere c) ed e) del primo comma, la Giunta regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione della università, dell'istituto superiore, dell'accademia di belle arti e del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nel cui ambito territoriale viene costituito l'ESU, approva appositi regolamenti elettorali.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ESU.
Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. I membri possono essere riconfermati.
Alla scadenza i membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 7 - Competenze del consiglio di amministrazione
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
1) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del presidente e del (o dei) vice - presidente;
2) la nomina del direttore;
3) l'adozione del bilancio di previsione, e le relative variazioni, da trasmettere alla Giunta regionale; il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro il mese di agosto dell'anno precedente;
4) l'adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale da trasmettere alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo;
5) i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
6) i regolamenti dei servizi e la nomina delle commissioni;
7) i regolamenti, l'organizzazione amministrativa, e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale;
8) le convenzioni con gli istituti di credito, enti, società, cooperative e privati;
9) i bandi di concorso degli assegni di studio, dei posti alloggio, delle borse di studio, dei premi per tesi di laurea;
10) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, e le trasformazioni patrimoniali;
11) l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche;
12) la costituzione in giudizio e le transazioni;
13) l'accettazione di eredità, donazioni e legati;
14) ogni altro atto interessante l'attività dell'ente.
Gli atti di cui ai numeri 11, 12 e 14 possono essere delegati al presidente.
Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate ai numeri 3, 4 e 7 del primo comma.
Art. 8 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni 2 mesi e ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri o dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
Esso delibera con la presenza di un terzo dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le convocazioni del consiglio devono avvenire per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli argomenti allo ordine del giorno.
I componenti del consiglio non possono prendere parte al voto nelle questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti e affini entro il quarto grado.
Il consiglio, in relazione alle materie trattate, può invitare alle riunioni funzionari dell'ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari.
I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione. Gli addetti del consiglio dell'ESU sono pubblici.
Art. 9 - Presidente dell'ESU
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ESU; presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle delibere del consiglio; sentito il direttore, provvede alla ordinaria amministrazione e firma gli atti e i documenti.
In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, eccezione fatta per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consigliare.
Il presidente indice altresì le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti e dei docenti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale, e ne proclamagli eletti.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice - presidente.
Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a uno e scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti.
Il presidente è eletto dai membri effettivi del collegio. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.
Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'ESU e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ESU.
I revisori partecipano di diritto, senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 11 - Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori
Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti:
a) coloro che ricevono uno stipendio dall'ente o da organismi o da aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente odi organismi e di aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni, con l'ente.
La carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.
Art. 12 - Compensi agli amministratori
Spetta al presidente dell'ente un'indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare non superiore a quello previsto dalla vigente normativa per il sindaco del comune in cui ha sede l'ESU.
Al vice - presidente compete un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente.
Ai restanti membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli enti locali.
Spetta inoltre ai revisori dei conti un'indennità di carica fissata in misura non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente dell'ente.
In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al presidente, vice - presidente, commissario straordinario, consigliere, revisori dei conti, un'indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'ente, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 13 - Personale
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dagli ESU è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto, sarà automaticamente recepito da ciascun ESU.
I concorsi per la copertura dei posti di lavoro sono indetti con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Gli ESU possono assumere personale trimestrale nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.
E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo di un ESU ad altro e da quello degli ESU a quello della Regione e viceversa.
I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate, sentito il personale interessato.
Art. 14 - Direttore dell'ESU
Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio, dirige il personale e sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; cura gli atti contabili, predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il direttore svolge altresì, presso i singoli enti istituiti con la presente legge, le attribuzioni di cui all'art. 31 legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , con riferimento alle funzioni del diritto allo studio.
In particolare il direttore ha i seguenti compiti:
a) propulsione, guida, coordinamento e disciplina della attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi e degli obbiettivi ricevuti;
b) cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamentari, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
c) è preposto ai sistemi di vigilanza e controllo sul funzionamento delle attività, sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi; nonchè alla attività di ricerca e progettazione per il costante miglioramento della funzionalità dei servizi.
Il personale trasferito alla Regione a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e avente al 31 ottobre 1979, la responsabilità di direttore delle opere universitarie in Padova e in Venezia, è inquadrato - dall'entrata in vigore della presente legge e applicandosi le modalità di calcolo di cui allo art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 - nello ottavo livello funzionale (Dirigente) del ruolo unico regionale.
Il direttore viene scelto tra il personale di ruolo dell'ente appartenente al livello ottavo e in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali.
Il consiglio di amministrazione può revocare le funzioni di direttore solo per gravi motivi, con provvedimento motivato, secondo le procedure stabilite con apposita delibera del consiglio in modo da garantire la piena tutela degli interessi del direttore stesso.
Art. 15 - Beni
I beni trasferiti alla Regione ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 642, vengono messi a disposizione degli ESU con delibera della Giunta regionale.
I consorzi universitari, le università, gli istituti universitari, le accademie di belle arti, statali e non statali e gli enti promotori delle stesse, con apposita convenzione da stipulare con gli ESU interessati, possono mettere a disposizione beni immobili e attrezzature per gli scopi di cui al precedente articolo 1.
Le università e gli istituti universitari, con apposita convenzione da stipulare con gli ESU interessati, metteranno a disposizione le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato con legge 6 marzo 1976, n. 50
La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ESU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2.
Gli ESU possono essere dotati di un proprio patrimonio, la cui costituzione può avvenire per acquisto, donazione, eredità e legato.

Titolo III - Tipologia degli interventi

Art. 16 - Servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali
Il servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle possibilità di occupazione.
L'ESU per il conseguimento di quanto previsto dal comma precedente, si avvale dei dati e delle indagini forniti dall'Osservatorio permanente costituito ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , richiedendo anche la collaborazione dell'Università e avvalendosi, eventualmente, di enti e istituti od organismi idonei, fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni sull'attività e sui servizi universitari, nonchè sui diritti e doveri degli studenti.
Art. 17 - Assegno di studio
L'assegno di studio è, di regola, corrisposto in servizi, nei limiti delle attrezzature a disposizione di ciascun ESU e viene attribuito per concorso, in base ai combinati criteri del merito e delle condizioni economiche, limitatamente a un solo corso di laurea o di diploma universitario e per la durata del corso legale dello stesso; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza universitaria; non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti o parzialmente gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
L'ammontare dell'assegno è fissato in misura ridotta per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in altri comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente, con mezzi pubblici di trasporto, la sede universitaria; in misura intera per gli altri.
L'assegno di studio non può essere ottenuto:
- dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso;
- dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento post - laurea, nonchè al dottorato di ricerca.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato in tre rate di cui sia la prima che la seconda per una quota paria due dodicesimi dell'assegno stesso, la terza di otto dodicesimi.
Agli studenti iscritti al primo anno di corso, la seconda e terza rata sarà corrisposta dopo il superamento entro l'anno accademico di due prove d'esame previste per il proprio piano di studi.
L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea o di diploma universitario o di passaggio da un corso di diploma universitario a un corso di laurea, purchè ciò avvenga senza soluzione di continuità e restino assicurate le altre condizioni previste nel presente articolo e nel relativo bando di concorso.
Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio universitario si avvalgono dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Art. 18 - Mense universitarie
Il servizio di mensa è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio.
A questo fine il consiglio di amministrazione nomina una commissione di controllo in cui sia assicurata la presenza della componente studentesca nel consiglio di amministrazione.
La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata con i criteri di cui al successivo articolo 29 ed è fissata dalla Giunta regionale.
Il personale docente a tempo pieno e quello dipendente dagli atenei a orario spezzato può usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra università ed ESU.
Alle mense universitarie possono accedere alle medesime condizioni gli studenti di altre università con le quali i rispettivi ESU si siano convenzionati, e anche gli studenti della scuola secondaria superiore, alle condizioni stabilite dagli accordi tra l'ESU e il comune ove ha sede la scuola, purchè sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
Possono usufruire del servizio mensa gli studenti che abbiano superato con esito positivo, nell'anno accademico precedente, almeno due esami.
Il vincolo di cui al precedente comma non opera nei confronti degli studenti che abbiano già sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio.
L'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti può aver luogo, senza oneri per l'ESU, solo mediante apposite convenzioni, fatte comunque salve le esigenze istituzionali degli ESU, e le tariffe devono essere non inferiori al costo pieno effettivo di produzione.
Art. 19 - Servizio abitativo
Il servizio abitativo è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società,cooperative o privati.
Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:
a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.
Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio - economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati; in particolare per l'accesso ai collegi universitari si possono prevedere forme di accertamento circa gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.
Al concorso possono partecipare gli iscritti alle università degli studi, agli istituti di istruzione superiore o alle accademie di belle arti fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea, o del corso delle scuole dirette a fini speciali e sino al primo anno fuori corso, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando e siano impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede universitaria.
I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'ESU e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.
L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario accademico e comunque per periodi non superiori a 10 mesi. Con delibera motivata del consiglio di amministrazione possono essere concesse deroghe al vincolo precedente per singoli casi.
L'ESU può stipulare nel rispetto degli orientamenti culturali e pedagogici, convenzioni con enti, società, cooperative o privati che gestiscono residences, collegi, o altre strutture abitative a un costo unitario annuo in misura non superiore a quello sostenuto capitariamente nei propri servizi abitativi. La convenzione deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga a condizioni corrispondenti a quelle previste per i servizi abitativi dell'ESU.
Art. 20 - Utilizzo delle strutture abitative
La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative degli ESU è disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione; tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali e ricreative interne.
Il regolamento deve prevedere inoltre gli orari e le modalità di accesso dei non assegnatari alle strutture abitative.
Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di riunione e per il tempo libero.
Il consiglio di amministrazione dell'ESU, mediante convenzione o accordi, può mettere a disposizione di enti pubblici, particolarmente nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico.
Art. 21 - Interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap
Per gli studenti che fruiscono dei benefici previsti dagli articoli 17, 24, 25, 26 e 27 della presente legge e appartengono alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU, con delibera motivata, può elevare l'importo di tali provvidenze, sino a un limite massimo paria quello fissato per ciascun intervento.
Gli importi previsti al precedente comma possono, a domanda, essere convertiti in attrezzature specialistiche o materiale didattico differenziato, o utilizzati per l'assegnazione di un accompagnatore e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
Art. 22 - Servizio editoriale e librario
Gli ESU promuovono e possono istituire, di regola in collaborazione con le università, un servizio editoriale e di prestito libri al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.
Il servizio può essere gestito direttamente dall'ESU o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie.
Art. 23 - Servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive
Il servizio per le attività ricreative e culturali, realizzato e organizzato dagli ESU, ha il fine di promuovere in collaborazione con le università e con le associazioni e cooperative studentesche legalmente costituite, iniziative per la diffusione e l'approfondimento della cultura tra gli studenti.
L'ESU, in collaborazione con la Regione, l'università, il comune e gli enti turistici pubblici, promuove forme di turismo culturale per gli studenti; favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni estere e internazionali e può assumere iniziative a favore degli studenti stranieri.
L'ESU favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali; promuove l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonchè l'organizzazione di attività sportive.
Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ESU propongono un programma delle attività di cui ai precedenti commi, che preveda un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini, con particolare riguardo alle iniziative da realizzarsi nelle strutture abitative.
L'ESU può erogare contributi per l'attuazione di iniziative promosse da organizzazioni studentesche regolarmente costituite, purchè ritenute idonee allo scopo.
Per le iniziative previste dal presente articolo, l'ESU destinerà una quota di fondi non inferiore al 5 per mille e non superiore al 10 per mille del contributo annuale regionale di funzionamento.
Art. 24 - Borse di studio
Possono essere istituite borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore di coloro che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto usufruire dell'assegno di studio e che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica indicati nel bando.
Al concorso possono partecipare solo gli iscritti a un primo corso di diploma o di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.
Art. 25 - Sussidi straordinari
Agli studenti che si trovino in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico e che non usufruiscano di altri benefici in forma diretta, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU, con delibera motivata e documentata, può erogare sussidi straordinari, "una tantum" nel corso degli studi di ogni singolo beneficiario, di importo non superiore a quello fissato per l'assegno di studio.
L'eventuale stanziamento di bilancio non può superare il 3 per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.
Art. 26 - Premi per tesi di laurea
La Giunta regionale può assegnare agli ESU appositi fondi per l'istituzione di premi per tesi di laurea.
L'ammontare dei premi, i requisiti di merito scolastico e le condizioni economiche, i temi delle ricerche sono approvati dalla Giunta regionale.
I premi per tesi di laurea, possono essere concessi a coloro che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno, per studi di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alla programmazione regionale.
Art. 27 - Iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti
Gli ESU possono assumere iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti più meritevoli, purchè abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico precedente, compresi nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà.
I prestiti sono garantiti a tasso agevolato, su delibera del consiglio di amministrazione nella quale sono previste le modalità per la restituzione.
Art. 28 - Agevolazioni per la mobilità degli studenti
Gli ESU concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione, le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui al precedente art. 21, anche per l'eventuale accompagnatore.
Art. 29 - Fasce di reddito
Per la determinazione dei requisiti economici, richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, e per l'individuazione delle fasce di reddito per l'utilizzo dei servizi, il reddito stesso va riferito a quello di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, a cui appartiene lo studente o alla famiglia di origine nel caso in cui l'interessato abbia formato famiglia propria e non abbia propri redditi ed è comprovato mediante copia delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, per l'anno precedente, ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla dichiarazione prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977,n. 114 e resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Il calcolo del limite di reddito è effettuato con l'esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino a una cifra pari all'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari; il predetto limite è elevabile di una quota fissata con delibera della Giunta regionale, per ciascun figlio a carico.
L'ESU può svolgere, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori accertamenti delle condizioni economiche dello studente, con ogni mezzo a sua disposizione, avvalendosi anche della polizia tributaria, secondo quanto previsto all'art. 7 del dl 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.
Copie delle autocertificazioni che corredano l'elenco degli studenti beneficiari degli interventi previsti agli articoli 17, 19, 24, 25 e 26 della presente legge, sono inviate dall'ESU ai comuni di loro residenza, nonchè ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e alla anagrafe tributaria.
Per gli studenti stranieri, le condizioni di reddito sono accertate dall'ESU, sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei loro paesi di origine, relative al nucleo familiare dei rispettivi studenti, debitamente tradotte e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e con l'attestazione della corrispondenza in lire italiane.
Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito.
Le tariffe differenziate saranno stabilite annualmente, tenendo conto dei costi effettivi di produzione e di acquisizione e fissate in modo tale da assicurare che le spese siano rapportate alla differenza tra la disponibilità finanziaria e il complesso reale di tutti i costi imputabili a ciascuno dei servizi medesimi.
Art. 30 - Esclusione dall'utilizzazione dei servizi
Il regolamento dell'ESU prevede la decadenza dalla utilizzazione dei servizi per quegli studenti che incorrono in gravi infrazioni.
La revoca degli interventi e dei benefici previsti dalla presente legge è immediata e permanente sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esame.
Chiunque senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla presente legge fruisca dei relativi interventi per effetto di dichiarazioni non veritiere, è tenuto alla restituzione delle provvidenze percepite e di una somma pari al costo effettivo dei servizi erogati, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato e l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari.

Titolo IV - Funzioni della Regione

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta regionale
La Giunta regionale approva entro il mese di maggio di ogni anno, con propria deliberazione, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
La deliberazione di cui al comma precedente, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo e con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, in tema di attuazione del diritto allo studio nell'ambito univeristario emanate dallo Stato, contiene:
a) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti agli artt. 17, 19, 24, 26 e 27;
b) le condizioni economiche perchè lo studente sia dichiarato privo di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti agli artt. 17, 19, 24 e 26;
c) i criteri per la formazione delle graduatorie per i benefici previsti agli artt. 17, 19, 24 e 26;
d) gli importi degli assegni di studio sia in misura intera che ridotta, nonchè l'importo di ciascuna borsa di studio;
e) l'individuazione del numero delle fasce di cui all'art. 29 che non possono essere più di tre, e l'entita del reddito per la relativa fascia di appartenenza;
f) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
g) i criteri per il riparto dei fondi tra gli ESU, sia perle spese di parte corrente che in conto capitale, secondo quanto previsto ai successivi artt. 38 e 39.
La Giunta regionale impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli ESU, in una visione unitaria e coordinata del diritto allo studio, in coerenza anche con gli interventi realizzati nel più ampio contesto di tutto il sistema scolastico.
La Giunta regionale presenterà, ogni anno, al consiglio regionale, una relazione dalla quale risulti:
a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria degli ESU;
c) ogni elemento atto a giudicare l'efficacia della presente legge.
Art. 32 - Controllo sull'attività
Le deliberazioni degli ESU non sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale, vengono inviate alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la Giunta non le annulla entro 20 giorni dalla data del ricevimento.
L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se, nei suddetti termini, siano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
La deliberazione può essere riproposta dall'ente con le procedure di cui al primo comma.
Nei casi di comprovata e motivata urgenza il consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni, non sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale, immediatamente esecutive.
Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro 3 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che può annullarle entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d' urgenza.
I decreti adottati dal presidente per l'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti e la proclamazione degli eletti, sono soggetti alla procedura di cui al primo comma: gli altri atti inerenti e conseguenti l'assolvimento delle operazioni elettorali hanno immediata efficacia e formeranno parte integrante del decreto di proclamazione degli eletti.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla Giunta regionale.
Art. 33 - Vigilanza
La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza dell'attività degli ESU agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dagli artt. 23 e 61 dello Statuto.
La Giunta può richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.
Può disporre altresì l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.
Il consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della Giunta regionale, nei seguenti casi:
- per ripetute violazioni di leggi o di regolamenti;
- per persistente inadempienza di atti dovuti;
- per persistente inattività o inefficienza dell'ente.
Con lo stesso atto, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica sino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
La Giunta può altresì revocare i singoli consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a 5 sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
Nei casi previsti dal comma precedente, la sostituzione dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti dall'art. 6 della presente legge.
Art. 34 - Fondazioni
La Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, relative alle persone giuridiche private operanti nel territorio regionale, che hanno per fine l'assistenza nelle sue varie forme agli studenti delle università e istituti di istruzione superiore, può disporre il raggruppamento delle fondazioni, ai sensi dell'art. 192 del rd 31 agosto 1933, n. 1592, sentito il parere degli organi direttivi delle stesse, ove ne ravvisi l'opportunità ai fini di una migliore amministrazione e di una più proficua gestione delle attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 35 - Istituzione servizio diritto allo studio universitario
Nell'ambito del dipartimento per i servizi formativi di cui all'art. 10 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è istituito il servizio per il diritto allo studio universitario, con compiti di:
a) responsabilità operativa ai fini della vigilanza sugli ESU;
b) predisposizione di provvedimenti amministrativi, nonchè di schemi legislativi sul diritto allo studio universitario;
c) contatti con le amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni nella materia disciplinata dalla presente legge.

Titolo V - Disposizioni finanziarie

Art. 36 - Tasse e contributi
L' ammontare della tassa, prevista dal primo comma dell'art. 190, del TU approvato con rd 31 agosto 1933, n. 1952, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una università o istituto avente sede nel Veneto, è fissato in L. 50.000.
A decorrere dall'anno 1984 l'importo indicato al comma precedente è aumentato del 20 per cento ogni anno.
L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, perle professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
Il contributo annuale previsto dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni, resta fissato nella misura stabilita da detta legge.
I tributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951,n. 1551, restano fissati nella misura stabilita da detta legge.
I tributi di cui ai commi precedenti devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito numero di conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
Art. 37 - Mezzi finanziari
Alle spese per il funzionamento e l'attività degli ESU, incluse le spese di personale, si provvede:
a) con il contributo della Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;
b) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali, nonchè con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;
c) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di altri enti o privati. Alle spese di investimento l'ESU fa fronte:
a) con le assegnazioni attribuite a tale scopo dalla Regione;
b) con l'avanzo d'amministrazione degli esercizi precedenti che non sia stato destinato a spese "una tantum";
c) con eventuali contributi e donazioni da parte di enti e privati.
Art. 38 - Bilanci e norme contabili
La gestione economico finanziaria dell'ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
L'avanzo di amministrazione è destinato esclusivamente a spese di investimento o a spese una tantum.
Per l'attribuzione degli assegni di studio relativi allo anno accademico che termina il 31 ottobre dell'anno successivo, il consiglio di amministrazione dell'ESU può assumere impegni, per il successivo esercizio finanziario, in eccedenza a quelli già autorizzati, entro il limite massimo di 10/ 12 di quelli approvati.
Il servizio di tesoreria è di norma, affidato all'istituto tesoriere della Regione, presente nella sede dell'ESU, tramite apposita convenzione che ne preveda analoghe condizioni.
Art. 39 - Criteri per il riparto dei fondi correnti
I contributi previsti nel bilancio regionale per le spese di funzionamento, comprese le spese di personale, vengono ripartiti tra gli ESU, di regola, secondo i criteri fissati annualmente dal Cipe in sede nazionale. Sul fondo complessivo è costituita una riserva del 5 per cento che la Giunta regionale provvederà ad assegnare nel corso dell'anno, per far fronte a esigenze sopraggiunte nell'attuazione degli interventi previsti all'art. 26 e per quelli fissati all'art. 31.
Art. 40 - Criteri di assegnazione dei fondi per investimenti
La Regione è autorizzata ad assegnare agli ESU, sulla base di progetti di opere presentati dagli stessi, il 100 per cento del costo delle opere da eseguire.
L'autorizzazione di spesa è disposta in sede di approvazione del bilancio di previsione della legge finanziaria con riferimento ai prevedibili tempi tecnico - amministrativi di esecuzione. La concessione dei contributi, nell'ambito della predetta autorizzazione, è disposta con delibera di Giunta. L'erogazione dei contributi ha luogo secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.
L'ESU ha facoltà di chiedere alla Regione che le opere vengano eseguite direttamente dalla Regione, per il tramite dei propri uffici.
Art. 41 - Finanziamenti
Alle spese di parte corrente, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio incorso, con la somma già iscritta nel capitolo 053005180 "Spese per le opere universitarie (art. 44 dpr 24 luglio 1977, n. 616)" dello stato di previsione della spesa di bilancio.
Per gli esercizi successivi al 1982, sarà la legge di approvazione del bilancio della Regione a stabilire lo stanziamento annuo per le spese di funzionamento a norma dell'art. 32, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
La legge regionale finanziaria provvederà contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno o alle sue variazioni, ad autorizzare gli interventi in capitale per investimenti, avuto riguardo dei tempi di esecuzione delle opere e delle procedure di erogazione, con riferimento alla validità temporale del bilancio pluriennale.

Titolo VI - Norme transitorie

Art. 42 - Inquadramento del personale
Il personale in servizio presso le opere universitarie al momento dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato dalla Giunta regionale ai singoli ESU, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 .
La provvisoria dotazione organica complessiva dei vari ESU non potrà essere superiore a quella delle piante organiche delle opere universitarie trasferite con decreto ministro pubblica istruzione del 31 ottobre 1979.
Entro 6 mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU sottoporrà al Consiglio regionale motivata proposta relativa all'organizzazione amministrativa e alla dotazione organica definitiva del personale dell'ente.
Art. 43 - Bilancio iniziale
Il primo bilancio preventivo adottato dai consigli di amministrazione degli ESU avrà decorrenza dall'1 novembre 1982 al 31 dicembre 1983 e va considerato come unico esercizio.
L'ESU, sino a che non sarà approvato dal Consiglio regionale il primo bilancio preventivo, provvederà per ogni sua necessità a emettere mandati provvisori di pagamento senza alcuna classificazione di bilancio, entro i limiti di spesa della somma assegnata dalla Regione.
I limiti di spesa succitati potranno essere aumentati dalle corrispondenti entrate derivanti dai proventi dei servizi e dalle altre possibili entrate.
Per tali entrate saranno emesse reversali provvisorie d'incasso.
Art. 44 - Soppressione delle opere universitarie e nomina commissari straordinari
Le opere universitarie della università di Padova, Venezia e dell'istituto universitario di architettura di Venezia, istituite ai sensi dell'art. 189 del rd 31 agosto 1933,n. 1592, sono soppresse con effetto dal 31 ottobre 1982.
A far tempo dall'1 novembre 1982 e fino all'insediamento del consiglio di amministrazione di ciascun ESU, provvede alla gestione dell'ente un commissario straordinario nominato con delibera della Giunta regionale.
Gli ESU assicurano la continuità dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione delle opere universitarie.
Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO