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Legge regionale 8 novembre 1982, n. 51 (BUR n. 51/1982)

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina

Legge regionale 8 novembre 1982, n. 51 (BUR n. 51/1982) (Abrogata)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Legge abrogata dall’articolo 41, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1982, n. 51 (BUR n. 51/1982)

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 1 - Finalità della legge.
L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella Regione del Veneto è regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Art. 2 - Guide alpine e aspiranti guida alpine.
E' guida alpina chi esercita professionalmente la seguente attività:
1) accompagnamento di persone in escursioni sia su roccia che su ghiaccio;
2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;
3) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia e su ghiaccio e delle tecniche sci-alpinistiche.
E' aspirante guida alpina che svolge le attività di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma con riferimento a escursioni e ascensioni i cui limiti di difficoltà saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale su parere delle associazioni di guide alpine più rappresentative.
Lo svolgimento dell'attività di aspirante guida alpina di cui al precedente comma è subordinata alla partecipazione ai corsi previsti dall'art. 4 della presente legge.
Art. 3 - Modalità per il rilascio della licenza.
Per l'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è necessaria l'apposita licenza di cui all'art. 123 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
La licenza di cui al comma precedente è rilasciata dal comune di residenza, a norma dell'art. 19 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, su domanda degli interessati corredata dalla attestazione del superamento dell'esame di cui al successivo articolo 4.
Per essere ammesso all'esame di aspirante guida alpina l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) idoneità fisico-attitudinale dichiarata dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio con certificato di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda;
c) titolo di studio di licenza media inferiore e, per i nati prima del 1949, di licenza elementare;
d) attestazione del superamento dell'apposita fase dei corsi propedeutici di cui all'art. 4 della presente legge;
e) non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici né dichiarazioni di delinquenza professionale o abituale;
f) buona condotta morale e civile attestata dal sindaco del comune di residenza.
Per essere ammesso all'esame di guida alpina l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, nonché dei seguenti:
a) licenza di aspirante guida alpina;
b) certificato del Cai dal quale risulti che l'interessato ha effettivamente svolto l'attività di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a 4 anni.
La licenza ha validità quinquennale e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato.
Art. 4 - Corsi e prove attitudinali.
Per partecipare ai corsi propedeutici di cui al punto e) del precedente articolo è necessario presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei requisiti previsti dai punti a, b, c, e, f, dell'articolo medesimo.
I corsi di preparazione sono organizzati dalla Regione sia direttamente, sia attraverso le associazioni di guide alpine più rappresentative a livello regionale, e comprendono nozioni tecnico-pratiche di alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio, nonché nozioni di teoria ed esercitazioni pratiche sul soccorso alpino.
L'ammissione ai corsi per il conseguimento della licenza di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti alla commissione di cui all'art. 5, alla quale sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 5 - Esame per il conseguimento della qualifica.
Gli esami per il conseguimento delle qualifiche di guida alpina e di aspirante guida alpina consistono in prove tecnico-pratiche e teoriche secondo le modalità determinate dalla commissione di cui al seguente comma.
La commissione per l'esame di guida alpina e di aspirante guida alpina è composta da:
a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
b) una guida alpina e un aspirante guida alpina designati dalle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
c) una guida alpina, in rappresentanza ufficiale del Corpo nazionale soccorso alpino, designata dalla delegazione veneta del Cai;
d) un medico esperto in medicina sportiva designato dal Coni;
e) un funzionario del dipartimento per il turismo.
Funge da segretario un impiegato regionale del dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a collaboratore.
La commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni. Ai membri della commissione, non dipendenti dalla Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16 .
Con la stessa deliberazione sono nominati i membri supplenti.
I componenti possono essere riconfermati.
La domanda per la partecipazione agli esami, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere presentata al dipartimento per il turismo entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 6 - Qualificazione professionale.
Nell'ambito della loro qualificazione professionale, le guide alpine e aspiranti guide alpine svolgono, in particolare, le seguenti attività:
a) Accompagnano le persone su qualsiasi terreno in montagna in escursioni e ascensioni alpine sia su roccia che su ghiaccio.
b) Accompagnano le persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche.
c) Organizzano corsi e scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e, in collaborazione con gli organismi scolastici, organizzano corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna.
d) Prestano consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e di terreni innevati, nonché sull'ubicazione e la realizzazione di rifugi alpini, bivacchi fissi, sentieri e itinerari attrezzati.
e) Collaborano, ove richiesti, con gli enti pubblici e di diritto pubblico, per la manutenzione e la segnalazione dei sentieri e itinerari alpini, rifugi e bivacchi fissi e per la conservazione e attrezzature di palestre di roccia, nonché, ove risultino importanti la capacità e l'esperienza specifiche connesse con la professione di guida alpina, per altri interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla manutenzione di opere pubbliche.
f) In caso di infortunio in montagna e comunque in ogni caso di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori in montagna, prestano la loro opera negli interventi di soccorso, compatibilmente con l'esigenza della massima sicurezza nei confronti dei propri clienti.
Art. 7 - elenco delle guide alpine e aspiranti guide alpine.
Presso il competente ufficio della Giunta regionale è istituito e aggiornato un elenco delle guide alpine e aspiranti guide alpine nel quale vengono indicati i dati anagrafici del titolare, gli estremi della licenza, le qualifiche, i rinnovi e le variazioni.
I comuni sono tenuti a trasmettere al competente ufficio della Giunta regionale i relativi dati entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio della licenza e a comunicare tutte le variazioni intervenute e l'eventuale revoca.
Ogni 5 anni la guida alpina e l'aspirante guida alpina sono tenute a presentare al comune certificazione medica, come previsto dall'art. 3, che accerti la persistenza dell'idoneità fisico-attitudinale all'esercizio della professione. La medesima certificazione dovrà essere presentata ogni due anni allorchè siano stati superati i 50 anni di età e ogni anno quando siano stati superati i 60 anni di età.
La licenza viene revocata in ogni tempo dal comune allorchè l'interessato perda uno dei requisiti previsti dal precedente art. 3.
Art. 8 - Assicurazione.
Ciascuna guida alpina o aspirante guida alpina deve essere assicurata contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi in cui incorra nell'espletamento della attività professionale.
I massimali di garanzia saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.
Art. 9 - Tariffe.
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale nonché le delegazioni venete di zona del corpo nazionale di soccorso alpino, fissa con deliberazione entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo delle guide alpine e aspiranti guida alpina per le attività svolte nell'ambito della Regione del Veneto.
In caso di partecipazione a operazioni di soccorso alle guide alpine e aspiranti guida alpina viene assicurata la corresponsione del minimo giornaliera previsto nel tariffario.
Art. 10 - Sanzioni.
Salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, eserciti la professione, o comunque presti dietro compenso l'attività di guida alpina o di aspirante guida alpina sprovvisto della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.
Art. 11 - Servizio di vigilanza.
Gli appartenenti agli organi locali della polizia urbana e rurale e gli agenti del corpo forestale sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 12 - Incentivazioni dell'attività professionale.
La Giunta regionale, al fine di promuovere un maggior interesse alla professione di guida alpina, istituisce annualmente, con propria deliberazione, numero 10 borse di studio, dell'importo di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna, a favore di chi abbia ottenuto le qualifiche previste dall'art. 5, a copertura di tutte o parte delle spese per la frequenza ai corsi di cui al precedente art. 4.
Il procedimento e le modalità per la corresponsione delle borse di studio saranno determinati dalla Giunta regionale con la medesima deliberazione di cui al comma precedente.
Art. 13 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di L. 10.000.000 ad associazioni di guide alpine e aspiranti guide alpine operanti nella Regione del Veneto per iniziative dirette:
a) a migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine in attività;
b) a promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
c) a favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina nella pratica dell'alpinismo.
A tal fine, le associazioni interessate, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare al Presidente della Giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento.
L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
Alle associazioni beneficiarie è fatto obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.
Art. 14 - Norma transitoria.
Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine che sono in possesso di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui all'art. 3, purchè presentino domanda al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata la licenza di esercizio della professione di guida alpina o copia autentica della stessa.
Con lo stesso procedimento ottengono la qualifica di aspirante guida alpina i titolari di licenza di portatore alpino, rilasciata ai sensi del citato art. 123.
I titolari dei certificati di idoneità tecnica finora rilasciati, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, ottengono la licenza di cui al precedente art. 3 purchè presentino la relativa domanda e la relativa documentazione al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Norme finanziarie.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge l'esercizio 1982, previsti in L. 20.000.000, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196119720 "Fondo di riserva per spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Art. 16 - Variazioni di bilancio.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
Competenza
Cassa
Cap. 196119720
20.000.000
20.000.000.
Variazioni in aumento:


Cap. 033003281 "Borse di studio per l'incentivazione dell'attività professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine" (Capitolo di nuova istituzione)




10.000.000




10.000.000
Cap.033003282 "contributi per la qualificazione professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine, per la formazione e diffusione dell'alpinismo tra i giovani, conoscenza del ruolo della guida alpina e aspirante guida alpina nella pratica dell'alpinismo" (Capitolo di nuova istituzione)







10.000.000







10.000.000

20.000.000
20.000.000

Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





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