crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 (BUR n. 54/1982)

Anticipazione regionale degli oneri di ammortamento dei prestiti contratti dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine per la realizzazione dei nuclei di industrializzazione nel territorio dei Comuni di Canda e di Villamarzana, in provincia di Rovigo

Legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 (BUR n. 54/1982) (Abrogata)

ANTICIPAZIONE REGIONALE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI CONTRATTI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE PER LA REALIZZAZIONE DEI NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANDA E DI VILLAMARZANA, IN PROVINCIA DI ROVIGO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 (BUR n. 54/1982)

ANTICIPAZIONE REGIONALE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI CONTRATTI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE PER LA REALIZZAZIONE DEI NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANDA E DI VILLAMARZANA, IN PROVINCIA DI ROVIGO


Art. 1 - Finalità della legge
Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario in attesa del completo smobilizzo delle aree produttive urbanizzate, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'anticipazione delle rate di ammortamento per interessi e capitale in scadenza negli anni dal 1983 al 1987 dei prestiti contratti dal consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, con sede in Rovigo, via dell'Ara, 5, per il finanziamento dei nuclei di industrializzazione previsti nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana, in provincia di Rovigo.
Art. 2 - Entità, tempi e destinazione delle somme anticipate
Le somme da anticipare in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei relativi mutui saranno erogate direttamente agli istituti di credito mutuanti in sostituzione del consorzio di cui al precedente art. 1 per gli importi e nei tempi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge per costituirne parte integrante.
La Giunta regionale dispone l'erogazione delle anticipazioni sulla base dei contratti di mutuo regolarmente stipulati dal consorzio medesimo, assumendo il relativo impegno a valere per l'intero quinquennio.
Qualora per qualsiasi motivo le rate di ammortamento dei mutui dovessero risultare ridotte rispetto alla somma autorizzata, per effetto di clausole di variabilità delle condizioni di tasso nel tempo, l'impegno regionale subirà d'ufficio la stessa riduzione a partire dall'esercizio in cui essa si è manifestata.
Art. 3 - Recupero dell'anticipazione
Le somme anticipate dalla Regione a norma dei precedenti articoli della presente legge saranno restituite alla medesima dal Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine in soluzione unica entro la data del 1 luglio 1988.
Per il periodo dall'1 gennaio 1983 all'1 luglio 1988 alla Regione non sono dovuti compensi per interessi sulle somme anticipate.
La Giunta regionale, tenuto conto della situazione in atto nello smobilizzo delle aree da parte del Consorzio, può disporre per una restituzione graduale del debito, fatta salva la corresponsione alla Regione di un interesse sulle quote di cui viene posticipata la restituzione in ragione di due punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore tempo per tempo.
In caso di inadempienza del Consorzio la Regione è tenuta a esercitare ogni azione volta al recupero delle somme anticipate, nei termini di legge.
Art. 4 - Garanzia fidejussoria
La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore degli istituti mutuanti la propria fidejussione per la restituzione delle rate di ammortamento dei prestiti di cui all'art. 1 per le residue rate di ammortamento in scadenza a partire dall'1 gennaio 1988.
Il relativo fondo di garanzia, appositamente istituito a carico del bilancio regionale a partire dal 1988, sarà dotato di annue L: 10.000.000 e classificato "spesa obbligatoria" ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 335.
Art. 5 - Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 2.576.641.383 di cui:
L. 314.806.521 per l'esercizio 1983
L. 507.478.602 per l'esercizio 1984
L. 584.785.420 per l'esercizio 1985
L. 584.785.420 per l'esercizio 1986
L. 584.785.420 per l'esercizio 1987
l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci per i singoli esercizi finanziari, dotato, per ciascuno degli esercizi richiamati, dello stanziamento a fianco indicato.
Alla copertura della spesa per gli esercizi 1983 e 1984 si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte della somma accantonata sui fondi speciali della cat. VI, tit. XIX del bilancio pluriennale per il triennio 1982/1984.
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 53
Quadro dimostrativo analitico delle anticipazioni regionali sui mutui contratti dal Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per il finanziamento dei nuclei di industrializzazione previsti nel territorio dei comuni di Canda e di Villamarzana.

1983
1984
1985
1986
1987

Importo del mutuo e tasso
1-1-1983
1-7-1983
1-1-1984
1-7-1984
1-1-1985
1-7-1985
1-1-1986
1-7-1986
1-1-1986
1-7-1986
Totale
L. 129.000.000.000
Tasso 6,80 per cento semestrale
Anni 10 di cui 2 di preammortamento fondo ristabilimento Consiglio d'Europa
8.772.000
8.772.000
8.772.000
8.772.000
13.475.228
13.475.228
13.475.228
13.475.228
13.475.228
13.475.228
115.939.368
L. 871.587.000
Tasso 6,00 per cento semestrale
Anni 10 di cui 2 di preammortamento fondo ristabilimento Consiglio d'Europa
52.295.220
52.295.220
52.295.220
52.295.220
86.245.401
86.245.401
86.245.401
86.245.401
86.245.401
86.245.401
726.653.286
L. 1.560.000.000
-------
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
192.672.081
1.734.048.729
Tasso 10,747460












314.806.521
507.478.602
584.785.420
584.785.420
584.785.420
2.576.641.383




SOMMARIO