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Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale

Sommario: Legge Regionale 55/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE. (1) (2) (3)

Art. 1 - (Principi generali).

La presente legge disciplina, nell’ambito del territorio del Veneto, l’intervento nel settore dell’assistenza sociale diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.
Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale nonchè attraverso prestazioni economiche.
La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo.
E' garantita la libertà dell’iniziativa privata, che operi per conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.

Art. 2 - (Finalità e obiettivi).

L’assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti;
- assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento l’inserimento e il reinserimento dei soggetti nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedono, se necessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti comunitari idonei;
- promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di centro diurno;
- adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari, anche con una costante opera di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando l’integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e sanitari a livello di distretto;
- diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, regolamentari e amministrative sui servizi socio assistenziali esistenti sul territorio, nonchè ogni necessaria notizia e consulenza per poterne fruire;
- promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i bisogni e le aree a rischio attinenti l’assistenza sociale nonchè volti alla individuazione di modelli e di attività di servizio più consone alle esigenze dei cittadini;
- assicurare nell’ambito della disponibilità e dell’adeguatezza dell’intervento la libera scelta dei servizi e delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel territorio di servizi idonei.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste dall’art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 . ( 4)
Per i fini di cui alla presente legge, le Uussll, ove non abbiano ancora provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall’art. 27 della legge sopra citata entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - (Programmazione).

(omissis) ( 5)

Art. 4 - (Destinatari).

(omissis) ( 6)

Art. 5 - (Funzioni e gestione).

(omissis) ( 7)

Art. 6 - (Gestione delle funzioni socio - assistenziali).

(omissis) ( 8)

Art. 7 – (Competenze dell’assemblea generale delle Ulss).

(omissis) ( 9)

Art. 8 – (Conferenza dei comuni).

(omissis) ( 10)

Art. 9 - (Trasferimento dei servizi all’Ulss).

(omissis) ( 11)

Art. 10 - (Assetto organico dell’Ulss).

(omissis) ( 12)

Art. 11 - (Competenze delle province).

(omissis) ( 13)

Art. 12 – (Compiti della Regione). (14)

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore. ( 15)
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione; ( 16)
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

Art. 13 - (Controllo sugli atti delle Uullss).

(omissis) ( 17)

Art. 14 - (Finanziamento dei servizi sociali).

(omissis) ( 18)

Art. 15 - (Fondo regionale per i servizi sociali).

(omissis) ( 19)

Art. 15 bis - (Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali).

La quota per interventi economici straordinari o eccezionali del Fondo regionale per le politiche sociali ( 20) é desinata a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.
Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina l’entità e la concessione del contributo nell’ambito dei limiti prefissati dal Consiglio regionale. L’erogazione del contributo é effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei casi di domande presentate direttamente alla Regione.
Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo comma, lettere a) e b), del precedente articolo 15. ( 21)

Art. 16 - (Gestione contabile).

La gestione dei servizi sociali è assicurata dalle entrate di cui ai precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , in quanto applicabili.
L’eventuale saldo finanziario presunto dell’esercizio precedente a quello di cui il bilancio si riferisce, deve essere iscritto nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo negativo.( 22)
L’avanzo di amministrazione accertato deve essere destinato a spese correnti; la Giunta regionale può autorizzare la destinazione a spese di investimento o di sviluppo, con priorità per l’adeguamento agli standards regionali dei servizi sociali. ( 23)
Gli articoli nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, della citata legge regionale n. 18, sono abrogati.

Art. 17 - (Iippaabb già concentrate negli ex Eeccaa).

I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui all’ art. 5 della legge regionale dell’8 giugno 1978, n. 26 sono tenuti - ai sensi dell’art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - a presentare alla Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposta di nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell’istituzione o dagli atti costitutivi.
Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di amministrazione garantendo un' unica amministrazione per quelle istituzioni che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite dall’organo collegiale - comitato provvisorio di gestione - o individuale - commissario straordinario.
Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell’art. 5 della legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni dall’insediamento del consiglio di amministrazione, per il trasferimento nei ruoli organici dello Ipab presso la quale risulti in servizio alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - (Personale e beni destinati ai servizi socio - assistenziali).

I beni destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di legittimità nelle forme previste dalla legge. ( 24)
(omissis) ( 25)

Art. 18 bis - (Pianta organica e personale).

(omissis) ( 26)

Art. 18 ter - (Settori sociali: responsabilità. Coordinamento dell’area dei servizi sociali).

(omissis) ( 27)

Art. 18 quater - (Oneri finanziari).

(omissis) ( 28)

Art. 19 - (Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio - assistenziali).

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con riferimento al piano ( 29) socio-assistenziale approva il progetto-obiettivo di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale che opera nell’ambito dei servizi socio-assistenziali nonché il programma di particolari corsi di specializzazione socio-assistenziale post-laurea.
Per la realizzazione dei programmi, di cui al precedente comma, la Giunta regionale si avvale delle scuole di formazione della unità locali socio-sanitarie e inoltre é autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati che operino stabilmente, anche se in via non esclusiva, nel settore dell’educazione e della formazione. ( 30)

Art. 20 - (Libertà dell’assistenza privata).

omissis ( 31)

Art. 21 - (Registro delle istituzioni private).

Presso la Giunta regionale è istituito il registro per l’iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20, terzo comma, che intendono svolgere attività socio - assistenziale ed essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali a concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente articolo.
L’iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli interessati, con decreto del Dirigente del dipartimento competente. ( 32)
Con opportune disposizioni di attuazione, la Giunta regionale disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per gravi violazioni della normativa.

Art. 22 – (Associazioni e istituzioni di volontariato).

(omissis) ( 33)

Art. 23 - (Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza).

Nell’ambito delle proprie competenze, stabilite con ddpprr 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al fine di perseguire l’utilizzo delle risorse socio-assistenziali coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni operanti nel settore sociale:
1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di professionalità del personale;
2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati, anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all’utilizzo delle risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica socio - assistenziale regionale;
Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, ai fini della necessaria valutazione sulla determinazione delle rette a carico degli ospiti in strutture residenziali, le istituzioni pubbliche nonché le private in convenzione sono tenute a fornire i dati gestionali e patrimoniali con le modalità e le scadenze che la Giunta regionale si riserva di determinare. ( 34)
3) indicazioni in ordine alla locazione delle strutture residenziali.
Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento determinerà per aree coincidenti con il territorio della Ulss il rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi conto degli indici di natalità, di mortalità e di invecchiamento della popolazione.
I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi nei settori e per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficienza pubbliche e private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla domanda di servizi.

Art. 24 - (Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali).

L’autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo - assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà i criteri sulla base dei quali la autorizzazione può essere rilasciata.

Art. 25 - (Beni immobili degli enti soppressi: destinazione). (35)

I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto in applicazione dell’art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell’art. 6 della presente legge.
1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio. ( 36)
Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico degli enti destinatari.
Comune di Sedico Fabbricato partita 1045 foglio 40 - pc n. 96 in luogo di « fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 »;
Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;
Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;
Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/ 1/ 2;
Comune di Santorso Sez. A - fg. 3 - mappali nn. 1599, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920, 1048,1049, 1050, 1274 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 - sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/ e 1048 »;
Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;
Comune di Verona, immobile ex Onpi;
Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.
Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all’ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:
Comune di Monselice:
Nctr, partita n. 13107, foglio 17 mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622,16;
mapp. 152, fr ha 0.06.11;
mapp. 157, cava, ha 0.31.97;
mapp. 228, semin. 5a ha 0.05.22, r.d L. 28,71, r.a. L. 12,01;
mapp 257, pascces U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;
mapp. 284, pascces U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;
mapp. 334, fu da acc., ha 0.86.07;
Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.
Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta « Commissariato nazionale gioventù italiana » e ora intestata alla « Regione del Veneto » a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione dell’ente « gioventù italiana »):
mapp 256, 334, 368, 369, 370:
- ctg. B/ 1, cl. II
mq 8.364
r.c. L. 10.873
- ctg. B/ 7, cl. I
mq 347
r.c. L. 312

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mq 8.711
r.c. L. 11.185

Pieve di Alpago (BL)
Fabbricato - colonia montana ex Gioventù italiana - fg. 16 - part. 6 - nel N.C.E;U. B/4;
Codevigo (PD)
Palestra ex Gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 - fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V mappale 797;
Bagnoli di Sopra (PD)
Fabbricato - casa ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg. 6 - mappali 286. 287/2, 287/3 e 288;
Piacenza d' Adige (PD)
Fabbricato - sala spettacoli ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 20 - part. 158- mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 - mq.375;
Montagnana (PD)
Palestra e campo sportivo ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 - part. 449 - mappale 309 - mq. 3728 - mc.4171 - N.C.T. - fg. 35- mappali 24 e 254;
Adria (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - fg. 43 - mapp. 283 - mq. 2670 (terreno);
Flesso Umbertiano (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7- mappale 423 - Ha 0.01.38;
Montebelluna (TV)
Palestra ex Gioventù italiana - sez. N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 - mappale 317/sub. 1;
Boscochiesanuova (VR)
Colonia montana ex Gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26; 93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71 - N.C.E.U. - sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc. 3498 - mappale 132 - cat.B/1 - cl. unica - mc. 1001;
Cerea (VR)
Colonia elioterapica ex Gioventù italiana - « Anderlini » - N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;
Tregnago (VR)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappalme 597 - Ha. 1.09.20;
Arcugnano (VI)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 - mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;
Lusiana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 - mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N. C.E.U. - part. 525 - fg. 2 - mappali 369 e 522;
Roana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - part. 7377 - fg.60 - mappali 176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 - N.C.E.U.- part.357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl. unica - mc.7617;
Rotzo (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 - mappali 159, 160, 161, 16+2, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38 - N.C.E.U. - part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;
Meolo (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 - part. 45 - cat. B/5;
Noale (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 - particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;
Bassano del Grappa (VI)
Terreno incolto ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 - mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.

Art. 26 - (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 ).

Alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , vengono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
(omissis) ( 37)

Art. 27 - (Abrogazione di norme).

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 28 - (Dichiarazione d' urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n 277/1995 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15.
( 2) L’art. 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ha inserito gli <<svantaggiati>> e i <<portatori di handicaps>>, fra i destinatari della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
( 3) Disposizioni integrative in materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone e alla comunità, articoli da 124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) La legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 .
( 5) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 6) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 7) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 8) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 9) Articolo abrogato da art. 6 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (già abrogato da art. 6 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 ).
( 10) Articolo abrogato da art. 6 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (già abrogato da art. 6 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 )
( 11) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 12) Articolo abrogato dall’art. 11 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 13) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 14) Articolo sostituito da comma 4 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . In precedenza modificato da legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 . da legge regionale 30 gennaio 1996, n. 6 e da legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 . L’art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 reca norme in tema di classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.
( 15) L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.".
( 16) La legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 all’articolo 14 al comma 1 reca interpretazione autentica: “1. L’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” si interpreta nel senso che il riconoscimento giuridico è finalizzato all’attribuzione, alle nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), della personalità giuridica pubblica.”; inoltre al comma 2 ribadisce che “2. Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura regionale competente sono disciplinate dall’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.”.
( 17) L'art. 13 modifica l'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 che è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 . La materia dei controlli è oggi disciplinata dal titolo IX della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .
( 18) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 19) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 . In precedenza sull’articolo erano intervenute la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 art. 133 e la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 art. 41.
( 20) Comma modificato da comma 1 art. 20 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 che ha sostituito le parole "di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3," con le seguenti "del Fondo regionale per le politiche sociali".
( 21) Articolo introdotto dall’art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 22) Comma inserito dall’art. 4 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 23) Comma inserito dall’art. 4 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 24) Comma sostituito da comma 5 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 25) Commi secondo, terzo e quarto abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 26) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 27) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 28) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 .
( 29) Espressione così sostituita dall’art. 1, comma 4, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
( 30) Articolo così sostituito dall’art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 31) Articolo abrogato da comma 8 art. 22 legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 .
( 32) Comma così modificato da art. 42 comma 1 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
( 33) Articolo abrogato da art. 17, comma 3, legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .
( 34) Punto 2 così integrato dall’art. 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
( 35) Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 e dall’art. 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 .
( 36) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 5 maggio 2023, n. 8 .
( 37) La legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 55/1982
S O M M A R I O
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE (1)


Art. 1 - Principi generali
La presente legge disciplina, nell' ambito del territorio del Veneto, l' intervento nel settore dell' assistenza sociale diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.
Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale nonchè attraverso prestazioni economiche.
La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l' apporto e il coordinato utilizzo.
E' garantita la libertà dell' iniziativa privata, che operi per conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.
Art. 2 - Finalità e obiettivi
L' assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico - sociale e psicologico che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti;
- assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento l' inserimento e il reinserimento dei soggetti nell' ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedono, se necessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti comunitari idonei;
- promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di centro diurno;
- adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari, anche con una costante opera di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando l' integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e sanitari a livello di distretto;
- diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, regolamentari e amministrative sui servizi socio - assistenziali esistenti sul territorio, nonchè ogni necessaria notizia e consulenza per poterne fruire;
- promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i bisogni e le aree a rischio attinenti l' assistenza sociale nonchè volti alla individuazione di modelli e di attività di servizio più consone alle esigenze dei cittadini;
- assicurare nell' ambito della disponibilità e dell' adeguatezza dell' intervento la libera scelta dei servizi e delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel territorio di servizi idonei.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste dall' art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 . Per i fini di cui alla presente legge, le Uussll, ove non abbiano ancora provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall' art. 27 della legge sopra citata entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Programmazione
La Regione, per il perseguimento delle finalità della presente legge, provvede a elaborare un programma triennale coordinato con il piano socio - sanitario regionale, con i programmi e i piani delle Uussll e dei comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio l' uniforme erogazione dei servizi.
Tale programma, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale. Esso definisce la tipologia di ciascun intervento distinguendo fra gli interventi da finanziare sulla base di parametri obiettivi da quelli da finanziare su progetti - obiettivo triennali.
Gli elementi assunti a base della parametrazione obiettiva di riparto sono definiti nella stessa delibera di programma, che terrà conto nelle prime attuazioni delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, alla qualità della medesima, all' ampiezza del territorio, alle caratteristiche morfologiche dello stesso, nonchè all' esigenza del mantenimento del livello dei servizi già attivati.
I progetti - obiettivo sono definiti con riferimento alla intera durata del programma e di essi è individuata la ripartizione sul territorio e per soggetti attuatori.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni pervenute e dei progetti obiettivo definiti - secondo le modalità da stabilire nella conferenza dei comuni di cui al successivo articolo 8 e d' intesa con i comuni - dalle Uussll, approva il riparto dei fondi di cui al successivo articolo 15 entro il mese di ottobre di ciascun anno.
La Giunta regionale approva con il medesimo atto, nei limiti del 5 per cento del fondo di cui al successivo articolo 15, particolari progetti pilota per attuare gli interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli organizzativo - gestionali di riferimento, nonchè la quota standard di spese dovuta per le prestazioni sanitarie fornite agli ospiti non autosufficienti ricoverati nelle case di riposo; tale quota va posta a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 4 - Destinatari
Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, tutti i cittadini residenti nel Veneto senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso nonchè gli apolidi residenti nel Veneto.
Sono altresì a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio del Veneto e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.
Art. 5 - Funzioni e gestione
Le funzioni relative all' assistenza sociale sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e successive modifiche e nel rispetto delle relative leggi regionali.
Le unità sanitarie locali (Uussll), dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di << Unità locale socio - sanitaria >>( Ulss).
Art. 6 - Gestione delle funzioni socio - assistenziali
L' art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, 78 è sostituito dal seguente:
E' di competenza delle Unità socio - sanitarie la gestione delle funzioni e le prestazioni socio - assistenziali relative a:
1) l' assistenza ai portatori di handicaps con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l' inserimento degli stessi;
2) la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;
3) la gestione dei consultori familiari;
4) la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l' inserimento sociale dei tossicodipendenti.
E' di competenza dei singoli comuni la gestione delle rimanenti funzioni e prestazioni socio - assistenziali e in particolare:
a) la gestione degli asili nido;
b) la gestione dei centri sociali, asili notturni, case albergo;
c) la gestione delle strutture residenziali per minori e anziani secondo quanto previsto dal successivo art. 8;
d) l' erogazione del fondo sociale per l' equo canone;
e) l' erogazione degli interventi economici anche se finalizzati a garantire il minimo vitale;
f) gli interventi a favore degli emigrati e immigrati;
g) l' erogazione degli interventi economici per soggiorni climatici;
h) l' assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e agli inabili in età lavorativa;
i) gli interventi previsti dall' art. 23 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Le funzioni di cui alle lett. c), g), h), i), del precedente comma, per i comuni che ne facciano richiesta con deliberazione dei rispettivi consigli, vengono gestite dalle Uullssss e attuate nell' ambito del distretto di base territorialmente competente.
Art. 7 - Competenze dell' assemblea generale delle Uullssss
L' assemblea generale dell' Ulss, oltre ai compiti che le sono attribuiti dall' art. 13 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , approva, per il settore sociale, sentiti i comuni secondo le modalità previste dall' art. 26 della citata legge regionale n. 78 del 1979:
- bilancio preventivo e il conto consuntivo stabilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione;
- la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell' esercizio; - i piani e i programmi che impegnano più esercizi;
- i piani e i programmi che impegnano più servizi;
- i regolamenti di funzionamento dei servizi socio - assistenziali.
Per la gestione dei servizi sociali l' Ulss si avvale del tesoriere con il quale è già convenzionata ai sensi dello art. 33 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , alle stesse condizioni previste dalla convenzione vigente, con l' obbligo della tenuta di due distinti conti di tesoreria.
Art. 8 - Conferenza dei comuni
E' istituita in ciascuna Ulss la conferenza dei comuni associati, rappresentati dai sindaci o assessori delegati.
Partecipa alla conferenza il presidente dell' Ulss.
La conferenza è convocata, almeno due volte all' anno, per iniziativa del sindaco del comune ove ha sede l' Ulss per l' illustrazione dell' attività svolta nel semestre precedente dall' Ulss per i settori sanitario e socio - assistenziale.
Nel corso della conferenza vengono esaminate le proposte in ordine all' utilizzo delle strutture residenziali per minori e anziani, rispetto al bacino di utenza del territorio dell' Ulss nonchè il programma da svolgere nel semestre successivo.
Per le finalità di cui al comma precedente, la conferenza viene convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei sindaci dei comuni associati.
Per le finalità di cui al precedente terzo comma, in caso di mancata convocazione da parte del sindaco, vi provvede il presidente dell' Ulss.
Copia dei verbali delle sedute viene inviata alla Giunta regionale.
Art. 9 - Trasferimento dei servizi all' Ulss
Nella prima conferenza dei sindaci, che avrà luogo entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, viene formulato - avuto riguardo alle singole situazioni territoriali - il graduale trasferimento alle Uullssss della gestione dei servizi di cui al primo comma del precedente art. 6, dandone formale comunicazione alla Giunta regionale.
Il trasferimento dovrà comunque essere attuato entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge
Art. 10 - Assetto organico dell' Ulss
In attuazione delle norme di cui alle lettere b1) e c1) dell' art. 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24 , l' organizzazione delle Uullssss si articola in settori ai quali è preposto personale con qualifica di grado apicale, appartenente ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario o di quello che, messo a disposizione dai comuni, riveste qualifica non inferiore al nono livello dell' attuale ordinamento degli enti locali.
Art. 11 - Competenze delle province
Le province oltre ai compiti previsti dalle leggi statali, concorrono all' elaborazione del programma triennale di cui al precedente art. 3.
Art. 12 - Compiti della Regione
Spettano alla Regione oltre alla programmazione, l' indirizzo, il coordinamento dei servizi socio - assistenziali, e la vigilanza sul loro funzionamento e:
1) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo sugli organi, i provvedimenti concernenti le modifiche degli statuti, le fusioni, le variazioni patrimoniali e le estinzioni delle istituzioni pubbliche aventi finalità socio - assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, e che operino nell' ambito della Regione;
2) il riconoscimento giuridico delle associazioni e fondazioni disciplinate dall' art. 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell' ambito della Regione e operano nella materia di cui all' art. 22 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, e il controllo sugli organi, sulle modifiche degli statuti, sul coordinamento e sull' unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, sulla trasformazione delle stesse, sulle variazioni patrimoniali, sulle estinzioni e sulla devoluzione dei beni;
3) il rilascio della preventiva autorizzazione ai comuni, alle comunità montane e all' associazione dei comuni, alla alienazione, trasformazione e cambio di destinazione di beni immobili e mobili destinati ai servizi socio - assistenziali nonchè all' impiego di capitali eventualmente eccedenti le necessità socio - assistenziali, sentiti gli enti interessati.
Le competenze di cui ai punti 1 e 3 del precedente comma vengono esercitate dal Presidente della Giunta che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della Giunta; il riconoscimento di cui al punto 2 del precedente comma viene rilasciato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 13 - Controllo sugli atti delle Uullssss
L' art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è integrato con il seguente ultimo comma:
<< Gli atti in materia socio - assistenziale assunti dalle Uullssss, sono soggetti al controllo del comitato regionale di controllo in conformità dell' art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , nella composizione integrata ai sensi dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 >>.
Art. 14 - Finanziamento dei servizi sociali
I comuni provvedono a trasferire annualmente alla Ulss o alla comunità montana per i servizi socio - assistenziali indicati all' art. 6 della presente legge, le risorse finanziarie nella maggiore entità risultante dai conti consultivi degli esercizi 1980, 1981 e 1982, o, in mancanza, del bilancio preventivo degli anni 1981 e 1982.
Le province, dall' 1 gennaio 1983, cessano dal gestire direttamente le attività socio - assistenziali di competenza dei comuni, delle comunità montane o delle Uullssss e, in attesa della legge quadro statale sull' assistenza e sui servizi sociali, assicurano, mediante convenzioni con le Uullssss o le comunità montane, la destinazione funzionale di strutture, mezzi e personale per garantire la continuità del livello delle prestazioni socio - assistenziali in atto al 31 dicembre 1981 nei settori di intervento.
Gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo saranno maggiorati, per ciascun anno, della stessa percentuale di incremento riconosciuta ai comuni, dallo Stato, sui fondi annualmente assegnati.
Tali stanziamenti sono comunque determinati in armonia con le norme statali in materia di finanza locale.
Alla copertura degli oneri per la realizzazione dei programmi e dei piani approvati secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 7 e 8, si farà fronte con i fondi del bilancio di cui al successivo art. 15 nonchè con le necessarie integrazioni finanziarie a carico dei comuni associati.
Le quote finanziarie integrative a carico dei comuni saranno determinate in accordo tra Uullssss e comuni tenendo anche conto della necessità di perequare la entità e la qualità dei servizi nel territorio.
Art. 15 - Fondo regionale per i servizi sociali
Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali.
In tale fondo affluiscono:
1) i fondi, già destinati agli enti nazionali disciolti operanti in materia socio - assistenziale, assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 120 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 1 sexies e duedecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
2) le somme di cui all' art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
3) i fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;
4) il fondo assegnato alla Regione a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392;
5) gli stanziamenti previsti per il funzionamento relativo all' esercizio, da parte dei comuni, delle funzioni di assistenza pubblica loro attribuite dal dpr 24 luglio 1977 n. 616 già di competenza regionale aumentati della percentuale di incremento annuale del fondo comune;
6) gli stanziamenti previsti ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 57 e 8 maggio 1980, n. 46 per quanto attiene al fondo destinato alle attività sociali;
7) gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 per quanto attiene al fondo destinato ai servizi e attività sociali;
8) le somme assegnate alla Regione per le funzioni socio - assistenziali ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell' art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 ;
9) eventuali risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Tale fondo viene annualmente ripartito dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al precedente articolo 3:
a) quanto alla quota da ripartire sulla base di parametri obiettivi, tenendo conto delle grandezze di ciascun elemento assunto, relative al 31 dicembre dell' esercizio precedente;
b) quanto alla quota riguardante i progetti - obiettivo, sulla base dei progetti individuali nel programma regionale che risultino effettivamente in via di attuazione.
L' erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata:
- quanto alla quota sub a) del comma precedente in ragione di trimestralità anticipate, senza rendicontazione finale;
- quanto alla quota sub b) del comma precedente, in ragione di una semestralità anticipata pari al 50 per cento dell' importo ammesso a contributo, da erogare all' inizio dell' anno; una seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell' ente attuatore, che attesti che il progetto - obiettivo è in corso di esecuzione.
Delle somme erogate per il finanziamento dei progetti - obiettivo deve essere fornita la rendicontazione analitica entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le somme eventualmente non rendicontate saranno trattenute dalla Regione per compensazione sulle erogazioni a ciascuno spettanti sulla competenza del nuovo esercizio.
A norma dell' ultimo comma del precedente art. 3 una quota non superiore al 5 per cento annuo del fondo per i servizi socio - assistenziali, sarà destinata a interventi eccezionali, alla realizzazione di progetti pilota, nonchè di iniziative sperimentali, in conformità dell' art. 3, terzo comma della presente legge. Per l' erogazione è applicabile la procedura prevista per la quota sub b) del precedente terzo comma.
A partire dal 1983 la legge di bilancio determina annualmente l' ammontare del fondo di cui alla precedente legge.
Art. 16 - Gestione contabile
La gestione dei servizi sociali è assicurata dalle entrate di cui ai precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , in quanto applicabili.
Gli articoli nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, della citata legge regionale n. 18, sono abrogati.
Art. 17 - Iippaabb già concentrate negli ex Eeccaa
I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui all' art. 5 della legge regionale dell' 8 giugno 1978, n. 26 sono tenuti - ai sensi dell' art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - a presentare alla Regione, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, proposta di nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell' istituzione o dagli atti costitutivi.
Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di amministrazione garantendo un' unica amministrazione per quelle istituzioni che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite dall' organo collegiale - comitato provvisorio di gestione - o individuale - commisario straordinario.
Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell' art. 5 della legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni dall' insediamento del consiglio di amministrazione, per il trasferimento nei ruoli organici dello Ipab presso la quale risulti in servizio alla data in entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Personale e beni destinati ai servizi socio - assistenziali
I beni e le attrezzature destinati ai servizi socio - assistenziali conservano la loro originaria destinazione; ogni eventuale diversa loro utilizzazione è subordinata alla procedura di cui al punto 3 dell' art. 12 della presente legge.
Per i beni e le attrezzature destinati ai servizi elencati nel primo comma del precedente art. 6 - e per quelli destinati ai servizi che i comuni dovessero decidere di gestire in forma associata - i comuni, entro il termine fissato in conformità dell' art. 9 della presente legge, provvederanno ad affidarli in gestione alla competente Ulss o alla comunità montana con tutti gli oneri attivi e passivi conseguenti.
Tutto il personale di nomina comunale addetto ai servizi socio - assistenziali per i quali è o sarà prevista la gestione in forma associata sarà messo funzionalmente a disposizione dell' Ulss o della comunità montana entro il termine di cui al secondo comma precedente e previa intesa tra i comuni e Ulss o comunità montana.
In caso di mancata intesa decide il Presidente della Giunta regionale su richiesta di una delle parti.
Art. 19 - Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio - assistenziali
I corsi di formazione professionale, per coloro che intendono operare nel settore socio - assistenziale, nonchè quelli di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale già in servizio presso strutture pubbliche e private, saranno previsti nel piano regionale per la formazione professionale e finanziate dalla Regione.
Art. 20 - Libertà dell' assistenza privata
In conformità all' art. 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di servizio sociale.
I soggetti di cui al precedente comma possono, su richiesta, e nel rispetto della loro configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, collaborare nell' attuazione dei servizi sociali d' assistenza, a livello regionale o locale, purchè offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l' efficienza organizzativa e operativa.
L' accertamento dell' idoneità professionale e la sua verifica, sono demandate, in rapporto alle funzioni, ai comuni singoli o associati in cui ha sede l' ente, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
In particolare dovranno essere accertati i seguenti requisiti:
- assenza di fini di lucro;
- idonei livelli delle prestazioni e di qualificazione del personale;
- rispetto degli standards regionali;
- osservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie;
- corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge.
Ai fini di cui al precedente secondo comma debbono intercorrere rapporti convenzionali tra i comuni singoli o associati e le istituzioni private iscritte nel registro di cui al successivo art. 21 con un corrispettivo determinato in relazione ai servizi resi.
Le convenzioni dovranno attenersi allo schema - tipo che sarà predisposto dalla Giunta regionale.
Art. 21 - Registro delle istituzioni private
Presso la Giunta regionale è istituito il registro per l' iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20, terzo comma, che intendono svolgere attività socio - assistenziale ed essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali a concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente articolo.
L' iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con opportune disposizioni di attuazione, la Giunta regionale disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per gravi violazioni della normativa.
Art. 22 - Associazioni e istituzioni di volontariato
E' riconosciuta la funzione di utilità sociale delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato, che concorrono al conseguimento dei fini della presente legge.
I rapporti convenzionali tra le associazioni di volontariato, i comuni e le Uullssss, sono regolati dall' art. 20 della presente legge.
La Regione e gli enti che gestiscono i servizi socio - assistenziali, fermo restando il divieto di cui all' art. 114, settimo comma, del dpr n. 616/ 77, compatibilmente con le disponibilità di bilancio potranno concorrere, su richiesta, alle spese vive sostenute dal volontariato, anche non in regime di convenzione, previo controllo dei risultati dell' attività , e in rapporto agli oneri documentati, con esclusione di qualsiasi compenso per prestazioni professionali.
Art. 23 - Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza
Nell' ambito delle proprie competenze, stabilite con ddpprr 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al fine di perseguire l' utilizzo delle risorse socio - assistenziali coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni operanti nel settore sociale:
1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di professionalità del personale;
2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati, anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all' utilizzo delle risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica socio - assistenziale regionale;
3) indicazioni in ordine alla locazione delle strutture residenziali.
Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento determinerà per aree coincidenti con il territorio della Ulss il rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi conto degli indici di natalità , di mortalità e di invecchiamento della popolazione.
I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi nei settori e per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubbliche e private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla domanda di servizi.
Art. 24 - Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo - assistenziali
L' autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo - assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all' osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà i criteri sulla base dei quali la autorizzazione può essere rilasciata.
Art. 25 - Beni immobili degli enti soppressi: destinazione
I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio - assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto in applicazione dell' art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell' art. 6 della presente legge.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico degli enti destinatari.
Comune di Sedico, fabbricato partita 1045 foglio 4 D pc n. 96;
Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 pc n. 35;
Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;
Comune di Schio, fabbricato partita 820 foglio 14 pc n. 1033/ 1/ 2/ 3;
Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 pc n. 476/ 1/ 2;
Comune di Santorso, fabbricato partita 275 sez. A foglio 3 pc 163/ 1, 163/ 2, 846/ 1, 1049, 1050, 846/ 8, 1048;
Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;
Comune di Verona, immobile ex Onpi;
Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.
Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all' ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764;
Comune di Monselice:
Nctr, partita n. 13107, foglio 17
mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622,16;
mapp. 152, f.r., ha 0.06.11;
mapp. 157, cava, ha 0.31.97;
mapp. 228, semin. 5a, ha 0.05.22, r.d. L. 28,71, r.a. L. 12,01;
mapp 257, pasc.ces. U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;
mapp. 284, pasc.ces. U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;
mapp. 334, f.u. da acc., ha 0.86.07;
Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.
Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta << Commissariato nazionale gioventù italiana >> e ora intestata alla << Regione del Veneto >> a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione dell' ente << gioventù italiana >>):
mapp 256, 334, 368, 369, 370:
- ctg. B/1, cl. II
mq 8.364
r.c. L. 10.873
- ctg. B/7, cl. I
mq 347
r.c. L. 312

mq 8.711
r.c. L. 11.185
Art. 26 - Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78
Alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , vengono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Il punto 3) del terzo comma dell' art. 16, dopo le parole << e le prescrizioni >> è così modificato:
<< del piano socio - sanitario >>.
All' art. 26, primo comma, viene soppressa l' espressione << e allegata relazione sui livelli assistenziali >>.
Il primo comma dell' art. 28 viene sostituito dal seguente:
<< I comuni sono tenuti a comunicare alle Uullssss competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria e socio - assistenziale e per la gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali >>.
Art. 27 - Abrogazione di norme
Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.
Art. 28 - Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





Note

( 1) Con sentenza n. 277/1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 15.


SOMMARIO