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Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 58 (BUR n. 58/1982)
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , 'Interventi per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese artigiane'
Sommario
“Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 58 (BUR n. 58/1982) - Testo vigente”
MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1981, n. 80 , "INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE"
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , operata dall’articolo 25, della
legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 58 (BUR n. 58/1982) (Abrogata)
- MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1981, n. 80 , "INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE"
Sommario
“Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 58 (BUR n. 58/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1981, n. 80 “INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE".
Art. 1
Il primo comma dell’art. 2 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è sostituito:
“I contributi in conto interessi per crediti a medio termine sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l’ampliamento, l’acquisto, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di laboratori, l’acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi, impianti e attrezzature nonché di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari all’attività delle imprese”.
“I contributi in conto interessi per crediti a medio termine sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l’ampliamento, l’acquisto, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di laboratori, l’acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi, impianti e attrezzature nonché di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari all’attività delle imprese”.
Art. 2
Il primo comma dell’art. 9 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è sostituito dal seguente:
“I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia o dal loro consorzio regionale, finalizzati ad agevolare la costruzione, l’ampliamento, l’acquisto, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro dei laboratori, l’acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi impianti e attrezzature sono concessi nella misura del 5 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge”.
“I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia o dal loro consorzio regionale, finalizzati ad agevolare la costruzione, l’ampliamento, l’acquisto, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro dei laboratori, l’acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi impianti e attrezzature sono concessi nella misura del 5 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge”.
Art. 3
L’art. 11 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è sostituito dal seguente:
“La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina per ogni esercizio i criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dalla presente legge nell’ambito dei settori e delle aree di più rilevante interesse ai fini del riequilibrio economico territoriale indicandone le modalità di attuazione”.
“La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina per ogni esercizio i criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dalla presente legge nell’ambito dei settori e delle aree di più rilevante interesse ai fini del riequilibrio economico territoriale indicandone le modalità di attuazione”.
Art. 4
Il primo capoverso dell’art. 14 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è sostituito dal seguente:
“Gli interventi previsti dalla presente legge non sono ammissibili per agevolare:”.
Il secondo alinea dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
“...spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre, uffici e magazzini di superficie complessiva con le effettive necessità di ricovero di attrezzi e automezzi;”.
Il quinto aliena dello stesso articolo abrogato.
“Gli interventi previsti dalla presente legge non sono ammissibili per agevolare:”.
Il secondo alinea dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
“...spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre, uffici e magazzini di superficie complessiva con le effettive necessità di ricovero di attrezzi e automezzi;”.
Il quinto aliena dello stesso articolo abrogato.
Art. 5
All'art. 16 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è aggiunto il seguente comma:
"per le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 2 della presente legge fino a L. 20.000.000 stipulate nel 1981 e garantite dalle cooperative artigiane di garanzia, il tasso di interesse riconosciuto, limitatamente alle rate già pagate nel corso del 1981, sarà pari al 60 per cento del tasso massimo da assumere come base in forza della normativa citata dal primo comma dell'articolo 3".
"per le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 2 della presente legge fino a L. 20.000.000 stipulate nel 1981 e garantite dalle cooperative artigiane di garanzia, il tasso di interesse riconosciuto, limitatamente alle rate già pagate nel corso del 1981, sarà pari al 60 per cento del tasso massimo da assumere come base in forza della normativa citata dal primo comma dell'articolo 3".
Art. 6
Il termine di 36 mesi di cui al terzo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'art. 9 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è elevato a 60 mesi.
Art. 7
La
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , è rifinanziata per l'esercizio 1982 con lo stanziamento di lire 7.500.000.000.
Agli oneri relativi si provvede mediante prelievo di L. 7.500.000.000 dal cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" partita "Credito per investimenti nel settore dell'artigianato".
Agli oneri relativi si provvede mediante prelievo di L. 7.500.000.000 dal cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo" partita "Credito per investimenti nel settore dell'artigianato".
Art. 8
Al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
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Competenza
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Cassa
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Cap. 196219760, "Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo" partita "Credito per investimenti nel settore dell'artigianato"
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7.500.000.000 |
7.500.000.000 |
In aumento
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Cap. 022002050, "Conferimento regionale al fondo per il concorso al pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane"
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7.500.000.000 |
7.500.000.000 |
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 58 (BUR n. 58/1982) (Novellazione)
- MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1981, n. 80 “INTERVENTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE".