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Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60 (BUR n. 58/1982)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , recante norme in materia di asili-nido

Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60 (BUR n. 58/1982) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1979, n. 39 , RECANTE NORME IN MATERIA DI ASILI-NIDO

Legge abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60 (BUR n. 58/1982) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1979, n. 39 RECANTE NORME IN MATERIA DI ASILI NIDO.

Art. 1 - Contributo per la manutenzione straordinaria, il rinnovo di impianti e di arredamento degli asili nido
L'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , dopo il secondo comma, va aggiunto il seguente:
"La Regione, ai fini di assicurare la funzionalità degli asili nido esistenti nel Veneto, assegna un contributo per spese di manutenzione straordinaria, di rinnovo di impianti, di arredamento, nonché di altri interventi di ristrutturazione funzionale degli edifici, nella misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile e in ogni caso fino alla somma massima di:
a) lire 45 milioni per asili nido fino a 40 posti;
b) lire 60 milioni per asili nido fino a 50 posti;
c) lire 75 milioni per asili nido fino a 60 posti.
Possono beneficiare del contributo i comuni e i consorzi che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio."
Art. 2 - Contributo annuale di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria. Modalità di erogazione
A partire dall'esercizio 1982 il contributo annuale di gestione già disciplinato dall'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , è determinato nella misura e secondo le modalità di cui ai commi successivi.
I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli asili nido sono assegnati annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Essi consistono:
1) in un contributo pro-capite dell'importo di L. 1.500.000 per ogni bambino, calcolato sulla base della media delle presenze nell'anno;
2) in un contributo fisso per il funzionamento e la manutenzione ordinaria: nella misura di L. 300 mila per ciascun posto nido, capacità ricettiva, della struttura. La capacità ricettiva è quella risultante dal collaudo.
La sommatoria dei contributi di gestione di cui al comma precedente non può in nessun caso superare i due terzi della spesa di gestione sostenuta per gli asili nido da ciascun comune o consorzio di comuni.
La rimanente quota farà carico ai comuni, o ai consorzi di comuni, e agli utenti secondo le norme dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e, in ogni caso secondo le norme statali.
I contributi regionali sono erogati:
a) per il punto 1): un acconto pari a L. 750.000 pro- capite all'inizio dell'anno sulla base della media delle presenze dell'anno precedente, un ulteriore acconto di L. 500.000 pro-capite da erogare entro il mese di luglio con riferimento al numero medio di frequentanti nel primo semestre dell'anno in corso; il saldo a conguaglio previa presentazione di dichiarazione del sindaco, o dei sindaci in caso di consorzi comunali, attestante il costo complessivo di gestione degli asili nido nell'esercizio, nonché la frequenza media nello anno.
b) Per il punto 2): all'inizio dell'anno nella misura del cento per cento.
Il primo e il secondo acconto di cui alla precedente lettera a) sono erogati rispettivamente previa dichiarazione del sindaco di avvenuto inizio dell'attività e previa dichiarazione attestante il regolare svolgimento nonché il numero medio dei frequentanti nel primo semestre.
L'eventuale credito che dovesse risultare a favore della Regione in sede di conguaglio sarà trattenuta per compensazione al comune o consorzio di comuni in sede di erogazione del primo acconto dell'anno successivo.
Qualora il sindaco abbia attestato l'inizio di attività di un nuovo plesso, il primo acconto verrà corrisposto in ragione dl L. 750.000 pro-capite calcolato in ragione del 50 per cento della capacità ricettiva dell'asilo nido.
Art. 3 - Norma finanziaria
Alla copertura della spesa relativa ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, e per una spesa prevista in L. 6.300.000.000, si provvede mediante l'utilizzo della assegnazione dello Stato ai sensi della legge n. 1044/1971, e n. 891 del 1977 relativa all'esercizio finanziario 1982 previsto in L. 6.300.000.000 e l'iscrizione di uno stanziamento di pari importo sul capitolo 042104374 del bilancio di previsione 1982.
Per quanto attiene ai contributi in capitale di cui all'art. della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 , come integrato dalla presente legge, destinati alla costituzione, riattamento, impianto e arredamento di nuovi asili nido e per la manutenzione straordinaria, il rinnovo di impianti e di arredamenti di asili nido già funzionanti da oltre un decennio, l'autorizzazione di spesa sarà disposta in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, con riferimento alle disponibilità di risorse emergenti dal bilancio pluriennale approvato in quella sede.
Art. 4 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata
Variazioni in aumento:
Competenza
Cassa
Cap. 2086, "Assegnazione fondo integrativo per gli asili nido (legge 29 novembre 1977, n. 891)".


6.300.000.000


5.500.000.000

Stato di previsione della spesa
Variazioni in aumento:


Cap. 4374, "Erogazioni quote regionali del fondo integrativo di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per le spese di funzionamento degli asili nido (artt. 3 e 5 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 )






6.300.000.000






5.500.000.000
Art. 5 - Abrogazione norme
Sono abrogati gli artt. 3 e 5 nonchè il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 maggio 1979, n. 39 .
Le norme previste dalle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 19, 9 giugno 1975, n. 73, 30 gennaio 1976, n. 8, 18 maggio 1979, n. 39 e 14 settembre 1979, n. 75, non contrastanti con le presenti disposizioni, conservano la loro efficacia.
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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