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Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (BUR n. 4/1982)

Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti

Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (BUR n. 4/1982)

INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI. (

1)

Art. 1

Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal PRS approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , ( 2) la Regione attua provvedimenti per il potenziamento e l’ammodernamento dei trasporti e delle vie di comunicazione.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalita' di cui all’art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l’ordine di priorita' sottoindicato:
Importo lire
1) a) completamento del tratto veneto dell’idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi
1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5 miliardi
1) c) porti interni del Po di Levante e dell’area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi
2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi
2) b) porto interno di Padova 1 miliardo
3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi
Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l’assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:
Importo lire
- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi
- completamento dell’idrovia Padova Venezia 6 miliardi
La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto.( 3) " (u.p.b. U0129). ( 4)
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per il porto fluvio-marittimo in località Cà Cappello-Porto Levante ( 5) e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali. ( 6)
In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell’ambito di detti accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell’ambito dei porti e degli interporti, l’entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative. ( 7)

Art. 3

La Giunta regionale e' autorizzata a finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, non assistite dai benefici previsti dalla presente legge, fino a un ammontare complessivo di L. 3 miliardi.

Art. 4

La Giunta regionale e' autorizzata a concedere a enti locali, singoli o consorziati e a societa' a partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria all’esecuzione di interventi nei seguenti settori:
a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;
b) autostazioni di preminente interesse regionale;
c) autoporti nelle localita' di preminente interesse regionale;
d) interventi per l’eliminazione di passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali;
e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la manutenzione di automezzi in servizio pubblico;
f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti industriali e commerciali di preminente interesse regionale;
g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature di cantieri navali relativi.
Per gli interventi di cui alla lettera g) i contributi possono essere concessi anche a favore di soggetti e societa' privati. ( 8)

Art. 5

La Giunta regionale e' autorizzata a concorrere, entro i limiti del finanziamento della presente legge, alla spesa per l’attuazione o il completamento delle opere di competenza regionale di cui all’art. 2, anche se fruenti di finanziamento statale.

Art. 6

Per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2 la Giunta regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in concessione; in tal caso l’importo delle opere comprendera' un' aliquota fissa e invariabile pari al 7 per cento dell’ammontare dei lavori e delle spese ammissibili, da corrispondere al concessionario per spese generali e tecniche.
Prima dell’approvazione definitiva dei progetti finanziati con i fondi di cui agli artt. 2 e 3 la Giunta regionale riferira' alla competente commissione consiliare sui principi informatori e sulle caratteristiche fondamentali degli stessi.
Per le opere portuali riguardanti i porti di Venezia e Chioggia, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978 n. 24, 4 maggio 1979 n. 33, 4 maggio 1979 n. 34 e 24 agosto 1979 n. 61. ( 9)
Per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire direttamente la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi anche di studi professionali privati con spese a carico della presente legge.

Art. 7

Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 la Giunta regionale e' autorizzata a concedere un contributo costante per 20 anni nella misura dell’8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Ai fini della valutazione della spesa ammissibile lo ammontare di ogni singola opera ammessa a contributo comprendera' una aliquota fissa e invariabile, pari al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali e tecniche. ( 10)

Art. 8

Ai fini dell’assegnazione dei contributi, di cui allo art. 4, gli interessati formuleranno un' apposita domanda entro il termine e con le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, specificando gli interventi che intendono attuare.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica atta a dare ragione dell’intervento che il richiedente intende attuare in particolare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere corredate da apposito piano di circolazione urbano; per quelli di cui alla lettera b) dovra' essere anche dimostrato il loro coordinamento con la stazione ferroviaria, mentre per quelli di cui alla lettera c) dovra' essere dimostrato il loro effetto sulla razionalizzazione del trasporto merci a livello unimodale su gomma.
Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei documenti e degli strumenti della programmazione regionale, formulera' un piano pluriennale di finanziamento che sara' sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale. Entro i 30 giorni successivi all’approvazione del piano pluriennale, la Giunta regionale fissera' i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Per la realizzazione di interventi di adeguamento di opere di attraversamento ferroviario esistenti, ovvero per la realizzazione di sovra o sottopassi ferroviari, o di opere funzionali alla soppressione di passaggi a livello su strade non rientranti sulla rete viaria statale, la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di accordi quadro con le Ferrovie dello Stato S.p.A., a concludere specifici accordi con gli enti locali e con i soggetti proprietari dei sedimi ferroviari interessati. ( 11)

Art. 9

L’approvazione dei progetti, l’esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
L’approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 10

Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 e' fissato il limite di impegno annuo di L. 2.400 milioni a partire dall’esercizio finanziario 1983.
Con la rispettiva legge di bilancio verra' fissato lo impegno per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1983 e per ciascuno degli interventi previsti dagli artt. 4 e 7.
Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi della facolta' prevista dall’ art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . ( 12)
Allo scopo di garantire in via prioritaria il completamento delle opere di cui ai punti 1a), 1b) e 1c) dello art. 2, annualmente la legge di bilancio prevedera' gli stanziamenti integrativi eventualmente necessari per supplire ai maggiori costi o a nuove esigenze relativi a dette opere.

Art. 11

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
a) in quanto a L. 80 miliardi mediante la contrazione di mutui, con idonei istituti al saggio massimo del 20 per cento e per la durata di 20 anni;
b) in quanto a L. 2.400 milioni mediante utilizzazione delle somme stanziate nella categoria VI del titolo XIX per l’esercizio 1983 del bilancio pluriennale 1981- 1983.
L’onere del servizio dei prestiti in cui al sub a) e' imputato allo stanziamento per l’esercizio 1983, alla cat. VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981- 1983.


Note

( 1) L'art. 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha disposto che per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1997 il termine ultimo per la presentazione della delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo di regolare esecuzione è fissato al 30 settembre 2003 a pena di decadenza.
( 2) La legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 è stata abrogata espressamente dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 64 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha aggiunto Vittorio Veneto.
( 4) Comma sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , in precedenza sostituito da art. 28 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 5) Comma così modificato da comma 1 art. 30 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che ha aggiunto il porto fluvio-marittimo in località Cà Capello – Porto Levante dopo il porto di Chioggia.
( 6) Comma modificato da art. 29 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 7) Comma aggiunto da comma 1 art. 31 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 8) Vedi art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
( 11) Comma aggiunto da art. 11 legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1982 n. 8 (BUR n. 4/1982)

INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI.

Art. 1
Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal PRS approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 , la Regione attua provvedimenti per il potenziamento e l’ammodernamento dei trasporti e delle vie di comunicazione.
Art. 2
Per il perseguimento delle finalita' di cui all’art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l’ordine di priorita' sottoindicato:
Importo lire
1) a) completamento del tratto veneto dell’idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante
18 miliardi
1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo
1,5 miliardi
1) c) porti interni del Po di Levante e dell’area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago
7 miliardi
2) a) completamento della idrovia Padova Venezia
12 miliardi
2) b) porto interno di Padova
1 miliardo
3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni
12,5 miliardi

Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l’assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile - 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:
Importo lire
- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante
10 miliardi
- completamento dell’idrovia Padova Venezia
6 miliardi

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare interventi nei porti del lago di Garda entro il limite di spesa di L. 2 miliardi e a realizzare interventi o erogare contributi agli enti interessati per la realizzazione dello interporto a servizio del porto di Venezia, del Quadrante Europa di Verona e del Centro smistamento merci e scambio intermodale di Padova entro i limiti di spesa di L. 5 miliardi, L. 4 miliardi e L. 2 miliardi rispettivamente.
La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi per i porti marittimi di Venezia e di Chioggia ai sensi e con le finalità di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978, n. 24, 4 maggio 1979, n. 33, 4 maggio 1979, n. 34 e 24 agosto 1979, n. 61, compresa la costruzione nel porto di Chioggia di una rimessa per attrezzature portuali con annessa officina di manutenzione e servizi per il personale, entro il limite complessivo di spesa di L. 12 miliardi.
Art. 3
La Giunta regionale e' autorizzata a finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, non assistite dai benefici previsti dalla presente legge, fino a un ammontare complessivo di L. 3 miliardi.
Art. 4
La Giunta regionale e' autorizzata a concedere a enti locali, singoli o consorziati e a societa' a partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria all’esecuzione di interventi nei seguenti settori:
a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;
b) autostazioni di preminente interesse regionale;
c) autoporti nelle localita' di preminente interesse regionale;
d) interventi per l’eliminazione di passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali;
e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la manutenzione di automezzi in servizio pubblico;
f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti industriali e commerciali di preminente interesse regionale;
g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature di cantieri navali relativi.
Per gli interventi di cui alla lettera g) i contributi possono essere concessi anche a favore di soggetti e societa' privati.
Art. 5
La Giunta regionale e' autorizzata a concorrere, entro i limiti del finanziamento della presente legge, alla spesa per l’attuazione o il completamento delle opere di competenza regionale di cui all’art. 2, anche se fruenti di finanziamento statale.
Art. 6
Per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2 la Giunta regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in concessione; in tal caso l’importo delle opere comprendera' un'aliquota fissa e invariabile pari al 7 per cento dell’ammontare dei lavori e delle spese ammissibili, da corrispondere al concessionario per spese generali e tecniche.
Prima dell’approvazione definitiva dei progetti finanziati con i fondi di cui agli artt. 2 e 3 la Giunta regionale riferira' alla competente commissione consiliare sui principi informatori e sulle caratteristiche fondamentali degli stessi.
Per le opere portuali riguardanti i porti di Venezia e Chioggia, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 8 giugno 1978 n. 24, 4 maggio 1979 n. 33, 4 maggio 1979 n. 34 e 24 agosto 1979 n. 61.
Per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire direttamente la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi anche di studi professionali privati con spese a carico della presente legge.
Art. 7
Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 la Giunta regionale e' autorizzata a concedere un contributo costante per 20 anni nella misura dell’8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Ai fini della valutazione della spesa ammissibile lo ammontare di ogni singola opera ammessa a contributo comprendera' una aliquota fissa e invariabile, pari al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali e tecniche.
Art. 8
Ai fini dell’assegnazione dei contributi, di cui allo art. 4, gli interessati formuleranno un' apposita domanda entro il termine e con le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, specificando gli interventi che intendono attuare.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica atta a dare ragione dell’intervento che il richiedente intende attuare in particolare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere corredate da apposito piano di circolazione urbano; per quelli di cui alla lettera b) dovra' essere anche dimostrato il loro coordinamento con la stazione ferroviaria, mentre per quelli di cui alla lettera c) dovra' essere dimostrato il loro effetto sulla razionalizzazione del trasporto merci a livello unimodale su gomma.
Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei documenti e degli strumenti della programmazione regionale, formulera' un piano pluriennale di finanziamento che sara' sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale. Entro i 30 giorni successivi all’approvazione del piano pluriennale, la Giunta regionale fissera' i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Art. 9
L’approvazione dei progetti, l’esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
L’approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 10
Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 e' fissato il limite di impegno annuo di L. 2.400 milioni a partire dall’esercizio finanziario 1983.
Con la rispettiva legge di bilancio verra' fissato lo impegno per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1983 e per ciascuno degli interventi previsti dagli artt. 4 e 7.
Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi della facolta' prevista dall’art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Allo scopo di garantire in via prioritaria il completamento delle opere di cui ai punti 1a), 1b) e 1c) dello art. 2, annualmente la legge di bilancio prevedera' gli stanziamenti integrativi eventualmente necessari per supplire ai maggiori costi o a nuove esigenze relativi a dette opere.
Art. 11
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
a) in quanto a L. 80 miliardi mediante la contrazione di mutui, con idonei istituti al saggio massimo del 20 per cento e per la durata di 20 anni;
b) in quanto a L. 2.400 milioni mediante utilizzazione delle somme stanziate nella categoria VI del titolo XIX per l’esercizio 1983 del bilancio pluriennale 1981- 1983.
L’onere del servizio dei prestiti in cui al sub a) e' imputato allo stanziamento per l’esercizio 1983, alla cat. VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1981- 1983.


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