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Legge regionale 16 marzo 1982, n. 9 (BUR n. 11/1982)
Interpretazione autentica del disposto di cui alla lettera f) del n. 7 della tariffa allegata alla Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 50
Sommario
“Legge regionale 16 marzo 1982, n. 9 (BUR n. 11/1982) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL DISPOSTO DI CUI ALLA LETTERA F) DEL N. 7 DELLA TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50
Legge tacitamente abrogata a seguito della abrogazione della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , operata dall’articolo 19, della
legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
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“Legge regionale 16 marzo 1982, n. 9 (BUR n. 11/1982) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL DISPOSTO DI CUI ALLA LETTERA F) DEL N. 7 DELLA TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, n. 50 .
Articolo unico
Le autorizzazioni previste per "esercizi di affittacamere" di cui alla lettera f) del numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 , si intendono assoggettabili singolarmente a tassazione anche se rilasciate con un unico atto formale.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di affittacamere sono tenuti a provvedere ai conseguenti versamenti, in applicazione della interpretazione autentica di cui al precedente comma.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di affittacamere sono tenuti a provvedere ai conseguenti versamenti, in applicazione della interpretazione autentica di cui al precedente comma.
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