crv_sgo_leggi

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 (BUR n. 13/1983)

Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 (BUR n. 13/1983) (Abrogata)

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI O NEL CASO DI TRASPORTI ECCEZIONALI

Legge abrogata dall'articolo 9, della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 (BUR n. 13/1983)

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI O NEL CASO DI TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 1 - Delega della funzione.
La Regione delega alle province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma quinto dell'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.
Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate per la circolazione nel territorio della Regione di veicoli eccezionali e di trasporti eccezionali; esse riguardano l'intera rete viaria del territorio regionale, con la sola esclusione delle strade statali, militari e autostrade.
In caso di accertato inadempimento, previa diffida del Presidente della Regione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il provvedimento di revoca della delega attribuita alle singole province.
Art. 2 - Trasporti eccezionali e carichi eccezionali.
Sono trasporti eccezionali quelli che presentano le caratteristiche determinate al secondo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che sostituisce l'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Sono veicoli eccezionali quelli che presentano le caratteristiche determinate al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che sostituisce l'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Art. 3 - Domanda per l'autorizzazione.
La domanda diretta a ottenere l'autorizzazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che intende effettuare il trasporto al presidente della provincia competente per territorio.
La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui si trova il singolo veicolo per il quale l'autorizzazione è richiesta e, nel caso di trasporti eccezionali, dal luogo in cui si trovano la merce o il bene da trasportare.
Qualora il veicolo provenga da altra Regione, la domanda è presentata al presidente della provincia il cui territorio per primo è interessato dal passaggio del veicolo stesso.
La domanda, in carta legale, è inviata al presidente della provincia competente per territorio e deve riguardare un solo veicolo.
Nella domanda devono essere indicati:
a) la natura del carico per i veicoli del secondo comma dell'art. 10 del Testo unico n. 393/59;
b) le strade e/o i tronchi di strade interessate al transito;
c) le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, nonché le pressioni dei pneumatici qualora superino gli 8kg/cmq, del trasporto del veicolo eccezionale;
d) il numero dei transiti o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione.
Alla domanda devono anche essere allegate la fotocopia del documento di circolazione e una marca da bollo dell'importo previsto dalle vigenti disposizioni di legge da applicarsi sull'autorizzazione.
All'atto del rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge i richiedenti devono corrispondere un indennizzo per concorso generale nelle spese di straordinaria manutenzione, da versarsi alla tesoreria della provincia competente per territorio ove il singolo trasporto eccezionale sia causa di maggiore usura della strada.
Fino alla emanazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, nel quale sarà determinato l'indennizzo di cui al comma precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione riscuoterà l'indennizzo nelle seguenti misure:
a) Trasporti eccezionali con determinazione del numero dei viaggi e del percorso (validità massima giorni 60):
- per eccedenza di sagoma: L. 5.000 per ogni viaggio
- per eccedenza di carico: L. 10.000 per ogni viaggio
- per eccedenza di sagoma e di carico L. 15.000 per ogni viaggio
b) trasporti eccezionali con carattere continuativo (validità massima giorni 180):
- per 1 giorno: L. 10.000
- per 15 giorni: L. 20.000
- per ogni mese L. 40.000
c) veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo (validità massima giorni 180):
- per 1 giorno: L. 5.000
- per 15 giorni: L. 10.000
- per ogni mese L. 20.000
d) trasporti eccezionali, con carattere continuativo, con veicoli classificati mezzi d'opera e/o adibiti al trasporto di carri ferroviari (validità massima giorni 365):
- per 1 giorno: L. 10.000
- per 15 giorni L. 20.000
- per ogni mese: L. 40.000
Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 4 - Provvedimento di autorizzazione.
Nel provvedimento di autorizzazione del presidente della provincia competente per territorio, sentiti, se del caso, gli enti proprietari delle strade interessate dal transito, sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare: gli eventuali percorsi da eseguire o da evitare; i limiti di velocità da rispettare; la necessità o meno della scorta della polizia della strada; gli eventuali periodi temporali (orario o giornalieri) di non validità della autorizzazione; le modalità inerenti la marcia, la sosta e il ricovero del veicolo.
Nel provvedimento di autorizzazione sono eventualmente anche stabiliti l'importo dell'indennizzo richiesto dall'ente proprietario per la maggiore usura della strada, di cui al comma settimo del precedente articolo, e la costituzione della polizza assicurativa o fidejussoria, di cui al successivo quinto comma del presente articolo.
In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto - durante il transito - degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica stradale in essere.
Le autorizzazioni per più transiti possono avere validità fino a sessanta giorni; quelle richieste per determinati periodi di tempo non possono superare i 180 giorni di validità.
All'atto del ritiro della autorizzazione, il richiedente deve esibire:
a) l'originale del documento di circolazione;
b) l'eventuale ricevuta dalla quale risulti il versamento dell'importo previsto come indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade interessati ai transiti;
c) la polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle persone nonché alle strade e relative pertinenze, ove imposta dell'autorità concedente.
Sono a carico del richiedente l'autorizzazione, tutte le eventuali spese, ivi comprese quelle inerenti ai sopralluoghi e agli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e alle eventuali opere di rafforzamento necessarie.
Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere rinnovate su formale domanda, da presentarsi al presidente della provincia competente per territorio.
E' in facoltà della autorità concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualsiasi momento, ove esigenze di sicurezza del traffico lo richiedano.
La circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 - avviene senza la scorta della polizia della strada e senza corresponsione di indennizzo sino a un peso lordo del singolo veicolo non superiore a 56 tonnellate, con un massimo di 48 tonnellate per il singolo veicolo rimorchiato adibito al trasporto di carri ferroviari e per quello agganciabile a trattori idonei a formare autoarticolati mezzi d'opera, e di 40 tonnellate per il veicolo singolo a motore classificato mezzo d'opera.
Qualora i veicoli di cui al precedente comma superino i limiti di peso ivi previsti, saranno applicati gli indennizzi di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 5 - Termine per il rilascio dell'autorizzazione.
Il provvedimento con cui viene concessa o negata l'autorizzazione deve essere emesso almeno due giorni prima di quello stabilito per il trasporto.
Art. 6 - Contributo regionale alle province.
E' attribuito a ciascuna provincia, a decorrere dall'esercizio 1983, un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge. Per l'anno 1983 il contributo è fissato in lire 15 milioni per ciascuna provincia. Per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio.
Art. 7 - Rinvio alla normativa dello Stato.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia alla normativa contenuta nel codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1983 a L. 105.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitilo sul bilancio relativo all'esercizio sopraindicato e lo storno della somma corrispondente del capitolo 80020, fondo di riserva spese impreviste del bilancio medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1983 l'ammontare dei contributi per l'esercizio della delega sarà determinato dalla legge di bilancio.
Art. 9 - Variazione di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86, sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 80020, "Fondo di riserva spese impreviste"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
105.000.000
'83
105.000.000
Cassa
105.000.000
'84
105.000.000


'85
105.000.000


'86
105.000.000

Variazioni in aumento:
Cap. 5054, "Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
105.000.000
'83
105.000.000
Cassa
105.000.000
'84
105.000.000


'85
105.000.000


'86
105.000.000

Codice Istat 1.1.1.01.54.01.2
Titolo 01 Cat. 01 Sez. 05
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO