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Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983)
Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Sommario
“Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) (Abrogata)
- INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sommario
“Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 1
Il terzo comma dell'art. 31 della
legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è sostituito dal seguente:
"Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, slavo casi eccezionali che, anche su conforme parere del comune competente, dovranno essere adeguatamente motivati".
"Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, slavo casi eccezionali che, anche su conforme parere del comune competente, dovranno essere adeguatamente motivati".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) (Novellazione)
- INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI