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Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983)

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) (Abrogata)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14 (BUR n. 13/1983) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1980, n. 85 , RECANTE NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1
Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85 , è sostituito dal seguente:
"Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, slavo casi eccezionali che, anche su conforme parere del comune competente, dovranno essere adeguatamente motivati".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO