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Legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 (BUR n. 14/1983)

Contributo per l'organizzazione in Belluno dell'Universiade invernale 1985

Legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 (BUR n. 14/1983) (Abrogata)

CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE IN BELLUNO DELL'UNIVERSIADE INVERNALE 1985

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 (BUR n. 14/1983)

CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE IN BELLUNO DELL'UNIVERSIADE INVERNALE 1985

Art. 1 - Finalità della legge.
La Regione Veneto, attesa la importanza che l'iniziativa riveste per la intera regionale e, in particolare, per la zona montana bellunese, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, concorre alle spese di organizzazione delle Universiadi invernali, Giochi mondiali universitari del 1985 da tenere in Belluno-Nevegal.
Art. 2 - comitato promotore.
Ai fini di favorire l'attuazione della iniziativa il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a istituire un comitato promotore avente la seguente composizione:
- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio regionale;
- tre rappresentanti della Provincia di Belluno;
- tre rappresentanti del Comune di Belluno;
- tre rappresentanti della Comunità montana bellunese;
- il sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi;
- il presidente dell'Aast di Belluno;
- il presidente dell'Ept di Belluno;
- un rappresentante della Fisi;
- un rappresentante del Coni;
- un rappresentante del Cusi;
- un rappresentante della Fisg.
Il Comitato svolge le necessarie attività promozionali per la realizzazione dell'iniziativa sino alla attivazione del Comitato organizzatore di cui al successivo art. 3 della presente legge.
Art. 3 - Comitato organizzatore
Su proposta del Cusi, Centro universitario sportivo italiano, previa intesa con la Regione, è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato organizzatore delle Universiadi invernali di Belluno-Nevegal 1985, cui spettano i seguenti compiti:
a) svolgimento delle attività promozionali e pubblicitarie;
b) organizzazione e gestione dei giochi universitari.
Il Comitato presenta alla Regione un programma di spese per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma relativamente al triennio 1983-1985, comprensivo delle spese generali di funzionamento del comitato stesso.
Art. 4 - Concorso regionale nelle spese.
La erogazione della prima rata annuale è subordinata alla presentazione del programma di spese da parte del Comitato organizzatore a norma del precedente art. 3 della presente legge.
Le rate annuali successive sono erogate sulla base di una relazione dettagliata circa l'impiego delle rate già erogate con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.
Al termine della manifestazione il Comitato organizzatore è tenuto a presentare una relazione finale contenente i dati finanziari di gestione della manifestazione.
La Regione concorre nelle spese di organizzazione dei giochi universitari assegnando un contributo complessivo di L. 400.000.000 al Comitato organizzatore, così ripartito: L. 200.000.000 nell'esercizio 1983; L. 100.000.000 nell'esercizio 1984 e L. 100.000.000 nell'esercizio 1985.
Art. 5 - Copertura finanziaria.
Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto a L. 200.000.000, relativi all'esercizio finanziario 1983, mediante l'impiego della corrispondente somma già stanziata sul bilancio di previsione al cap. 31014 dello stato di previsione della spesa;
b) quanto alle rate annuali di L. 100.000.000 cadauna autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, mediante la iscrizione degli importi corrispondenti sul cap. 31014 dei rispettivi bilanci, e la riduzione di pari importo degli accantonamenti previsti sul fondo di riserva, spese impreviste, del bilancio pluriennale 1983-1986.
Art. 6 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, e pluriennale 1983- 1986 sono apportate le seguenti modificazioni.

Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80020, "Fondo di riserva spese impreviste"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale

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'83
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'84
100.000.000


'85
100.000.000

Variazione in aumento
Cap. 31014, "Contributo al comitato organizzatore della Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Nevegal"
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale

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'83
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'84
100.000.000


'85
100.000.000

Codice Istat 1.1.1.10.58.24.2
Art.7 - Abrogazione legge.


SOMMARIO