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Legge regionale 29 marzo 1983, n. 17 (BUR n. 14/1983)

Istituzione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico

Legge regionale 29 marzo 1983, n. 17 (BUR n. 14/1983) (Abrogata)

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 marzo 1983, n. 17 (BUR n. 14/1983)

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO.


Art. 1 - Finalità della legge
Al fine di contribuire all’attività del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con sede in Duino - Aurisina, di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 6 marzo 1978, n. 102, e di favorire lo scambio culturale e l’esperienza educativa tra giovani veneti e di altre nazionalità, sono istituite, con la presente legge, borse di studio per la frequenza di corsi biennali.
L’ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. Limitatamente agli anni scolastici 1982 - 1983 e 1983 - 1984 sono istituite quattro borse di studio biennali per ogni anno, dell’importo di L. 20.000.000 ciascuna.
Art. 2 - Assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio istituite con la presente legge sono riservate a studenti d'ambo i sessi residenti nel Veneto o figli di emigrati dalla Regione.
Esse sono assegnate annualmente con deliberazione della Giunta regionale su indicazione della Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito, che provvede alla selezione dei candidati in base ai criteri adottati da tale organismo.
Art. 3 - Erogazione delle borse di studio
Le borse di studio sono erogate in due rate annuali di pari entità all’inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, il quale deve documentare la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari. La prima rata annuale relativa al biennio scolastico 1982- 1983 e 1983- 1984 è posta a carico dell’esercizio finanziario 1983 unitamente al saldo dello stesso biennio e alla prima rata del biennio scolastico 1983- 1984/ 1984- 1985.
Art. 4 - Autorizzazione di spesa
Per le finalità della presente legge è autorizzata a partire dal 1983 la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Per l’esercizio finanziario 1983 la spesa è autorizzata nell’importo di L. 120.000.000, cui l’Amministrazione regionale fa fronte mediante lo storno dell’importo corrispondente dal fondo di riserva spese impreviste di cui al cap. 80020. Per gli anni successivi lo stanziamento annuale sarà determinato dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell’art. 32 della legge regionale n. 72/1977 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 5 - Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1983 e pluriennale 83- 86 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80020 “ Fondo di riserva spese impreviste ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 120.000.000
1983 L. 120.000.000
Cassa L. 120.000.000
1984 L. 80.000.000

1985 L. 80.000.000

1986 L. 80.000.000

Variazione in aumento
Cap. 71250, “ Istituzione di borse di studio regionali presso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino - Aurisina ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 120.000.000
1983 L. 120.000.000
Cassa L. 120.000.000
1984 L. 80.000.000

1985 L. 80.000.000

1986 L. 80.000.000
Codice Istat 1.1.1.06.58.04.2
Tit. 09 Cat. 02 Sez. 02




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