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Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 2 (BUR n. 1/1983)

Contributo regionale per la costruzione di un metanodotto nella provincia di Belluno

Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 2 (BUR n. 1/1983) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI UN METANODOTTO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 2 (BUR n. 1/1983)

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI UN METANODOTTO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Art. 1
Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane, la Regione concorre, insieme con il Consorzio dei comuni del Bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno, alle spese di costruzione di un metanodotto per allacciare i territori della provincia di Belluno alla rete nazionale di metanodotti della SNAM spa.
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla SNAM spa un contributo in conto capitale di L. 6.700 milioni.
Art. 2
La SNAM spa provvede alla progettazione e alla costruzione dell'opera di cui all'articolo precedente, della quale rimane proprietaria, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 viene disposta dalla Giunta regionale nei termini e con le modalità precisati in apposita convenzione, il cui schema è preventivamente approvato dalla Giunta regionale stessa e poi sottoscritto dalla SNAM, dal Consorzio dei comuni di cui all'articolo 1 e dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
Alla spesa complessiva di L. 6.700.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dal 1982.
La copertura finanziaria è acquistata mediante la utilizzazione delle disponibilità evidenziate nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 19760 in corrispondenza della partita "Contributo regionale per l'allacciamento della provincia di Belluno alla rete nazionale dei metanodotti" quanto a L. 700.000.000 sull'esercizio 1982 e quanto a L. 6.000.000.000, sull'esercizio 1983, queste ultime comprese all'interno della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-1984, come modificato con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.






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